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AS 2008 4725

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Modifica del 26 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 1 1 Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS supe- riore a 20 520 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3420 franchi.

Art. 5 Adattamento all’AVS (art. 9 LPP)

Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:

Importi precedenti Nuovi importi franchi franchi

19 890 20 520 23 205 23 940 79 560 82 080 3 315 3 420

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

26 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 831.441.1

2008-2067 4725

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU 2008

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