AS 2008 4157
Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali
Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE)
Modifica del 27 agosto 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione, il transito e l’esporta- zione di animali e prodotti animali è modificata come segue:
Sostituzione di termini Negli articoli 10 capoverso 2, 16 capoverso 1, 18 capoverso 2 e 20 capoverso 2 l’espressione «ruminanti» è sostituita con «animali ad unghia fessa», con gli ade- guamenti grammaticali del caso.
Art. 2 lett. e, j, v, w e x Nella presente ordinanza si intende per: e. importazione: il trasporto di animali e prodotti animali nel territorio d’im- portazione; j. partita: un numero di animali della stessa specie o di prodotti animali dello stesso genere che vengono trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, che provengono dallo stesso Stato o dalla stessa regione in caso di regionalizza- zione per ragioni di polizia sanitaria, e sono destinati allo stesso destinatario; per le partite provenienti da Paesi terzi l’omogeneità dei prodotti animali è garantita dall’indicazione della categoria corrispondente nel DVCE; v. arrivo della partita: ora di arrivo della partita al posto d’ispezione frontalie- ro; per le partite trasportate per via aerea, l’ora di atterraggio dell’aero- mobile; w. importazione e transito illegali: l’importazione e il transito di animali e pro- dotti animali che non soddisfano i requisiti definiti nella presente ordinanza; x. territorio d’importazione: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione);
1 RS 916.443.10
2008-0997 4157
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Art. 4 cpv. 1 1 Un certificato deve essere valido per l’intera partita. Tale documento è allegato in originale.
Art. 6 cpv. 1 lett. g e 3
1 In Traces devono essere registrati:
g. le persone fisiche e le persone giuridiche con domicilio nel territorio d’importazione che trasportano animali verso l’estero e dall’estero nel terri- torio d’importazione a titolo professionale. 3 Per le derrate alimentari e i sottoprodotti di origine animale con un peso inferiore a
30 chilogrammi che vengono importati da Paesi terzi come bagaglio accompagnato
la registrazione avviene, al più tardi, immediatamente prima del controllo veterinario di confine.
Art. 7 cpv. 1 e 4
1 Hanno accesso a Traces l’UFV, inclusi i posti d’ispezione frontalieri, l’Ammi-
nistrazione delle dogane, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), gli uffici dei veterinari cantonali e dei chimici cantonali, i veterinari ufficiali e gli ispettori cantonali delle derrate alimentari. 4 Per accedere a Traces occorre dimostrare di aver seguito un corso di formazione dell’UFV. La frequenza di questo corso è gratuita.
Art. 12a Importazione di cuccioli I cuccioli che non hanno raggiunto i 56 giorni di vita possono essere importati in Svizzera soltanto se accompagnati dalla madre o da una nutrice.
Art. 13 Condizioni
1 L’importazione di animali e prodotti animali provenienti dall’Unione europea è
disciplinata dalle disposizioni delle appendici 2 e 6 dell’allegato 11 dell’Accordo.
2 Perle importazioni che non rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo
possono essere stabiliti oneri: a. da parte dell’UFV in caso di elevato rischio di epizoozie; b. dall’UFSP in caso di elevato rischio per l’igiene delle derrate alimentari.
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Art. 14 cpv. 2 lett. a e c
2 Il permesso è richiesto per:
a. l’importazione o la reimportazione di animali o prodotti animali che non soddisfano i requisiti stabiliti nell’Accordo, in particolare per la reimporta- zione di animali ad unghia fessa dopo brevi soggiorni in uno Stato membro dell’Unione europea nell’ambito di esposizioni o analoghe manifestazioni; c. l’importazione di animali o prodotti animali non disciplinati dall’Accordo.
Art. 15 cpv. 3 3 Per gli animali e i prodotti animali che non rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo, l’UFV può esigere la presentazione di certificati supplementari qualo- ra ragioni di polizia sanitaria lo richiedano.
Art. 19 Importazione nel traffico turistico Per le derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimen- tari di origine alimentare che vengono importate nel traffico turistico e sono destina- te esclusivamente al consumo privato non è necessario un certificato.
