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AS 2008 4443

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Ordinanza del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 27 agosto 2008

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del 16 maggio 20071 sui controlli OITE è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 39 capoverso 1 e 52 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE); visto l’articolo 7 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 aprile 20073 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visti gli articoli 3 capoverso 2 e 10 capoverso 5 dell’ordinanza del 27 agosto 20084 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA); visto l’articolo 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20075 concernente l’importazione di animali da compagnia,

Art. 5a Importazione e transito soggetti a oneri particolari I prodotti animali di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a OITPA ai quali al momento dell’importazione si applicano oneri particolari secondo l’articolo 8 capo- versi 2–4 OITPA sono elencati nell’allegato 3.

II Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 3 conformemente alla versione qui annessa.

Allegato 3

Prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari

I prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari secondo l’articolo 8 capoversi 2–4 OITPA sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti certificati:

1. certificato secondo il modello dell’allegato X capitolo 16 del Regolamento

(CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre

20026 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non

destinati al consumo umano [Regolamento (CE) n. 1774/2002] per l’importazione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina d’ossa), di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o di zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti;

2. certificato secondo il modello dell’allegato X capitolo 3D del Regolamento

(CE) n. 1774/2002 per l’importazione di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale con cui nutrire animali da pelliccia allevati;

3. certificato secondo il modello dell’allegato X capitolo 3F del Regolamento

(CE) n. 1774/2002 per l’importazione di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia;

4. certificato secondo il modello dell’allegato X capitolo 8 del Regolamento

(CE) n. 1774/2002 per l’importazione di sottoprodotti animali destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici;

5. certificato secondo il modello dell’allegato X capitolo 10B del Regolamento

(CE) n. 1774/2002 per l’importazione di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici;

6. certificato secondo il modello dell’allegato X capitolo 14A del Regolamento

(CE) n. 1774/2002 per l’importazione di derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici;

7. certificato secondo il modello dell’allegato X capitolo 14B del Regolamento

(CE) n. 1774/2002 per l’importazione di derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare come mangimi o a scopi tecnici;

6 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1, modificato dal R (CE) n. 829/2007 della Commissione, del 28 giu. 2007, che modifica gli All. I, II, VII, VIII, X e XI del R (CE) n. 1774/2002.

Ordinanza sui controlli OITE RU 2008

8. certificato secondo il modello dell’allegato X capitolo 4C del Regolamento

(CE) n. 1774/2002 per l’importazione di prodotti sanguigni destinati ad usi tecnici, ad eccezione del siero di equidi e dei prodotti intermedi di cui all’ar- ticolo 1 del Regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione.

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