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AS 2008 3839

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

del 25 giugno 2008

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 capoverso 2, 38 capoverso 2, 39 capoverso 2, 43 capoverso 1 e

177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),

ordina:

Sezione 1: Supplementi

Art. 1 Supplemento per il latte trasformato in formaggio 1 Il supplemento per il latte trasformato in formaggio è di 15 centesimi per ogni chilogrammo di latte ed è versato ai produttori se il latte è trasformato in: a. formaggio secondo l’articolo 36 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre

20052 sulle derrate alimentari di origine animale; o

b. formaggio bianco delle alpi quale materia prima per il formaggio alle erbe. 2 Non è versato alcun supplemento per il latte trasformato in quark e in gelatina di formaggio fresco. 3 Se in un’azienda di trasformazione il tenore in grasso dell’intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseifica- zione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il coeffi- ciente che figura nell’allegato. 4 Il supplemento per il mascarpone è calcolato in base al tenore in grasso della panna trasformata. 5 Il supplemento è versato anche per il latte di pecora e di capra trasformato in formaggio.

Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati 1 Per il latte proveniente dalle vacche nutrite senza insilati la Confederazione versa ai produttori un ulteriore supplemento di 3 centesimi per ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio qualora il latte sia trasformato in formaggio dei seguenti

RS 916.350.2

2008-0217 3839

Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte RU 2008

gradi di consistenza, secondo l’articolo 38 capoverso 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 sulle derrate alimentari di origine animale: a. a pasta extra dura; b. a pasta dura; c. a pasta semidura. 2 Se in un’azienda di trasformazione il tenore in grasso dell’intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseifica- zione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell’allegato. 3 Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l’effetto equivalente.

Sezione 2: Procedura

Art. 3 Domande 1 Le domande di versamento dei supplementi devono essere inoltrate dal valorizza- tore. Esse devono essere presentate mensilmente al servizio d’amministrazione secondo l’articolo 12.

2 Ledomande delle aziende d’estivazione devono essere presentate al servizio

d’amministrazione almeno una volta all’anno.

Art. 4 Versamento dei supplementi 1 I supplementi sono versati per il periodo dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo.

2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) decide sulle domande e versa i sup-

plementi.

Art. 5 Perenzione del diritto ai supplementi Il diritto ai supplementi si estingue qualora non sia presentata una domanda entro il 15 dicembre.

Art. 6 Obbligo di pagamento e di tenere la contabilità Il valorizzatore è tenuto in virtù degli articoli 1 e 2: a. a trasmettere i supplementi entro il termine di une mese ai produttori dai quali ha acquistato il latte trasformato in formaggio;

3 RS 817.022.108

Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte RU 2008

b. a registrare separatamente i supplementi nel conteggio concernente l’acqui- sto di latte e a tenere la contabilità in modo che risulti visibile quali contri- buti per i supplementi egli ha ricevuto e pagato.

Sezione 3: Registrazione, notifica e conservazione dei dati concernenti il latte

Art. 7 Notifica dei dati relativi al contratto Il valorizzatore che acquista il latte dai produttori quale primo acquirente deve notificare al servizio d’amministrazione: a. entro il 10 luglio, le quantità concordate con i produttori o le loro organizza- zioni per il periodo dal 1° maggio al 30 aprile dell’anno successivo o per l’anno civile e la durata dei contratti conclusi concernenti l’acquisto di latte; b. entro il 10° giorno del mese successivo all’inizio del contratto, le modifiche concordate nel corso del periodo e i nuovi contratti concernenti l’acquisto di latte.

Art. 8 Registrazione e notifica dei dati relativi alla produzione 1 Il valorizzatore deve registrare giornalmente in chilogrammi le quantità di latte fornitegli dai produttori. 2 Deve notificare al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese succes- sivo la quantità mensile fornita da ogni produttore. 3 I dati relativi alla produzione forniti dalle aziende d’estivazione devono essere notificati al servizio d’amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre.

