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AS 2008 4191

Ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia

Ordinanza concernente l’importazione di animali da compagnia (OIAC)

Modifica del 27 agosto 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione di animali da compa- gnia è modificata come segue:

Art. 7 Posti d’ispezione frontalieri riconosciuti 1 L’importazione diretta per via aerea di animali da compagnia provenienti da Stati di cui all’articolo 1 lettere c e d deve avvenire esclusivamente attraverso uno dei tre aeroporti nazionali di Zurigo, Ginevra o Basilea. 2 Gli animali importati illegalmente attraverso un altro aeroporto sono respinti dalle autorità doganali. Qualora il respingimento immediato non fosse possibile, l’Ammi- nistrazione delle dogane comunica all’Ufficio federale di veterinaria (UFV) l’arrivo degli animali e li trattiene fino a che l’UFV non dispone il loro trasferimento, nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza, a un posto d’ispezione frontaliero riconosciuto. Se del caso, il servizio veterinario di confine prende i provvedimenti di cui all’articolo 22.

Art. 15 cpv. 4 4 Cani, gatti e furetti provenienti dal territorio d’importazione o da uno Stato di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a o b che dispongono di un passaporto per animali da compagnia e sono stati vaccinati contro la rabbia secondo l’articolo 12, possono essere importati o reimportati senza certificato veterinario dopo un soggiorno tempo- raneo in uno Stato di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c.

Art. 16 cpv. 4 e 6 lett. a e b 4 Il termine di tre mesi non si applica in caso di reimportazione di un animale da compagnia il cui passaporto attesti una titolazione regolamentare degli anticorpi effettuata prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio d’importazione o il territorio dell’Unione europea.

1 RS 916.443.14

2008-1000 4191

Importazione di animali da compagnia RU 2008

6 Non è richiesto il certificato veterinario per cani, gatti e furetti:

a. provenienti dal territorio d’importazione o da Stati di cui all’articolo 1 capo- verso 1 lettere a e b; b. che sono stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica e alla titolazione secondo il capoverso 3 nel territorio d’importazione o in un uno Stato di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b; e

II L’allegato 2 è modificato come segue:

Lista degli animali da compagnia

6. uccelli, a eccezione del pollame ai sensi della direttiva 90/539/CEE2 e della

direttiva 92/65/CEE3,

III La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2008.

27 agosto 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, GU L 303 del 31.10.1990. pp. 6–28. 3 Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.09.1992, pp. 54–72.

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