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AS 2008 4521

Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo

Ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT)

Modifica del 1° ottobre 2008

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:

I L’ordinanza del 25 febbraio 20041 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo è modificata come segue: a. l’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa; b. l’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 15 ottobre 2008.

1° ottobre 2008 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch

1 RS 916.202.1

2008-1522 4521

Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2008

Allegato 1 (art. 1) Sezione 1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov.

I Ai fini della presente sezione, si intende per: a. organismo nocivo: Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov; b. piante sensibili: vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Acer macrophyllum Pursh., Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursh., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lin- dley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus hete- rophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L. – ad eccezione di Rhododendron simsii Planch. –, Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia semper- virens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trienta- lis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vacci- nium ovatum Pursh. e Viburnum spp. L.; c. legname sensibile: il legname di Acer macrophyllum Pursh., Aesculus cali- fornica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quer- cus spp. L. e Taxus brevifolia Nutt.; d. cortecce sensibili: cortecce isolate di Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. e Taxus brevifolia Nutt.

II Sono vietate l’introduzione e la diffusione di isolati non europei o europei dell’organismo nocivo.

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III 1 Le piante sensibili e il legname sensibile originari di Paesi terzi diversi dagli Stati membri della Comunità europea possono essere introdotti in Svizzera unicamente se conformi alle misure fitosanitarie di cui ai punti 1A e 2 dell’appendice della presente sezione. Devono essere sottoposti a ispezione al momento dell’ingresso in Svizzera per individuare l’eventuale presenza di isolati non europei dell’organismo nocivo, conformemente all’articolo 10 OPV, e risultare indenni da tale organismo.

2 Le disposizioni di cui ai punti 1A e 2 dell’appendice della presente sezione

si applicano unicamente alle piante sensibili e al legname sensibile originari degli Stati Uniti d’America e destinati alla Svizzera che lasciano il territorio americano dal 1° aprile 2004.

3 Le misure stabilite nell’allegato 4 parte A sezione 1 punto 3 OPV per quanto

riguarda il legname di Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d’America, non si applicano al legname sensibile di Quercus L. conforme ai requisiti del punto 2 lettera b dell’appendice della presente sezione. 4 A decorrere dal 1° marzo 2005, le piante destinate alla piantagione di Viburnum spp., Camellia spp. e Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., tranne le sementi, originarie di Paesi terzi diversi dagli Stati Uniti d’America possono essere messe in commercio solo se scortate dal passaporto delle piante di cui all’allegato 8 OPV rilasciato conformemente agli articoli 20–22 OPV. Gli articoli 17, 19 e 23–25 OPV si applicano per analogia.

IV È vietata l’importazione di cortecce sensibili originarie degli Stati Uniti d’America.

V Le piante destinate alla piantagione di Viburnum spp., Camellia spp. e Rhododen- dron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., tranne le sementi, prodotte in Svizzera o originarie della Comunità europea possono essere messe in commercio solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 3 dell’appendice della presente sezione. I produttori di queste piante sono tenuti all’omologazione conformemente all’articolo 23 OPV.

VI L’UFAG può chiedere ai Cantoni interessati di effettuare indagini ufficiali volte a riscontrare la presenza dell’organismo nocivo sul loro territorio o a determinare eventuali indizi di contaminazione da parte dello stesso. La presenza, presunta o accertata, dell’organismo nocivo deve essere notificata immediatamente all’UFAG da parte dei servizi competenti dei Cantoni interessati.

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VII Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 31 ottobre 2010.

