AS 2008 4143
Ordinanza sulle misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca delle Comunità europee
Ordinanza sulle misure collaterali per la partecipazione della Svizzera
Modifica del 3 settembre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 novembre 20061 sulle misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca delle Comunità europee è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza l’espressione «DFI» è sostituita con «Dipartimento» e l’espres- sione «SER» con «Segreteria di Stato».
Art. 2 lett. c, d ed e Per misure collaterali s’intendono: c. la rappresentanza degli interessi svizzeri in comitati e istituzioni delle Comunità europee nel campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della dimostrazione, come pure in comitati e istituzioni del progetto interna- zionale ITER/approccio allargato; d. concerne soltanto il testo francese; e. la concessione di sussidi nell’ambito della partecipazione svizzera al proget- to internazionale ITER/approccio allargato.
Art. 5 cpv. 1 lett. c 1 La Segreteria di Stato può avvalersi, d’intesa con i servizi federali interessati, della collaborazione di esperti: c. per rappresentare gli interessi svizzeri in comitati e istituzioni del progetto internazionale ITER/approccio allargato o per preparare sul piano tecnico e amministrativo progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del progetto inter- nazionale ITER/approccio allargato.
1 RS 420.132
2008-1408 4143
Misure collaterali per la partecipazione della Svizzera RU 2008
Art. 6a Concessione di sussidi nell’ambito della partecipazione della Svizzera al progetto internazionale ITER/approccio allargato 1 Il Dipartimento o la Segreteria di Stato può accordare sussidi per lavori di ricerca e sviluppo svolti nell’ambito della partecipazione svizzera al progetto internazionale ITER/approccio allargato. 2 I sussidi sono accordati su richiesta a istituzioni di ricerca, organizzazioni e impre- se con sede in Svizzera che soddisfano almeno una delle condizioni seguenti: a. consolidano il loro vantaggio tecnologico nel campo dell’energia da fusione e contribuiscono allo sviluppo della tecnologia della fusione; b. promuovono la cooperazione e il trasferimento di tecnologia in altri settori tecnologici al fine di valorizzare le conoscenze e rafforzare le capacità di ricerca e produzione della Svizzera; c. contribuiscono a promuovere l’industria nel campo dell’energia da fusione e le infrastrutture di ricerca affini fornendo componenti, istallazioni o servizi nell’ambito della partecipazione svizzera al progetto internazionale ITER/approccio allargato.
3 I sussidi sono concessi per le spese seguenti:
a. spese di personale, secondo le quote salariali effettive sino ai tassi di rimune- razione massimi fissati dalla Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI); b. spese di ammortamento conformemente al manuale di gestione finanziaria e tenuta dei conti nell’Amministrazione federale; c. spese per il materiale di consumo; d. spese di viaggio conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 5 capo- verso 2 lettera a; e. spese generali imputabili in modo comprovato alla preparazione o realizza- zione di lavori di ricerca e sviluppo nell’ambito della partecipazione della Svizzera al progetto internazionale ITER/approccio allargato; f. costi imputabili ai subcontraenti per la preparazione o la realizzazione di lavori di ricerca e sviluppo nell’ambito della partecipazione della Svizzera al progetto internazionale ITER/approccio allargato. 4 Le domande di sussidio devono essere presentate alla Segreteria di Stato mediante i moduli previsti a tale scopo. 5 I costi menzionati nel modulo per la richiesta del sussidio sono indicati in franchi svizzeri e senza IVA, mentre i costi del progetto per i subcontraenti includono l’IVA.
6 La Segreteria di Stato decide in merito alla concessione dei sussidi fino a un
importo di 1 milione di franchi. Per i sussidi superiori a 1 milione di franchi la decisione spetta al Dipartimento. Per la concessione di sussidi superiori a 2 milioni di franchi è necessaria l’approvazione dell’Amministrazione federale delle finanze.
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7 La Segreteria di Stato redige una guida per la presentazione delle domande e mette a disposizione i relativi moduli.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2008.
3 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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