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AS 2008 4469

Ordinanza del DFI concernente l'attribuzione di organi per il trapianto

Ordinanza del DFI concernente l’attribuzione di organi per il trapianto (Ordinanza del DFI sull’attribuzione di organi)

Modifica del 10 settembre 2008

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del DFI del 2 maggio 20071 sull’attribuzione di organi è modificata come segue:

4bis Se nei primi 90 giorni dopo il trapianto di un rene per un paziente è indicato un nuovo trapianto, l’intero periodo durante il quale il paziente ha atteso il trapianto di un rene è computato come tempo d’attesa. 9 Il tempo d’attesa all’estero è computato dal giorno dell’iscrizione nella lista d’attesa estera, a condizione che il paziente presenti un’attestazione scritta emanante dal centro estero che confermi la durata dell’attesa.

Art. 8 cpv. 1 lett. b - d, nonché 2

1 Se non vi è un’urgenza medica, il polmone di ottima qualità è attribuito:

b. Concerne soltanto il testo francese; c. in terzo luogo a pazienti d’età inferiore a 35 anni, se il donatore ha meno di

35 anni;

d. in quarto luogo a pazienti affetti da fibrosi polmonare.

2 Il polmone di qualità adeguata è attribuito:

a. in primo luogo a pazienti d’età inferiore a 35 anni, se il donatore ha meno di

35 anni;

b. in secondo luogo a pazienti affetti da fibrosi polmonare.

Art. 11 Attribuzione secondo un sistema a punti 1 Se per il paziente non vi è un imminente pericolo di morte ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 e se il donatore ha meno di 18 anni, il fegato è attribuito:

1 RS 810.212.41

2008-1496 4469

Ordinanza del DFI sull’attribuzione di organi RU 2008

a. in primo luogo a un paziente di età inferiore a 12 anni; b. in secondo luogo a un paziente di età compresa fra 12 e 18 anni; c. in terzo luogo a un paziente di 18 anni o più. 2 All’interno delle fasce d’età previste dal capoverso 1 e se il donatore ha 18 anni o più, il fegato è attribuito al paziente che ha ottenuto il maggior numero di punti secondo l’allegato 1.

Art. 13a Compatibilità del gruppo sanguigno e corrispondenza dell’età 1 Se non vi è un’urgenza medica secondo l’articolo 13 e se il donatore ha 60 anni o meno, il rene è attribuito in seconda priorità: a. in primo luogo a un paziente di età inferiore a 20 anni il cui gruppo sangui- gno è identico a quello del donatore; b. in secondo luogo a un paziente di età inferiore a 20 anni il cui gruppo san- guigno è compatibile con quello del donatore; c. in terzo luogo a un paziente di 20 anni o più il cui gruppo sanguigno è iden- tico a quello del donatore; d. in quarto luogo a un paziente di 20 anni o più il cui gruppo sanguigno è compatibile con quello del donatore.

2 Se il donatore ha più di 60 anni, il rene è attribuito:

a. in primo luogo a un paziente di 20 anni o più il cui gruppo sanguigno è iden- tico a quello del donatore; b. in secondo luogo a un paziente di 20 anni o più il cui gruppo sanguigno è compatibile con quello del donatore; c. in terzo luogo a un paziente di età inferiore a 20 anni il cui gruppo sanguigno è identico a quello del donatore; d. in quarto luogo a un paziente di età inferiore a 20 anni il cui gruppo sangui- gno è compatibile con quello del donatore.

Art. 14 cpv. 1 e 2, frase introduttiva

1 In terza priorità il rene è attribuito:

a.–g. Concerne soltanto il testo francese. 2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a–d è inoltre necessario che almeno tre carat- teristiche tissutali dei pazienti siano compatibili con quelle del donatore come segue:

Art. 15 Attribuzione secondo un sistema a punti Il rene va attribuito in quarta priorità al paziente che ha ottenuto il maggior numero di punti secondo l’allegato 2.

Ordinanza del DFI sull’attribuzione di organi RU 2008

Art. 15a Attribuzione in caso di insufficiente compatibilità delle caratteristiche tissutali Il rene va attribuito in quinta priorità ai pazienti di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere a, b o d in caso di insufficiente compatibilità delle caratteristiche tissutali ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2.

II L’allegato 1 è modificato come segue:

N. 1 e 3

1. I punti rilevanti per l’attribuzione di un fegato secondo l’articolo 11 sono

determinati in base al Model for End-Stage Liver Disease (MELD) Scoring System, conformemente al numero 3.6.4.1 dell’Organ Distribution Policy: Allocation of Livers nella versione del 20 giugno 20082 dello United Network for Organ Sharing (UNOS).

3. Il Centro nazionale di attribuzione stabilisce nel singolo caso il numero di

punti, previa consultazione di esperti, anche per pazienti di età inferiore ai

12 anni.

III La presente modifica entra in vigore il 15 ottobre 2008.

10 settembre 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

2 Il testo dell’Organ Distribution Policy: Allocation of Livers può essere acquistato contro fattura o consultato gratuitamente presso l’UFSP, Divisione biomedicina, 3003 Berna, oppure richiamato all’indirizzo Internet www.bag.admin.ch/transplantation/.

Ordinanza del DFI sull’attribuzione di organi RU 2008