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AS 2008 3935

Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale

Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers – DFAE)

Modifica del 6 agosto 2008

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:

I L’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20021 concernente l’ordinanza sul perso- nale federale è modificata come segue:

Art. 81 Importo (art. 81 OPers)

Per ogni punto dell’indice inferiore a 95 con il quale è valutato il luogo d’impiego sorge un diritto a un importo di 680 franchi l’anno.

Art. 88 Importo (art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)

L’importo forfettario si compone di un importo di base di 7500 franchi l’anno e di un supplemento pari al 9 per cento dello stipendio annuo.

Art. 120 cpv 1

1 Il supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario

delle spese ammonta a 10 800 franchi l’anno.

Art. 124 Entità del contributo (art. 114 cpv. 3 OPers) 1 Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucrativa fino a 18 000 franchi l’anno, il DFAE contribuisce a far fronte alle spese per la sua pre- videnza professionale con un importo di 7400 franchi.

2 Se il reddito da attività lucrativa della persona di accompagnamento supera i

47 000 franchi l’anno, il DFAE non contribuisce alle spese summenzionate.

3 Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucrativa

compreso tra 18 000 e 47 000 franchi all’anno, la partecipazione alle spese per la previdenza professionale è ridotta in misura proporzionale.

1 RS 172.220.111.343.3

2008-1900 3935

Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2008

Art. 127 cpv 1 1 Gli impiegati ricevono per i propri figli un supplemento sul risarcimento forfettario delle spese di 1500 franchi per anno e per figlio.

Art. 161a Disposizioni transitorie della modifica del 6 agosto 2008 Dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2008 valgono i seguenti importi:

Art. 81 Importo Per ogni punto dell’indice inferiore a 95 con il quale è valutato il luogo d’impiego sorge un diritto a un importo di 620 franchi l’anno.

Art. 88 Importo L’importo forfettario si compone di un importo di base di 6850 franchi l’anno e di un supplemento pari all’8,5 per cento dello stipendio annuo.

Art. 120 cpv 1

1 Il supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfet-

tario delle spese ammonta a 9830 franchi l’anno.

Art. 124 Entità del contributo

1 Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucra-

tiva fino a 18 000 franchi l’anno, il DFAE contribuisce a far fronte alle spese per la sua previdenza professionale con un importo di 7000 franchi.

2 Se il reddito da attività lucrativa della persona di accompagnamento supera

i 47 000 franchi l’anno, il DFAE non contribuisce alle spese summenzionate.

3 Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucra-

tiva compreso tra 18 000 e 47 000 franchi all’anno, la partecipazione alle spese per la previdenza professionale è ridotta in misura proporzionale.

Art. 127 cpv 1

1 Gli impiegati ricevono per i propri figli un supplemento sul risarcimento

forfettario delle spese di 1350 franchi per anno e per figlio.

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Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2008

II

Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

2 L’articolo 161a entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2008.

6 agosto 2008 Dipartimento federale degli affari esteri: Micheline Calmy-Rey

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Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2008

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