AS 2008 4453
Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena
Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena
del 20 marzo 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 ottobre 20061, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta
Art. 151, rubrica Ricupero ordinario d’imposta
Art. 153a Procedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi 1 Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato d’imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condi- zione che: a. la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale; b. egli aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e c. si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta. 2 Il ricupero d’imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l’anno del decesso secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria e l’imposta è riscossa uni- tamente agli interessi di mora. 3 Il ricupero semplificato d’imposta è escluso in caso di liquidazione della succes- sione in via fallimentare o d’ufficio. 4 Anche l’esecutore testamentario o l’amministratore della successione può doman- dare il ricupero semplificato d’imposta.
2005-1657 4453
Semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e introduzione RU 2008
Art. 175 cpv. 3 e 4
3 Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione
d’imposta, si prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che: a. la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale; b. egli aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare del- l’imposta sottratta; e c. si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta. 4 Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta, sempre che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 3.
Art. 177 cpv. 3 3 Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta e sono adempite le condizioni di cui all’articolo 175 capoverso 3 lettere a e b, si pre- scinde dall’aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade.
Art. 178 cpv. 1 e 4 1 Chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l’esi- stenza nella procedura d’inventario, nell’intento di sottrarli all’inventario, chiunque istiga a un tale atto o vi presta aiuto, è punito con la multa.
4 Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima
volta, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per dissimulazione o distra- zione di beni successori nella procedura d’inventario o per eventuali altri reati com- messi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che: a. l’infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e b. la persona aiuti senza riserve l’amministrazione a correggere l’inventario.
Art. 181, rubrica In generale
Art. 181a Autodenuncia 1 Se una persona giuridica assoggettata all’imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta commessa nell’esercizio della sua attività, si prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a con- dizione che:
Semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e introduzione RU 2008
a. la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale; b. la persona giuridica aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta sottratta; e c. si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.
2 L’autodenuncia esente da pena può essere presentata anche:
a. dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all’interno della Svizzera; b. dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53–68 della legge del 3 otto- bre 20033 sulla fusione (LFus), dalla nuova persona giuridica per le sottra- zioni d’imposta commesse prima della trasformazione; c. dalla persona giuridica che sussiste dopo un’incorporazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una separazione (art. 29 lett. b LFus), per le sottrazioni d’imposta commesse prima dell’incorporazione o della separazione. 3 L’autodenuncia esente da pena deve essere presentata dagli organi o dai rappresen- tanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade. 4 Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d’imposta che è stata commessa da quest’ultima e non è nota ad alcuna autorità fiscale, nei confronti della persona giuridica, di tutti i membri ed ex membri dei suoi organi e di tutti i suoi rappresentanti ed ex rappresentanti non si procede penalmente. La loro responsabili- tà solidale decade. 5 Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta, sempre che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1. 6 Alla fine dell’assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica, non è più possibile presentare autodenuncia.
Art. 186 cpv. 3 3 In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d’imposta di cui si tratta. La presente disposizione è applica- bile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4.
Art. 187 cpv. 2 2 In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per appropriazione indebita d’impo- ste alla fonte e per altri reati commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4.
3 RS 221.301
Semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e introduzione RU 2008
Art. 220a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 20 marzo 2008 Alle successioni aperte prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2008 sono applicabili le disposizioni sul ricupero d’imposta del diritto anteriore.
2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 53, rubrica Ricupero ordinario d’imposta
Art. 53a Procedura semplificata di ricupero d’imposta per gli eredi 1 Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato d’imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condi- zione che: a. la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale; b. egli aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e c. si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta. 2 Il ricupero d’imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l’anno del decesso secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria e l’imposta è riscossa unitamente agli interessi di mora. 3 Il ricupero semplificato d’imposta è escluso in caso di liquidazione della succes- sione in via fallimentare o d’ufficio. 4 Anche l’esecutore testamentario o l’amministratore della successione può doman- dare il ricupero semplificato d’imposta.
