AS 2008 4691
Regolamento del Tribunale federale sulla comunicazione elettronica con le parti e le autorità inferiori
Regolamento del Tribunale federale sulla comunicazione elettronica con le parti e le autorità inferiori (RCETF)
Modifica del 23 settembre 2008
Il Tribunale federale svizzero ordina:
I Il regolamento del Tribunale federale del 5 dicembre 20061 sulla comunicazione elettronica con le parti e le autorità inferiori è modificata come segue:
Art. 2 Definizioni Ai sensi del presente regolamento, si intende per: a. atti giudiziari: sentenze, dispositivi, decisioni e comunicazioni del Tribunale federale b. piattaforma di distribuzione ufficio postale elettronico, ai sensi del- riconosciuta: l’articolo 2 dell’ordinanza del 17 ottobre
20072 concernente la comunicazione per
via elettronica nell’ambito di un procedi- mento amministrativo, atto a fornire le seguenti prestazioni: – rilascio di ricevute che attestano il momento di una comunicazione; – messa a disposizione di caselle postali elettroniche; c. casella postale elettronica: casella postale installata sulla piattaforma di distribuzione in cui sono depositate le comunicazioni elettroniche pronte per il loro caricamento; d. firma elettronica riconosciuta: firma elettronica conforme alla legge del 19 dicembre 20033 sulla firma elettronica (FiEle).
2008-2396 4691
Regolamento del Tribunale federale sulla comunicazione elettronica RU 2008 con le parti e le autorità inferiori
Art. 3 Iscrizione su una piattaforma elettronica di distribuzione 1 Le parti che desiderano trasmettere i loro atti scritti per via elettronica al Tribunale federale devono iscriversi su una piattaforma di distribuzione riconosciuta. 2 L’iscrizione su una piattaforma di distribuzione vale quale assenso alla notifica per via elettronica (art. 39 cpv. 2 e 60 cpv. 3 LTF).
II La presente modifica entra in vigore il 27 ottobre 2008.
23 settembre 2008 In nome del Tribunale federale: Il presidente, Arthur Aeschlimann Il segretario generale, Paul Tschümperlin