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AS 2008 4299

Ordinanza sul personale del Tribunale federale

Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OpersTF)

Modifica del 21 agosto 2008

Il Tribunale federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 agosto 20011 sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni Negli articoli 50 capoverso 4 lettera b, 67 capoverso 2 e 78 capoverso 3, l’espressione « Cassa pensioni della Confederazione » è sostituita con «PUBLICA».

Art. 4, rubrica e cpv. 2 Servizio medico e provvedimenti d’integrazione (art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) 2 Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio dell’impiegato, si ricorrerà a tutte le possibilità sensate e opportune per reintegrare la persona interes- sata nel mondo del lavoro (provvedimenti d’integrazione). Nell’effettuare gli accer- tamenti possono essere coinvolti servizi specializzati idonei.

Art. 28 Indennità di residenza (art. 15 LPers)

È versata l’indennità di residenza corrispondente a quella stabilita dal Consiglio federale per i rispettivi luoghi di servizio.

1 RS 172.220.114

2008-2124 4299

Ordinanza sul personale del Tribunale federale RU 2008

Titolo prima dell’art. 52a Sezione 10a: Previdenza professionale

Art. 52a Salario assicurabile (art. 32g cpv. 5 LPers) 1 Sono assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale.

2 Se, secondo l’articolo 26 capoverso 2, a un impiegato non viene versata alcuna

indennità di rincaro, oppure se, secondo l’articolo 67 capoverso 2 o 3, il salario di un impiegato viene ridotto, il salario assicurabile precedente resta invariato fintanto che l’indennità di rincaro è di nuovo versata o il diritto al salario in caso di malattia o di infortunio si estingue. 3 Se l’impiegato sceglie un modello con diverse varianti di durata del lavoro secondo l’articolo 38 capoverso 3, è considerato come salario assicurabile il salario corri- spondente all’orario di lavoro normale. 4 Nel caso di misure legate a ristrutturazioni secondo l’articolo 77, il salario assicu- rabile è determinato in funzione del piano sociale.

Art. 52b Comunicazione Il salario assicurabile è comunicato a PUBLICA quale stipendio determinante dal servizio del personale del Tribunale federale.

Art. 52c Partecipazione al riscatto (art. 32 lett. a LPers)

Il datore di lavoro può partecipare al riscatto regolamentare finanziandolo mediante i propri crediti per il personale se, in occasione di una nuova assunzione, la previden- za sembra inadeguata rispetto all’importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere.

Art. 52d Congedo (art. 17 e 31 cpv. 5 LPers)

1 In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa

rimane immutata per almeno due mesi. 2 Se il datore di lavoro accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di due mesi, prima dell’inizio di tale congedo conviene con l’impiegato se e come continueranno a sussistere l’assicurazione e l’obbligo di pagare i contributi a partire dal terzo mese di congedo. 3 Se dal terzo mese di congedo non assume più i suoi contributi o i premi di rischio, il datore di lavoro comunica il congedo a PUBLICA. La persona assicurata può

2 RS 172.220.111.3

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Ordinanza sul personale del Tribunale federale RU 2008

mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l’assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità.

4 I contributi dovuti dall’impiegato durante il suo congedo sono dedotti dal suo

salario alla ripresa del lavoro.

Art. 52e Invalidità professionale (art. 32j cpv. 2 LPers)

1 L’impiegato ha diritto a una prestazione di invalidità professionale se:

a. ha raggiunto il 50° anno d’età; b. il servizio medico constata, su richiesta del datore di lavoro, che per motivi di salute l’impiegato è incapace di esercitare o può esercitare soltanto par- zialmente l’attività esercitata finora o un’altra attività ragionevolmente esi- gibile da lui; c. vi è una decisione passata in giudicato dell’ufficio AI competente che esclude il diritto a una rendita o che prevede soltanto una rendita parziale; e d. i provvedimenti d’integrazione ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 sono stati infruttuosi senza che vi fosse colpa dell’impiegato. 2 Le modalità del diritto alla prestazione di invalidità professionale nonché il genere e l’importo della stessa sono disciplinati nel Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC).

Art. 52f Rendita transitoria (art. 32k cpv. 2 LPers) 1 Se una persona percepisce una rendita transitoria intera o una mezza rendita transi- toria secondo il RPIC, il datore di lavoro assume una parte dei costi per il finanzia- mento della rendita transitoria effettivamente percepita. L’importo della partecipa- zione del datore di lavoro è disciplinato nell’allegato 1 dell’ordinanza del 3 luglio

20013 sul personale federale.

2 Il diritto alla partecipazione del datore di lavoro non sussiste se la durata del rap- porto di lavoro che precede immediatamente il pensionamento è inferiore a cinque anni.

Art. 78 cpv. 2 2 All’impiegato sono versate una rendita di PUBLICA e una rendita transitoria non restituibile ai sensi dell’articolo 64 RPIC. Questa pensione di vecchiaia è calcolata come una rendita di invalidità ai sensi dell’articolo 57 RPIC.

3 RS 172.220.111.3

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II La presente modifica entra in vigore con effetto retroattivo al 1° luglio 2008.

21 agosto 2008 In nome del Tribunale federale: Il presidente, Arthur Aeschlimann Il segretario generale, Paul Tschümperlin

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