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Appendice della sezione 1 1A. Fermo restando quanto disposto dall’allegato 3 parte A punto 2 e dall’allegato 4 parte A sezione 1 punti 11.1, 39 e 40 OPV, le piante sensibili originarie degli Stati Uniti d’America sono scortate dal certificato di cui all’articolo 8 OPV. Tale certificato: a. attesta che le piante provengono da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell’organismo nocivo; il nome della zona deve es- sere indicato nel certificato nella rubrica «Luogo di origine»; oppure b. è rilasciato a seguito di un’ispezione ufficiale attestante che non è stato osservato alcun segno di presenza di isolati non europei dell’organismo nocivo sulle piante sensibili nel luogo di produzione nel corso di ispe- zioni ufficiali, inclusi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto ef- fettuati a partire dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. Inoltre, il certificato è rilasciato solo dopo che campioni rappresentativi delle piante prelevati prima della spedizione siano stati esaminati e riconosciuti indenni da isolati non europei dell’organismo nocivo nel corso delle ispezio- ni. La menzione «Riconosciuto indenne da isolati non europei di Phyto- phthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.» deve figura- re nel suddetto certificato nella rubrica «Dichiarazione supplementare». 1B. Le piante sensibili importate di cui al punto 1A possono essere messe in commercio solo se scortate dal passaporto delle piante di cui all’allegato 8 OPV rilasciato conformemente agli articoli 21 e 22 OPV che attesti che le ispezioni di cui al paragrafo III capoverso 1 della presente sezione sono state effettuate.

2. Il legname sensibile originario degli Stati Uniti d’America può essere impor-

tato solo a condizione di essere scortato dal certificato di cui all’articolo 8 OPV, il quale a. attesti che il legname sensibile provenga da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell’organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato nella rubrica «Luogo d’origine»; oppure b. sia rilasciato a seguito di un’ispezione ufficiale che attesti che il legna- me è stato privato della corteccia e che: i) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superfi- cie arrotondata, oppure ii) il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 per cento, oppure iii) il legname è stato disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua; oppure

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c. è rilasciato, nel caso di legname segato con o senza residui di corteccia attaccati, se è attestato da un marchio «Kiln-dried», «KD» o un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sul suo imballaggio conformemente all’uso commerciale attuale, che tale legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 per cento nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura.

3. Le piante destinate alla piantagione di Viburnum spp., Camellia spp. e

Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., tranne le sementi, prodotte in Svizzera o originarie della Comunità europea possono essere messe in commercio solo se scortate dal passaporto delle piante di cui all’allegato 8 OPV rilasciato conformemente all’articolo 20 OPV e se: a. provengono da zone in cui non è nota la presenza dell’organismo noci- vo; oppure b. nessun segno indicante la presenza dell’organismo nocivo è stato osser- vato nelle piante nel luogo di produzione all’inizio dell’ultimo ciclo ve- getativo completo nel corso delle ispezioni ufficiali, inclusi esami di la- boratorio di ogni sintomo sospetto effettuati almeno una volta al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante, e, a decorrere dal 1° maggio 2009, effettuati almeno due volte al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante; l’intensità di tali ispezioni dovrebbe tener conto del particolare sistema di produzione delle piante; oppure c. qualora la presenza di segni dell’organismo nocivo sia stata constatata nelle piante nel luogo di produzione, sono state applicate adeguate pro- cedure di eradicazione del suddetto organismo, ossia almeno: i) distruzione delle piante infette e di tutte le piante sensibili in un raggio di 2 metri dalle piante infette compresi i substrati di colti- vazione e i residui di piante, e ii) per tutte le piante sensibili in un raggio di 10 metri dalle piante in- fette e tutte le altre piante della partita contaminata; le seguenti condizioni sono adempiute: – le piante sono rimaste nel luogo di produzione, – sono state effettuate ispezioni ufficiali complementari almeno due volte nei tre mesi successivi all’adozione delle misure di eradicazione durante il periodo di crescita attiva delle piante, – nel corso del summenzionato periodo trimestrale non sono stati svolti trattamenti che potrebbero eliminare i sintomi dell’organismo nocivo, – le piante sono state riconosciute indenni dall’organismo noci- vo in occasione di tali ispezioni ufficiali, iii) per tutte le altre piante sensibili presenti nel luogo di produzione, esse sono state sottoposte ad una nuova ispezione ufficiale appro- fondita a seguito della constatazione e in occasione di tali ispezioni sono state riconosciute indenni dall’organismo nocivo,

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iv) sono state prese le misure fitosanitarie del caso sulla superficie di vegetazione in un raggio di 2 metri dalle piante infette.

4. Qualora siano riscontrati segni indicanti la presenza dell’organismo nocivo

sulle piante in luoghi diversi da quelli di produzione, sono adottate le misure idonee almeno a tenere sotto controllo la diffusione dell’organismo nocivo. Esse possono comprendere la delimitazione della zona interessata in cui sono adottate le misure.