Art. 20 rubrica Principio
Art. 20a Importazione per via navale sul Reno 1 Gli animali e i prodotti animali soggetti all’obbligo di controllo provenienti da Paesi terzi possono transitare o essere importati per via navale sul Reno soltanto se sono già stati sottoposti a un controllo veterinario di confine completo in uno Stato membro dell’Unione europea. 2 Per attestare l’avvenuto controllo occorre presentare all’ufficio doganale compe- tente, al momento dell’imposizione doganale, il DVCE emesso dal posto d’ispezione frontaliero. Il DVCE deve prevedere il rilascio delle partite per lo scambio intraco- munitario. 3 L’importazione o il transito di partite prive del DVCE sono vietati. Qualora non sia possibile respingere immediatamente la partita, l’Amministrazione delle dogane informa l’UFV. Esso ordina per i prodotti animali l’immediata eliminazione control- lata secondo le disposizioni dell’OESA2. Per gli animali vivi l’UFV dispone il trasporto immediato, nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza, a un posto d’ispezione frontaliero riconosciuto secondo l’articolo 36. Il servizio veterinario di confine prescrive i provvedimenti necessari per salvaguardare la salute umana e degli animali.
2 RS 916.441.22
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Art. 21 Partite provenienti dall’Unione europea Le partite provenienti da Stati membri dell’Unione europea che transitano attraverso il territorio d’importazione a destinazione di un altro Stato membro dell’Unione europea non devono essere controllate dal servizio veterinario di confine.
Art. 22 Partite provenienti da Paesi terzi 1 Le partite provenienti da Paesi terzi che transitano attraverso il territorio d’importa- zione a destinazione di altri Paesi terzi sono disciplinate dall’ordinanza del 18 aprile 20073 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi, dall’ordinanza del 27 agosto 20084 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi e dall’ordinanza del 18 aprile 20075 concernente l’importazione di animali da compagnia. 2 Le partite provenienti da Paesi terzi che transitano attraverso il territorio d’importa- zione a destinazione di Stati membri dell’Unione europea sono soggette alle disposi- zioni di cui al capoverso 1.
Art. 33 cpv. 3 3 L’UFV può far controllare da esperti la situazione epizooziologica e le condizioni igieniche o di protezione degli animali nei Paesi dai quali si importano o in cui transitano animali e prodotti animali. Una parte appropriata dei relativi costi può essere fatturata agli importatori. Questi ultimi devono essere informati preventiva- mente sui costi previsti.
Art. 34 cpv. 6
6 L’UFV stabilisce gli orari di presenza del servizio veterinario di confine.
Art. 36 Posti d’ispezione frontalieri riconosciuti 1 I posti d’ispezione frontalieri riconosciuti sono elencati nell’Accordo. L’Accordo stabilisce inoltre le categorie di animali e prodotti animali che possono essere con- trollate e i posti d’ispezione frontalieri abilitati ad effettuare tali controlli. 2 L’UFV stabilisce quali prodotti non menzionati all’articolo 1 capoverso 1 lette- re b–g possono essere parimenti controllati nei locali del posto d’ispezione fronta- liero. 3I posti d’ispezione frontalieri devono trovarsi nell’area ufficiale di un ufficio doganale di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20056 sulle dogane. 4 Un posto d’ispezione frontaliero deve disporre delle installazioni necessarie allo svolgimento dei controlli da parte del servizio veterinario di confine. Le installazioni
3 RS 916.443.12; RU 2008 4167 4 RS 916.443.13; RU 2008 4173 5 RS 916.443.14; RU 2008 4191 6 RS 631.0
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devono essere sistemate in modo da consentire procedure di lavoro continue, in cui sia escluso il rischio di contaminazione delle partite e sia garantita la separazione delle partite controllate da quelle non controllate. 5 I requisiti dei locali, delle installazioni e degli impianti sono definiti nell’allegato
2. L’UFV stabilisce quali installazioni tecniche devono essere presenti.
6 Gli esercenti degli aeroporti mettono a disposizione i locali, le installazioni e gli impianti necessari. L’UFV corrisponde loro un’adeguata pigione. 7 Il servizio veterinario di confine può ordinare la pulizia e la disinfezione di mezzi di trasporto, impianti, installazioni e apparecchiature e il divieto di caricamento su mezzi di trasporto inadatti.
