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AS 2008 3847

Ordinanza concernente la valorizzazione della lana di pecora indigena

Ordinanza concernente la valorizzazione della lana di pecora indigena

del 25 giugno 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:

Art. 1 Progetti innovativi di valorizzazione della lana di pecora 1 Nei limiti dei crediti stanziati, possono essere versati contributi per progetti inno- vativi che prevedono una valorizzazione ecologica ed economica della lana in Sviz- zera. 2 I contributi sono versati, su richiesta, all’istituzione responsabile durante al mas- simo 3 anni se le fasi di valorizzazione previste nel progetto sono armonizzate tra di loro.

3 Il contributo ammonta al massimo all’80 per cento dei costi computabili per la

realizzazione di un progetto.

Art. 2 Contributi per la valorizzazione della lana di pecora indigena 1 Nei limiti dei crediti stanziati, possono essere versati contributi pari al massimo a

600 000 franchi all’anno per la valorizzazione della lana prodotta in Svizzera.

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) determina l’importo in proporzione ai contributi di cui all’articolo 1.

2 I contributi sono versati soltanto a organizzazioni che:

a. sono concepite quali organizzazioni di mutua assistenza e si compongono di allevatori di pecore e valorizzatori; b. hanno personalità giuridica propria e sede in Svizzera; c. effettuano in Svizzera almeno la cernita, il lavaggio e la consegna della lana raccolta per la trasformazione in prodotti finiti; la lana cernita può essere lavata all’estero da terzi incaricati. 3 Il contributo ammonta a 2 franchi per chilogrammo di lana cernita, lavata e conse- gnata per la trasformazione in prodotti finiti. Esso è ridotto in maniera corrispon- dente qualora l’importo massimo di cui al capoverso 1 non sia sufficiente.

RS 916.361 1 RS 910.1

2008-0218 3847

Valorizzazione della lana di pecora indigena RU 2008

Art. 3 Domande

1 Le domande di contributo devono essere presentate all’UFAG mediante il modulo

previsto a tale scopo.

2 Si applicano i termini seguenti:

a. per le domande di contributo di cui all’articolo 1: entro il 31 ottobre dell’anno civile precedente; b. per le domande di contributo di cui all’articolo 2:

1. per la tosatura primaverile: entro il 15 novembre dell’anno civile,

2. per la tosatura autunnale: entro il 15 maggio dell’anno civile succes-

sivo. 3 Se vanno versati acconti per i contributi in virtù dell’articolo 2, con la domanda deve essere indicata la quantità di lana che sarà presumibilmente prodotta con la prossima tosatura.

Art. 4 Esecuzione

1 L’UFAG esegue la presente ordinanza.

2 Versa gli acconti per i contributi di cui:

a. all’articolo 1; b. all’articolo 2 per la quantità di lana che sarà presumibilmente prodotta.

Art. 5 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 26 novembre 20032 sulla valorizzazione della lana di pecora indi- gena è abrogata.

Art. 6 Disposizioni transitorie 1 La tosatura autunnale 2008 è conteggiata secondo il diritto previgente. Le domande devono essere presentate all’UFAG entro il 15 maggio 2009. 2 Le domande di contributo di cui all’articolo 1 per l’anno civile 2009 devono essere presentate all’UFAG entro il 31 gennaio 2009.

Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RU 2003 4943

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