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Sezione 2 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione del virus del mosaico del pepino

I Sono vietate l’importazione e la messa in commercio di sementi di pomodoro (Lycopersicon lycopersicum [L.] Karsten ex Farw.) contaminate dal virus del mosai- co del pepino.

II Le sementi di pomodoro originarie di Paesi diversi dagli Stati membri della Comuni- tà europea possono essere importate solo se soddisfano le condizioni di cui al punto

1 dell’appendice della presente sezione. Esse sono ispezionate e, se necessario,

sottoposte a controllo al loro ingresso in Svizzera per riscontrare la presenza del virus del mosaico del pepino, conformemente alle disposizioni dell’articolo 10 OPV.

III 1 Le sementi di pomodoro prodotte in Svizzera o originarie della Comunità europea possono essere messe in commercio solo se soddisfano le condizioni di cui al punto

2 dell’appendice della presente sezione.

2 Il capoverso 1 non si applica agli spostamenti di sementi destinate alla vendita a consumatori finali che non si occupano della produzione di vegetali a titolo profes- sionale, purché l’imballaggio delle stesse o altre indicazioni mostrino chiaramente tale destinazione.

IV Il Servizio fitosanitario federale effettua indagini per riscontrare la presenza del virus del mosaico del pepino negli impianti adibiti alla produzione di pomodori e di piante di pomodoro.

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Appendice della sezione 2 Condizioni di cui ai paragrafi II e III

1. Le sementi di pomodoro originarie di Paesi diversi dagli Stati membri della

Comunità europea sono scortate dal certificato fitosanitario di cui all’articolo

8 OPV attestante che esse sono state ottenute con un idoneo metodo di estra-

zione mediante acido e che: a. provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; oppure b. nessun sintomo del virus del mosaico del pepino è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il ciclo vegetativo completo; oppure c. sono state oggetto di un controllo ufficiale per riscontrare la presenza del virus del mosaico del pepino, effettuato su campioni rappresentativi con metodi adeguati, e sono risultate indenni dal virus suddetto.

2. Le sementi di pomodoro prodotte in Svizzera o originarie della Comunità

europea possono essere messe in commercio solo se sono state ottenute con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e se: a. provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; oppure b. nessun sintomo del virus del mosaico del pepino è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il ciclo vegetativo completo; oppure c. sono stato oggetto di un controllo ufficiale per riscontrare la presenza del virus del mosaico del pepino, effettuato su campioni rappresentativi con metodi adeguati, e sono risultate indenni dal virus suddetto.

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Sezione 3 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di Thrips palmi Karny, nei confronti della Thailandia I fiori recisi di Orchidaceae originari della Thailandia possono essere importati solo a condizione che siano rispettate le misure fissate nell’appendice della presente sezione. Dette misure si applicano soltanto alle partite che hanno lasciato la Thailan- dia dopo il 1° aprile 2004.

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Appendice della sezione 3 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo I, devono essere rispet- tate le seguenti misure fitosanitarie:

1. I fiori recisi di Orchidaceae devono:

a. provenire da un luogo di produzione risultato indenne da Thrips palmi Karny nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l’esportazione; oppure b. essere stati sottoposti, come partita destinata all’esportazione e prima della stessa, ad un idoneo trattamento di fumigazione inteso a garantire l’assenza di Thysanoptera. 2. I fiori recisi di Orchidaceae devono essere scortati da un certificato fitosani- tario rilasciato in Thailandia ai sensi dell’articolo 8 OPV, sulla base delle condizioni di cui al punto 1. Il certificato precisa nella rubrica «Dichiarazione supplementare» se è stata seguita la procedura del punto 1 lettera a oppure quella del punto 1 lettera b; nei casi in cui sia stata seguita la procedura di cui al punto 1 lettera b, viene indicato nella rubrica «Disinfestazione e/o trattamento di disinfestazione» il trattamento di fumigazione effettuato prima dell’esportazione.

3. Le ispezioni sui fiori recisi di Orchidaceae sono effettuate conformemente

alle disposizioni di cui all’articolo 10 OPV.

