AS 2008 4101
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran
Modifica del 27 agosto 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 febbraio 20071 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1bis e 2 1bis Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi o risorse economiche di imprese di cui all’allegato 5 lo dichiarano senza indugio alla SECO. 2 Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche.
II Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 5 conformemente alla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 28 agosto 2008.2
27 agosto 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 946.231.143.6
2 La presente modifica è stata pubblicata in via straordinaria il 27 agosto 2008
(art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2008-1871 4101
Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran RU 2008
Allegato 5 (art. 5 cpv. 1bis)
Imprese soggette all’obbligo di notificazione secondo l’articolo 5 capoverso 1bis Denominazione Informazione per l’identificazione
1 Bank Melli, Iran
and all its branches and subsidiaries worldwide, including Future Bank (Bahrain) and Arian Bank (Afgha- nistan)
2 Bank Saderat, Iran
and all its branches and subsidiaries worldwide, including Future Bank (Bahrain) and Arian Bank (Afgha- nistan)
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