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AS 2008 4077

Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (Ordinanza sulle spese professionali)

Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (Ordinanza sulle spese professionali)

Modifica del 21 luglio 2008

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 19931 sulle spese professionali è sostitui- ta dalla versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

21 luglio 2008 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

1 RS 642.118.1

2008-1732 4077

Ordinanza sulle spese professionali RU 2008

Appendice (art. 3)

A partire dall’anno fiscale 2009, le deduzioni forfetarie secondo l’articolo 3 ammontano a:

Spese di trasporto del veicolo privato Fr. (art. 5 cpv. 3) – bicicletta, ciclomotore e motocicletta con targa di controllo su l’anno 700.— fondo giallo – motocicletta con targa di il km2 –.40 controllo su fondo bianco – automobile il km2 –.70

Spese supplementari per pasti a. Per i pasti presi fuori casa, rispettivamente in caso di lavoro a turni o notturno (art. 6 cpv. 1 e 2) – deduzione intera per ogni pasto principale rispettivamente al giorno 15.— l’anno 3200.— – mezza deduzione per ogni pasto principale rispettivamente al giorno 7.50 l’anno 1600.— b. Per soggiorno fuori domicilio (art. 9 cpv. 2) – deduzione intera al giorno 30.— l’anno 6400.— – deduzione parziale 3 al giorno 22.50 l’anno 4800.—

Altre spese professionali (art. 7 cpv. 1)

3 % del salario netto,

minimo l’anno 2000.— massimo l’anno 4000.—

Professione accessoria (art. 10)

20 % del reddito netto,

minimo l’anno 800.— massimo l’anno 2400.—

2 È salvo l’art. 5 cpv. 4 (tariffa graduale delle deduzioni forfetarie in rapporto ai chilometri percorsi, deduzione per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno limitata alla deduzione massima accordata per pasti presi fuori casa). 3 La deduzione parziale dev’essere applicata se, conformemente all’art. 6 cpv. 2, per uno dei pasti principali è concessa soltanto la mezza deduzione.

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