AS 2008 3931
AS 2008 3931
Correzione
Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)
del 14 novembre 2007 (RS 916.140; RU 2007 6267)
Art. 22, 23 e 27 cpv. 1
Invece di:
Art. 22 Vini nostrani 1 Per vino nostrano s’intende un vino designato mediante il nome del Paese o di una parte dello stesso, la cui estensione supera quella di un Cantone. Esso deve soddisfa- re i requisiti seguenti: a. l’uva è raccolta nell’area geografica che designa il vino; b. il tenore minimo naturale richiesto di zucchero è almeno di 14,4 °Brix per uve dei vitigni bianchi e 15,2 °Brix per uve di vitigni rossi; c. la produzione dell’unità di superficie è limitata a 1,8 kg/m2 nel caso di uve di vitigni bianchi e a 1,6 kg/m2 nel caso di uve di vitigni rossi. 2 La superficie viticola destinata alla produzione di vino nostrano da parte del viti- coltore deve essere annunciata al Cantone entro il 31 luglio dell’anno del raccolto. Il Cantone conferisce il diritto di produzione del vino nostrano per questa superficie.
Art. 23 Vini nostrani a denominazione tradizionale propria 1 Per vino nostrano a denominazione tradizionale propria s’intende un vino nostrano:
a. ottenuto a partire da uve provenienti dall’area geografica di un solo Cantone; b. recante una denominazione tradizionale menzionata nell’allegato 3 e definita dalla legislazione del Cantone che la detiene. 2 Una denominazione tradizionale non può essere utilizzata per un vino nostrano se la denominazione è già utilizzata per un vino a denominazione di origine controllata. 3 I Cantoni fissano requisiti supplementari a quelli fissati nell’articolo 22 lettere b e c.
2008-1957 3931
Ordinanza sul vino. Correzione RU 2008
Art. 27 Declassamento 1 Le partite di uva, i mosti e i vini che aspirano a essere classificati quali vini DOC o vini nostrani, ma che non soddisfano uno dei requisiti relativi ai vini DOC o ai vini nostrani sono declassati nella classe inferiore per quanto adempiano tutti i requisiti. La designazione delle partite di uva, dei mosti e dei vini declassati è adattata di conseguenza.
Leggasi:
Art. 22 Vini con indicazione geografica tipica 1 Per vino con indicazione geografica tipica s’intende un vino designato mediante il nome del Paese o di una parte dello stesso, la cui estensione supera quella di un Cantone. Esso deve soddisfare i requisiti seguenti: a. l’uva è raccolta nell’area geografica che designa il vino; b. il tenore minimo naturale richiesto di zucchero è almeno di 14,4 °Brix per uve dei vitigni bianchi e 15,2 °Brix per uve di vitigni rossi; c. la produzione dell’unità di superficie è limitata a 1,8 kg/m2 nel caso di uve di vitigni bianchi e a 1,6 kg/m2 nel caso di uve di vitigni rossi. 2 La superficie viticola destinata alla produzione di vino con indicazione geografica tipica da parte del viticoltore deve essere annunciata al Cantone entro il 31 luglio dell’anno del raccolto. Il Cantone conferisce il diritto di produzione del vino con indicazione geografica tipica per questa superficie.
Art. 23 Vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio con una denominazione tradizionale propria
1 Per vino con indicazione geografica tipica prodotto sul suo territorio con una
denominazione tradizionale propria s’intende un vino con indicazione geografica tipica: a. ottenuto a partire da uve provenienti dall’area geografica di un solo Cantone; b. recante una denominazione tradizionale menzionata nell’allegato 3 e definita dalla legislazione del Cantone che la detiene. 2 Una denominazione tradizionale non può essere utilizzata per un vino con indica- zione geografica tipica se la denominazione è già utilizzata per un vino a denomina- zione di origine controllata. 3 I Cantoni fissano requisiti supplementari a quelli fissati nell’articolo 22 lettere b e c.
Ordinanza sul vino. Correzione RU 2008
Art. 27 Declassamento 1 Le partite di uva, i mosti e i vini che aspirano a essere classificati quali vini DOC o vini con indicazione geografica tipica, ma che non soddisfano uno dei requisiti relativi ai vini DOC o ai vini con indicazione geografica tipica sono declassati nella classe inferiore per quanto adempiano tutti i requisiti. La designazione delle partite di uva, dei mosti e dei vini declassati è adattata di conseguenza.
19 agosto 2008 Cancelleria federale
Ordinanza sul vino. Correzione RU 2008