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AS 2008 4721

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Modifica del 26 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 1bis Aliquota dei contributi 1 Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2 i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno fr. ma inferiore a fr.

9 200 16 000 0,754 16 000 20 300 0,772 20 300 22 600 0,790 22 600 24 900 0,808 24 900 27 200 0,826 27 200 29 500 0,844 29 500 31 800 0,879 31 800 34 100 0,915 34 100 36 400 0,951 36 400 38 700 0,987 38 700 41 000 1,023 41 000 43 300 1,059 43 300 45 600 1,113 45 600 47 900 1,167 47 900 50 200 1,221 50 200 52 500 1,274 52 500 54 800 1,328

2 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 64 a 1400 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.