Art. 9 Registrazione e notifica dei dati relativi alla valorizzazione 1 Il valorizzatore deve svolgere quotidianamente un controllo di valorizzazione e presentarlo, su richiesta, agli organi di ispezione dell’UFAG. Da tale controllo devono risultare chiaramente le quantità di materie prime: a. acquistate; b. vendute senza essere state trasformate; c. trasformate nell’azienda.

2 Per la quantità di materie prime trasformate nell’azienda occorre indicare:

a. la quantità di materie prime trasformate; b. il genere di prodotti fabbricati; c. la quantità di prodotti fabbricati.

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3 Il valorizzatore deve notificare mensilmente al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo in quale modo ha valorizzato il latte. La notifica deve essere conforme alla struttura prescritta dal servizio d’amministrazione. 4 I dati relativi alla valorizzazione forniti dalle aziende d’estivazione devono essere notificati al servizio d’amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre.

Art. 10 Registrazione e notifica della commercializzazione diretta 1 Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione. 2 Può notificare semestralmente la quantità mensile di latte e la relativa valorizza- zione se ha commercializzato meno di 600 kg di latte al mese.

Art. 11 Conservazione dei dati Il valorizzatore e il commerciante diretto conservano per almeno tre anni le registra- zioni, i rapporti e le ricevute inerenti ai supplementi che sono necessari all’ispe- zione.

Sezione 4: Servizio d’amministrazione

Art. 12 1 L’UFAG designa un servizio esterno (servizio d’amministrazione) incaricato della gestione dei supplementi e della notifica dei dati concernenti il latte. Il servizio d’amministrazione è indipendente dal profilo giuridico, organizzativo e finanziario nei confronti delle singole organizzazioni e imprese dell’industria lattiera.

2 Il servizio d’amministrazione ha, in particolare, i compiti seguenti:

a. trattamento delle domande di supplementi; b. comunicazione all’UFAG dei dati di cui lo stesso necessita per la decisione sulle domande e il pagamento; c. allestimento, per ogni periodo di domanda e all’attenzione di ciascun richie- dente, di un conteggio dettagliato concernente i supplementi da versare; d. gestione di una banca dati concernente i supplementi; e. rilevazione di ulteriori dati concernenti la produzione e la valorizzazione; f. messa a disposizione dell’UFAG dei dati concernenti il contratto, la produ- zione e la valorizzazione.

3 Il servizio d’amministrazione sottostà alla sorveglianza dell’UFAG.

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Art. 13 Accordo di prestazione

1 L’UFAG stabilisce i compiti del servizio d’amministrazione in un accordo di

prestazione. L’entità, la procedura, le condizioni e la retribuzione delle prestazioni richieste devono essere disciplinate in tale accordo. 2 L’accordo di prestazione è assegnato ai sensi della legge federale del 16 dicembre

19944 sugli acquisti pubblici.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 14 Esecuzione

1 L’UFAG esegue la presente ordinanza sempre che il servizio d’amministrazione

non se sia stato incaricato. 2 Esso esegue ispezioni a campione e apre un’inchiesta se vi è sospetto di infrazione.

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza del 7 dicembre 19985 concernente i supplementi e gli aiuti nel set-

tore lattiero;

2. ordinanza del DFE del 7 dicembre 19986 concernente l’importo degli aiuti

per i latticini e le prescrizioni relative all’importazione di latte intero in pol- vere.

Art. 16 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

2 Gli articoli 7, 8 e 10 entrano in vigore il 1° maggio 2009.

25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 172.056.1 5 RU 1999 1226, 2000 406, 2001 842, 2002 213 3050, 2003 5491, 2005 2545, 2006 893, 2007 1469 6 RU 1999 1220, 2002 1100, 2003 5495, 2004 4979, 2007 6433

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Allegato (art. 1 cpv. 3 e 2 cpv. 2)

Coefficienti di conversione per i supplementi a favore del latte il cui tenore in grasso è stato corretto a un determinato valore mediante centrifugazione

Tenore in grasso Coefficiente in grammi di grasso per chilogrammo di latte

0–5 1.120

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