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Sezione 4 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

I Ai fini della presente sezione, si intende per: a. organismo nocivo: Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; b. vegetali: vegetali o parti di vegetali del genere Castanea Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi; c. luogo di produzione: luogo di produzione definito dalla norma internaziona- le per le misure fitosanitarie n. 5 approvata dalla FAO; d. Comunità: Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea, tranne i loro territori d’oltremare; e. Paesi terzi: Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea, tutta- via compresi i territori d’oltremare degli Stati membri della Comunità.

II Sono vietate l’introduzione e la diffusione dell’organismo nocivo.

III Possono essere importati da Paesi terzi solo i vegetali: a. che soddisfano le esigenze specifiche di cui al punto 1 dell’appendice della presente sezione; e b. che al momento dell’ingresso in Svizzera o nella Comunità sono sottoposti a un controllo fitosanitario ufficiale per riscontrare la presenza dell’organismo nocivo e ne sono dichiarati indenni.

IV I vegetali prodotti in Svizzera o nella Comunità o importati da Paesi terzi confor- memente al paragrafo III possono essere spostati dal loro luogo di produzione, compresi, se necessario, i centri di giardinaggio, soltanto se soddisfano le condizioni di cui al punto 2 dell’appendice della presente sezione.

V L’UFAG può chiedere ai Cantoni interessati di effettuare indagini ufficiali volte a riscontrare la presenza dell’organismo nocivo sul loro territorio o a determinare eventuali indizi di contaminazione da parte dello stesso. La presenza, presunta o

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accertata, dell’organismo nocivo deve essere notificata immediatamente all’UFAG da parte dei servizi competenti dei Cantoni interessati.

VI Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 31 ottobre 2010.

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Appendice della sezione 4

1. Esigenze specifiche relative all’importazione

Fermo restando quanto disposto dall’allegato 3 parte A punto 2 e dall’allegato 4 parte A sezione I punti 11.1, 11.2, 33, 36.1, 39 e 40 OPV, i vegetali originari di Paesi terzi devono essere scortati dal certificato di cui all’articolo 8 OPV, il quale attesta nella rubrica «Dichiarazione supplemen- tare» che i vegetali: a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione in Paesi dove l’organismo non è presente; oppure b. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di origine ha riconosciu- to indenni conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; il nome della zona indenne è menzionato nella rubrica «Luogo d’origine».

2. Condizioni relative alla messa in commercio

Fermo restando quanto disposto dall’allegato 4 parte A, sezione II punto 7 e dall’allegato 5 parte A sezione I punto 2.1 OPV, tutti i vegetali originari del- la Svizzera, della Comunità o importati conformemente al paragrafo III della presente sezione possono essere spostati dal luogo di produzione solo se scortati dal passaporto delle piante di cui all’allegato 8 OPV rilasciato con- formemente agli articoli 20–22 OPV e se: a. i vegetali originari del luogo di produzione sono stati coltivati per tutto il ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nella Comunità in uno Stato membro dove l’organismo è assente; oppure b. i vegetali originari del luogo di produzione sono stati coltivati per tutto il ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nella Comunità in un luogo di produzione che il servizio fitosanitario nazionale dello Stato membro ha riconosciuto indenne conformemente alle norme interna- zionali per le misure fitosanitarie.

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Sezione 5 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

I Ai fini della presente sezione, si intende per: a. organismo nocivo: Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); b. piante sensibili: vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di Areca catechu, Arenga pinna- ta, Borassus flabellifer, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumin- gii, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenixtheophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbracu- lifera, Trachycarpus fortunei e Washingtonia spp.; c. luogo di produzione: luogo di produzione definito dalla norma internaziona- le per le misure fitosanitarie n. 5 approvata dalla FAO; d. Comunità: Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea, tranne i loro territori d’oltremare; e. Paesi terzi: Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea, tutta- via compresi i territori d’oltremare degli Stati membri della Comunità.

II Sono vietate l’introduzione e la diffusione dell’organismo nocivo.

