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AS 2008 4473

Ordinanza sugli emolumenti per l'esecuzione da parte delle autorità federali della legislazione in materia di trapianti

Ordinanza sugli emolumenti per l’esecuzione da parte delle autorità federali della legislazione in materia di trapianti (Ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti)

Modifica del 10 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del 16 marzo 20071 sugli emolumenti in materia di tra- pianti è modificato come segue:

I. Emolumenti secondo l’ordinanza del 16 marzo 20072 sui trapianti

N. 1.1, 1.2, 1.4 e 1.7 Franchi

1 Rilascio o rinnovo di un’autorizzazione per:

1.1 i centri di trapianto di cui all’articolo 16 (secondo il tipo

e il numero dei programmi di trapianto) 5 000–30 000

1.2 la conservazione di tessuti o cellule, secondo l’articolo 17 500–20 000

1.4 l’impiego di organi, tessuti e cellule geneticamente

modificati nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo 19 1 000–20 000 …

1.7 il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o

feti nell’ambito di un trattamento standard, secondo l’articolo 34 1 000–20 000 …

2008-1495 4473

Ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti RU 2008

II. Emolumenti secondo l’ordinanza del 16 marzo 20073 sugli xenotrapianti

N. 1.2 Franchi

1 Rilascio o rinnovo di un’autorizzazione per:

1.2 xenotrapianti nell’ambito di un trattamento standard

secondo l’articolo 13 1 000–30 000 …

II La presente modifica entra in vigore il 15 ottobre 2008.

10 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RS 810.213

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