Art. 40 cpv. 2 lett. a
2 Se necessario, il veterinario ufficiale decide e annota nel DVCE:
a. abrogata
Art. 42 cpv. 2 e 3 2 In caso di infrazione grave relativa a prodotti animali, l’UFV dispone un rafforza- mento dei controlli per tutte le partite aventi la stessa origine. Esso ordina il seque- stro delle dieci partite successive e il loro rilascio soltanto in caso di esito favorevole degli esami di laboratorio. L’UFV collabora con i dirigenti dei posti d’ispezione frontalieri dell’Unione europea e coordina la registrazione delle dieci partite da sequestrare. 3 In caso di rischio generale elevato che nella regione o nel Paese d’origine le norme igieniche riguardanti le derrate alimentari non vengano rispettate, l’UFV può ordina- re che i prodotti animali provenienti da questa regione o Paese siano sottoposti a esami di laboratorio ad ogni importazione o transito in uno Stato membro dell’Unio- ne europea e siano rilasciati soltanto in caso di esito favorevole di tali esami.
Art. 43 cpv. 1bis, 2 e 3 1bis L’importatore deve farsi carico di tutti i costi generati durante l’importazione o il transito dai provvedimenti e controlli disposti dalla Confederazione o dai Cantoni. Deve inoltre sostenere i costi degli esami di laboratorio di cui all’articolo 42 capo- versi 2 e 3 e degli esami di laboratorio disposti nell’ambito di controlli a campione, se l’esito di tali esami è sfavorevole. 2 Le partite vengono rilasciate dal servizio veterinario di confine soltanto quando è garantito il pagamento dei costi per i provvedimenti seguenti: a. i controlli veterinari di confine delle partite provenienti da Paesi terzi; b. le misure di quarantena; c. la custodia, la riesportazione, la macellazione o l’abbattimento degli animali e l’eliminazione delle carcasse;
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d. in caso di riesportazione, il controllo delle partite respinte da un Paese terzo; e e. l’immagazzinamento, la riesportazione, l’eliminazione o l’eventuale tratta- mento finalizzato alla riduzione del rischio residuo.
3 Gli esami di laboratorio sono fatturati dal laboratorio incaricato.
Art. 46 Importazione, transito ed esportazione illegali di animali e prodotti animali 1 Il servizio veterinario di confine sequestra gli animali o i prodotti animali importati illegalmente se sono scoperti al passaggio del confine o immediatamente dopo presso un posto d’ispezione frontaliero riconosciuto. Prende inoltre i provvedimenti necessari per salvaguardare la salute umana e degli animali. 2 Se, in base agli indizi raccolti nell’ambito dei controlli svolti al di fuori dei posti d’ispezione frontalieri, l’Amministrazione delle dogane nutre il sospetto di un’im- portazione illegale di animali o prodotti animali, essa contatta l’autorità competente del Cantone sul cui territorio è stata effettuata la constatazione. L’autorità cantonale competente sequestra gli animali o i prodotti animali e prende i provvedimenti necessari per salvaguardare la salute umana e degli animali. 3 Se privati o organi diversi dall’Amministrazione delle dogane scoprono all’interno del Paese animali o prodotti animali importati illegalmente, questi ultimi vengono sequestrati dalle autorità cantonali competenti. Esse prendono i provvedimenti necessari per salvaguardare la salute umana e degli animali e informano immediata- mente l’Amministrazione delle dogane. 4 I provvedimenti necessari per salvaguardare la salute umana e degli animali sono in particolare: a. per gli animali: gli esami veterinari, la quarantena, il respingimento o l’ab- battimento; in tutti questi casi occorre tenere conto del benessere degli animali; b. per i prodotti animali: le analisi, il trattamento, l’eliminazione secondo le disposizioni dell’OESA7 o il respingimento. 5 In caso di importazioni illegali secondo i capoversi 1–3, è promosso un persegui- mento penale ai sensi dell’articolo 48: a. dall’Amministrazione delle dogane, se sono violate anche le disposizioni doganali; b. dall’autorità cantonale che segue il caso o dal servizio veterinario di confine, se le disposizioni doganali non sono violate. 6 L’autorità che ha ordinato il sequestro custodisce gli animali e i prodotti animali sequestrati in un luogo da essa designato, a spese e a rischio dell’autore dell’infra- zione.