III Possono essere importate da Paesi terzi solo le piante sensibili: a. che soddisfano le esigenze specifiche di cui al punto 1 dell’appendice della presente sezione; e b. che al momento dell’ingresso in Svizzera o nella Comunità sono sottoposte a un controllo fitosanitario ufficiale per riscontrare la presenza dell’organismo nocivo e ne sono dichiarate indenni.

IV I vegetali prodotti in Svizzera o nella Comunità o importati da Paesi terzi confor- memente al paragrafo III possono essere spostati dal loro luogo di produzione, compresi, se necessario, i centri di giardinaggio, soltanto se soddisfano le condizioni di cui al punto 2 dell’appendice della presente sezione.

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V L’UFAG può chiedere ai Cantoni interessati di effettuare indagini ufficiali volte a riscontrare la presenza dell’organismo nocivo sul loro territorio o a determinare eventuali indizi di contaminazione da parte dello stesso. La presenza, presunta o accertata, dell’organismo nocivo deve essere notificata immediatamente all’UFAG da parte dei servizi competenti dei Cantoni interessati.

VI Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 31 ottobre 2010.

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Appendice della sezione 5

1. Esigenze specifiche relative all’importazione

Le piante sensibili originarie di Paesi terzi devono essere scortate dal certifi- cato di cui all’articolo 8 OPV il quale attesta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che le piante sensibili, comprese quelle raccolte in habitat naturali: a. sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un Paese in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo; oppure b. sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di origine ha riconosciu- to indenni conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; il nome della zona indenne è menzionato nella rubrica «Luogo d’origine»; oppure c. durante un periodo di almeno un anno prima dell’esportazione sono sta- te coltivate in un luogo di produzione: i) registrato e controllato dal servizio fitosanitario nazionale nel Pae- se d’origine, ii) in cui i vegetali erano situati in un sito a protezione fisica totale per impedire l’introduzione dell’organismo nocivo oppure sottopo- sti ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati, iii) in cui non è stato osservato alcun segno dell’organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi e immediatamente prima dell’esportazione.

2. Condizioni relative alla messa in commercio

Tutte le piante sensibili originarie della Svizzera, della Comunità o importate conformemente al paragrafo III della presente sezione possono essere messe in commercio sul territorio svizzero solo se scortate dal passaporto delle piante di cui all’allegato 8 OPV rilasciato conformemente agli arti- coli 20–22 OPV e se: a. sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in Svizzera, nella Comunità o in un Paese terzo in cui non è nota la presenza dell’organi- smo nocivo; oppure b. sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il servizio fitosanitario nazionale di uno Stato membro della Comu- nità o di un Paese terzo ha riconosciuto indenni conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure c. sono state coltivate in un luogo di produzione in Svizzera o nella Comunità durante un periodo di due anni prima di essere nuovamente messe in commercio durante i quali: i) le piante sensibili erano situate in un sito a protezione fisica totale per impedire l’introduzione dell’organismo nocivo oppure sottopo- ste ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e

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ii) non è stato osservato alcun segno dell’organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi; oppure d. qualora importate conformemente al punto 1 lettera c della presente appendice, sono state coltivate dal momento dell’importazione in Sviz- zera o dell’introduzione nella Comunità in un luogo di produzione durante un periodo di almeno un anno prima di essere nuovamente messe in commercio, durante il quale: i) le piante sensibili erano situate in un sito a protezione fisica totale per impedire l’introduzione dell’organismo nocivo oppure sottopo- ste ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e ii) non è stato osservato alcun segno dell’organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi.

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Sezione 6 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata (Potato spindle tuber viroid)

I Ai fini della presente sezione, si intende per: a. vegetali: vegetali del genere Brugmansia Pers. spp. e della specie Solanum jasminoides Paxton destinati alla piantagione, comprese le sementi; b. Comunità: Stati membri della Comunità europea, tranne i loro territori d’oltremare; c. Paesi terzi: Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea, tutta- via compresi i territori d’oltremare degli Stati membri della Comunità.

II Possono essere importati solo i vegetali: a. che soddisfano le esigenze specifiche di cui al punto 1 dell’appendice della presente sezione; e b. che al momento dell’ingresso in Svizzera o nella Comunità sono sottoposti a un controllo fitosanitario ufficiale per riscontrare la presenza del viroide del potato spindle tuber viroid e ne sono dichiarati indenni.

