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AS 2008 4193

Ordinanza sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria

Ordinanza sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV)

Modifica del 27 agosto 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 ottobre 19851 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria è modificata come segue:

Art. 17a Partite in entrata o in transito senza notificazione preventiva Per le partite importate o fatte transitare senza la necessaria notificazione preventiva di cui all’articolo 4 lettera a dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’im- portazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi o di cui all’articolo 4 lettera a dell’ordinanza del 27 agosto 20083 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi è riscossa una tassa supplementare di 150 franchi.

Capitolo 2, sezione 6 (art. 23) Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2008.

27 agosto 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova