AS 2008 4193
Ordinanza sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV)
Modifica del 27 agosto 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 ottobre 19851 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria è modificata come segue:
Art. 17a Partite in entrata o in transito senza notificazione preventiva Per le partite importate o fatte transitare senza la necessaria notificazione preventiva di cui all’articolo 4 lettera a dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’im- portazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi o di cui all’articolo 4 lettera a dell’ordinanza del 27 agosto 20083 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi è riscossa una tassa supplementare di 150 franchi.
Capitolo 2, sezione 6 (art. 23) Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2008.
27 agosto 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova