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AS 2008 4719

Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF)

Modifica del 26 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 13b Aliquota di contribuzione per l’AVS/AI 1I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa ammontano al 9,8 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 892 franchi annui. 2 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendite, un contributo compreso fra

892 e 9800 franchi annui. Il contributo è calcolato nel modo seguente:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi rendite moltiplicato per 20 (AVS+AI) ulteriori di sostanza o di reddito in forma di rendite moltiplicato per 20 fr. fr. fr.

meno di 550 000 892 – 550 000 980 98 1 750 000 3332 147

4 000 000 e oltre 9800 –

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

26 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 831.111

2008-2065 4719

Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU 2008

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