7 RS 916.441.22
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Art. 48 cpv. 2
2 L’Amministrazione delle dogane notifica ed esegue, su richiesta dell’UFV o
dell’autorità cantonale competente, i decreti penali e le decisioni penali per infra- zioni che sono state oggetto di un’inchiesta da parte della stessa.
Art. 52 Disposizioni transitorie 1 I veterinari ufficiali che all’entrata in vigore della presente ordinanza esercitano la funzione di veterinario di confine di cui all’articolo 34 capoverso 2 lettere b e c possono recuperare la formazione richiesta all’articolo 35 capoverso 1 entro il 30 giugno 2012. L’UFV può esonerare dall’obbligo di formazione le persone che il 1° ottobre 2008 hanno compiuto i 57 anni di età.
2 Fino a quando nell’Accordo non verrà introdotta la soppressione reciproca dei
controlli veterinari di confine, si applicano le disposizioni seguenti: a. il DFE stabilisce quali animali e prodotti animali non importati da Paesi terzi per via aerea vengono controllati dal veterinario di confine; b. le partite soggette all’obbligo di controllo devono essere notificate a un uffi- cio doganale designato dall’UFV d’intesa con l’Amministrazione delle dogane. L’UFV può emanare restrizioni in merito alle specie animali e ai prodotti animali che possono essere importati attraverso un ufficio doganale, se questo non dispone dell’infrastruttura necessaria. c. le partite provenienti da Paesi terzi devono essere sottoposte al controllo veterinario di confine, se sono state importate direttamente per via aerea o sono transitate attraverso Stati membri dell’Unione europea; d. vengono controllate a campione le partite provenienti da:
1. Stati membri dell’Unione europea,
2. Andorra, Monaco, Norvegia e San Marino,
3. Islanda, se si tratta di pesci e prodotti ittici,
4. altri Paesi terzi, a condizione che siano state prima importate in uno
Stato membro dell’Unione europea; e. per le partite di cui al capoverso 2 lettera d il servizio veterinario di confine fissa con l’Amministrazione delle dogane l’esecuzione a campione dei con- trolli documentali, d’identità e fisici. In assenza del servizio veterinario di confine tali partite possono essere sdoganate senza il controllo preliminare da parte del servizio veterinario di confine. L’Amministrazione delle dogane appone il timbro doganale sui documenti prescritti dalla presente ordinanza; f. Le norme degli articoli 13–19, 21 e 23–25 si applicano:
1. alle partite da e verso la Norvegia, e
2. alle partite di pesci e di prodotti ittici provenienti dall’Islanda;
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g. se disposizioni dell’ordinanza del 18 aprile 20078 concernente l’importa- zione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi e dell’ordinanza del 27 agosto 20089 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi menzionano Stati membri dell’Unione europea, tali disposizioni si applicano anche:
1. alle partite da e verso la Norvegia,
2. alle partite di pesci e di prodotti ittici provenienti dall’Islanda;
h. per le partite provenienti da Stati membri dell’Unione europea e per le partite provenienti da Paesi terzi ma transitate attraverso Stati membri dell’Unione europea non è necessario emettere DVCE né effettuare le relative notifiche Traces; i. la procedura in caso di contestazione delle partite di cui alle lettere c e d è disciplinata nell’ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi e dall’ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi. j. l’articolo 22 capoverso 2 non si applica. In caso di presunta violazione della legislazione sulle epizoozie o sulla protezione degli animali il servizio vete- rinario di confine può effettuare controlli a campione; k. in deroga all’articolo 36 capoverso 1 l’UFV riconosce, d’intesa con l’Amministrazione delle dogane, i posti d’ispezione frontalieri nei quali pos- sono essere importati animali e prodotti animali; l. in deroga all’articolo 20a le partite provenienti da Paesi terzi possono essere importate per via navale anche se non sono state sottoposte a un controllo veterinario di confine in uno Stato membro dell’Unione europea. Tali partite devono essere notificate a un ufficio doganale secondo il capoverso 2 lette- ra b.
II Il rinvio all’articolo indicato nell’Allegato 2 è modificato come segue: Allegato 2 (art. 36 cpv. 5)
8 RS 916.443.12; RU 2008 4167 9 RS 916.443.13; RU 2008 4173
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III La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2008.
27 agosto 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelleria della Confederazione, Corina Casanova
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