1 Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassa- zione sia indebitamente omessa o che una tassazione passata in giudicato sia incom- pleta, chiunque, se obbligato a trattenere un’imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d’imposta o un condono ingiustificato, è punito con una multa, commisurata alla colpa, da un terzo al triplo dell’imposta sottratta; normalmente, la multa è pari all’imposta sottratta.
4 RS 642.14
Semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e introduzione RU 2008
1bis Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta, si prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che: a. la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale; b. egli aiuti senza riserve le autorità fiscali a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e c. si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta. 1ter Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sot- tratta, sempreché siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1bis. 3bis Se una persona di cui al capoverso 3 si denuncia spontaneamente per la prima volta e sono adempite le condizioni di cui al capoverso 1bis lettere a e b, si prescinde dall’aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade. 4 Chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l’esi- stenza nella procedura d’inventario, nell’intento di sottrarli all’inventario, nonché chiunque istiga a un tale atto, vi presta aiuto o lo favorisce, è punito con la multa sino a 10 000 franchi e, in casi gravi o di recidiva sino a 50 000 franchi, indipendentemente dalla punibilità del contribuente. Il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni successori è parimenti punibile. La pena può essere più mite che in caso di infrazione consumata. 5 Se una persona di cui al capoverso 4 si denuncia spontaneamente per la prima vol- ta, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d’inventario e per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che: a. l’infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e b. la persona aiuti senza riserve l’amministrazione a correggere l’inventario.
Art. 57a Autodenuncia delle persone giuridiche 1 Se una persona giuridica assoggettata all’imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta commessa nell’esercizio della sua attività, si prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a con- dizione che: a. la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale; b. la persona giuridica aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta sottratta; e c. si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.
2 L’autodenuncia esente da pena può essere presentata anche:
a. dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all’interno della Svizzera;
Semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e introduzione RU 2008
b. dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53–68 della legge del 3 otto- bre 20035 sulla fusione (LFus), dalla nuova persona giuridica per le sottra- zioni d’imposta commesse prima della trasformazione; c. dalla persona giuridica che sussiste dopo un’incorporazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una separazione (art. 29 lett. b LFus), per le sottrazioni d’im- posta commesse prima dell’incorporazione o della separazione. 3 L’autodenuncia esente da pena deve essere presentata dagli organi o dai rappresen- tanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade. 4 Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d’imposta che è stata commessa da quest’ultima e non è nota ad alcuna autorità fiscale, nei confronti della persona giuridica, di tutti i membri membri ed ex membri dei suoi organi e di tutti i suoi rappresentanti ed ex rappresentanti non si procede penalmente. La loro respon- sabilità solidale decade. 5 Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta, sempreché siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1. 6 Alla fine dell’assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica non è più possibile presentare autodenuncia.
2bis In caso di autodenuncia per una sottrazione d’imposta ai sensi dell’articolo 56 capoverso 1bis o 57a capoverso 1, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d’imposta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 56 capoverso 3bis e 57a capoversi 3 e 4. 2ter In caso di autodenuncia esente da pena per un’appropriazione indebita d’imposte alla fonte, si prescinde dall’aprire un procedimento penale anche per tutti gli altri reati commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 56 capoverso 3bis e 57a capoversi 3 e 4.
Art. 72h6 Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 20 marzo 2008 1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 53a, 56 capo- versi 1, 1bis, 1ter, 3bis, 4 e 5, nonché degli articoli 57a e 59 capoversi 2bis e 2ter al momento della loro entrata in vigore. 2 Dalla loro entrata in vigore, le modifiche menzionate nel capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario.
5 RS 221.301 6 Con l’entrata in vigore della L del 23 mar. 2007 (FF 2007 2121) sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, l’art. 72h diviene 72i.
Semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e introduzione RU 2008
Art. 78d Disposizione transitoria relativa alla modifica del 20 marzo 2008 Alle successioni aperte prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2008 sono applicabili le disposizioni sul ricupero d’imposta del diritto anteriore.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008 Consiglio nazionale, 20 marzo 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 10 luglio 2008.7
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.8
3 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
7 FF 2008 2005
8 Il D sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del
29 ago. 2008.
Semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e introduzione RU 2008