AS 2008 4491
AS 2008 4491
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 22 settembre 2008
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 5a capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole, ordina:
I Il numero 17 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole è sostituito dalla nuova versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2008.
22 settembre 2008 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
1 RS 916.01
2008-2339 4491
Importazioni agricole RU 2008
Allegato 1
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli, delle eventuali quote doganali a destinazione vincolata e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso
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17. Disciplinamento del mercato: zucchero
Voce di tariffa Aliquota di dazio Testo complementare per 100 kg lordi [1] (Fr.)
1701. 1100 17.00 1200 17.00
9110 18.70 PGI non necessario
9991 18.70 PGI non necessario
9999 17.00
1702. 3029 7.60 PGI non necessario
3032 61.00 PGI non necessario
3038 10.10 PGI non necessario
3042 21.10 PGI non necessario
3048 7.70 PGI non necessario
4019 61.00 PGI non necessario
4029 21.10 PGI non necessario
9019 17.00 9022 3.30
9023 10.10 PGI non necessario
9024 18.70 PGI non necessario
9028 18.70 PGI non necessario
9032 8.60 9033 0.70
9034 10.00 PGI non necessario
9038 10.00 PGI non necessario
[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale
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