III I vegetali prodotti in Svizzera o nella Comunità o importati da Paesi terzi confor- memente al paragrafo II possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano le condizioni di cui al punto 2 dell’appendice della presente sezione.

IV L’UFAG può chiedere ai Cantoni interessati di effettuare indagini ufficiali volte a riscontrare la presenza dell’organismo nocivo sul loro territorio o a determinare eventuali indizi di contaminazione da parte dello stesso. La presenza, presunta o accertata, dell’organismo nocivo deve essere notificata immediatamente all’UFAG da parte dei servizi competenti dei Cantoni interessati.

V Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 31 ottobre 2010.

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Appendice della sezione 6

1. Esigenze specifiche relative all’importazione

Fermo restando quanto disposto dall’allegato 3 parte A punto 13 OPV, i vegetali originarie di paesi terzi saranno accompagnate dal certificato di cui all’articolo 8 OPV il quale attesta nella rubrica «Dichiarazione supplementa- re» che i vegetali provengono e sono state coltivate ininterrottamente in un luogo di produzione tra quelli definiti dalla Norma internazionale per le mi- sure fitosanitarie n. 5 della FAO (di seguito «luogo di produzione»), registra- to e sorvegliato dall’organismo fitosanitario ufficiale del paese d’origine, a. in paesi in cui il viroide del potato spindle tuber viroid è assente; o b. in una zona definita dall’organismo fitosanitario ufficiale del paese d’origine ai sensi delle ISPM (norme internazionali per le misure fito- sanitarie) indenne da organismi nocivi. Il nome della zona indenne va indicato alla rubrica «Luogo d’origine»; oppure c. in cui tutti i lotti delle piante specificate siano stati controllati e trovati esenti del , prima del trasporto; oppure d. in cui tutte le piante madri delle partite sono state controllate e trovate esenti dell’potato spindle tuber viroid, prima del trasporto delle piante. Dopo l’ispezione, le condizioni di cultura sono tali che le piante madri associate e le piante specificate resteranno esenti dal viroide del potato spindle tuber viroid prima del trasporto.

2. Condizioni relative alla messa in commercio

Tutti i vegetali originari della Svizzera, della Comunità o impor- tati conformemente al paragrafo I della presente sezione, escluse piccole quantità di piante usate personalmente dal proprietario o dal destinatario a scopo non commerciale purché non esistano rischi di diffusione del potato spindle tuber viroid, possono essere messi in commercio solo se scortati dal passaporto delle piante di cui all’allegato 8 OPV rilasciato conformemente agli articoli 20–22 OPV e se sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita o dal momento dell’importazione in Svizzera o dell’introduzione nella Co- munità in un luogo di produzione: a. in un Paese in cui il potato spindle tuber viroid è assente; b. che il servizio fitosanitario nazionale ha riconosciuto indenne confor- memente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; c. in cui tutte le partite sono state controllate e trovate esenti dal viroide del potato spindle tuber viroid, prima dello spostamento; oppure

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d. in cui tutte le piante madri associate delle partite sono state controllate e trovate esenti dal viroide del potato spindle tuber viroid, prima dello spostamento delle partite. Dopo l’ispezione, le condizioni di crescita sono tali che le piante madri associate e le piante specificate resteranno esenti dal viroide dell’affusolametno dei tuberi di patata prima dello spostamento.

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Sezione 7 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell

I Ai fini della presente sezione, si intende per: a. vegetali: vegetali del genere Pinus L. e Pseudotsuga menziesii, destinati alla piantagione, compresi le sementi e i coni utilizzati ai fini della moltiplica- zione; b. organismo: Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell; c. luogo di produzione: un terreno o un insieme di campi gestito come singola unità di produzione di vegetali (un luogo di produzione può comprendere siti di produzione gestiti separatamente a fini fitosanitari) o un’estensione fore- stale delimitata; d. Comunità: Stati membri della Comunità europea, tranne i loro territori d’oltremare; e. Paesi terzi: Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea, tutta- via compresi i territori d’oltremare degli Stati membri della Comunità.

II Sono vietate l’introduzione e la diffusione dell’organismo nocivo.

III Possono essere importati solo i vegetali: a. che soddisfano le esigenze specifiche di cui al punto 1 dell’appendice della presente sezione; e b. che al momento dell’ingresso in Svizzera o nella Comunità sono sottoposti a un controllo fitosanitario ufficiale per riscontrare la presenza dell’organismo nocivo e ne sono dichiarati indenni.

IV I vegetali prodotti in Svizzera o nella Comunità o importati da Paesi terzi confor- memente al paragrafo III possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano le condizioni di cui al punto 2 dell’appendice della presente sezione.

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V L’UFAG può chiedere ai Cantoni interessati di effettuare indagini ufficiali volte a riscontrare la presenza dell’organismo nocivo sul loro territorio o a determinare eventuali indizi di contaminazione da parte dello stesso. La presenza, presunta o accertata, dell’organismo nocivo deve essere notificata immediatamente all’UFAG da parte dei servizi competenti dei Cantoni interessati.

VI Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 31 ottobre 2010.

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Appendice della sezione 7

1. Esigenze specifiche relative all’importazione

Fermo restando quanto disposto dall’allegato 3 parte A punto 1 e dall’allegato 4 parte A sezione I punti 8.1, 8.2, 9 e 10 OPV, i vegetali origi- nari di Paesi terzi devono essere scortati dal certificato di cui all’articolo 8 OPV il quale attesta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che i ve- getali provengono da un luogo di produzione registrato e controllato dal ser- vizio fitosanitario nazionale nel Paese d’origine e: a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un Paese in cui non è nota la presenza dell’organismo; o b. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona indenne da organismi nocivi stabilita dal servizio fitosanitario nazionale del Paese d’origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; il nome della zona indenne da organismi nocivi è menzionato nella rubrica «Luogo d’origine»; o c. sono originari di un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun segno dell’organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effet- tuati nei due anni precedenti l’esportazione o immediatamente prima dell’esportazione.

2. Condizioni relative alla messa in commercio

Fermo restando quanto disposto dall’allegato 4 parte A sezione II punti 4 e 5 e dall’allegato 5 parte A sezione I punto 2.1 OPV, tutti i vegetali originari della Svizzera, della Comunità o importati conformemente al paragrafo III della presente sezione, escluse piccole quantità di piante usate personalmen- te dal proprietario o dal destinatario a scopo non commerciale purché non esistano rischi di diffusione dell’organismo nocivo, possono essere messi in commercio solo se scortati dal passaporto delle piante di cui all’allegato 8 OPV rilasciato conformemente agli articoli 20–22 OPV e se: a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita o dal momento dell’importazione in Svizzera o dell’introduzione nella Comunità in un luogo di produzione di uno Stato membro in cui non è nota la presenza dell’organismo; o b. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita o dal momento dell’importazione in Svizzera o dell’introduzione nella Comunità in un luogo di produzione situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita dal servizio fitosanitario nazionale del Paese d’origine confor- memente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; o c. sono originari di un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun segno dell’organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effet- tuati nei due anni precedenti la messa in commercio o immediatamente prima dello spostamento.

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Allegato 2 (art. 2) Sezione 1, punti III e IV

III Il regime d’autorizzazione è applicabile durante i periodi seguenti:

Vegetali Periodi

Chamaecyparis fino al 31 dicembre 2010 Juniperus dal 1° novembre 2008 al 31 marzo 2009 dal 1° novembre 2009 al 31 marzo 2010 Pinus fino al 31 dicembre 2010

IV Le presenti disposizioni sono riesaminate al più tardi entro il 31 ottobre 2010.

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Sezione 2, punti III e IV

III Il regime d’autorizzazione è applicabile durante i periodi seguenti:

Vegetali Periodi

Chamaecyparis fino al 31 dicembre 2010 Juniperus dal 1° novembre 2008 al 31 marzo 2009 dal 1° novembre 2009 al 31 marzo 2010 Pinus fino al 31 dicembre 2010

IV Le presenti disposizioni sono riesaminate al più tardi entro il 31 ottobre 2010.

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