AS 2008 4795
AS 2008 4795
Ordinanza del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)
Modifica del 21 ottobre 2008
L’Ufficio federale di veterinaria ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 maggio 20071 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore 1° novembre 2008.
21 ottobre 2008 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
1 RS 916.443.106
2008-2421 4795
Ordinanza sui controlli OITE RU 2008
Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)
Testi normativi della Comunità europea concernenti le condizioni di importazione e transito
Cap. 1 n. 3, 4 e 13
Categoria Testo normativo comunitario
3. equidi vivi Decisione 2004/211/CE della Commissione, del
6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri auto- rizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 del 11.3.2004, pag. 1) modificata in ultimo dalla decisione 2008/804/CE della Commissione, del 17 ottobre 2008, che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Brasile, al Montenegro e alla Serbia figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 36)
4. pollame; pulcini di un Decisione 2006/696/CE della Commissione, del
giorno; uova da cova; uova 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di paesi terzi da cui esenti da organismi patogeni sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di specifici; carni, carni maci- pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, nate e carni separate mecca- ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e nicamente di pollame, ratiti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le selvaggina da penna selvati- condizioni di certificazione veterinaria applicabili e modifica le ca; uova e ovoprodotti decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE (GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1) modificata in ultimo dalla decisione 2007/843/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2007, relativa all’approvazione dei programmi di controllo della Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus in determinati paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica della decisione n. 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di polizia sanitaria relative all’importazione di pollame e uova da cova (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 81) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1)
Ordinanza sui controlli OITE RU 2008
Categoria Testo normativo comunitario
Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42) modificato in ultimo della decisione 2008/772/CE della Commissione, del 1° ottobre 2008 , che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 20)
13. prodotti di origine Regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione,
animale del 16 aprile 2004, recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1) modificato in ultimo dal regolamento n. (CE) 132/2008 della Commissione, del 14 febbraio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 745/2004 recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale (GU L 41 del 15.2.2008, pag. 7)
Cap. 3 n. 3, 8, 9 e 10
Categoria Testo normativo comunitario
3. cavalli registrati Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67) modificata in ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1) Decisione 2008/698/CE della Commissione, dell’8 agosto 2008, relativa all'ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (GU L 235 del 2.9.2008, pag. 16)
Ordinanza sui controlli OITE RU 2008
Categoria Testo normativo comunitario
8. pollame; pulcini di un Decisione 2006/696/CE della Commissione, del
giorno; uova da cova; uova 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di Paesi terzi da cui esenti da organismi patogeni sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di specifici; carni, carni maci- pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, nate e carni separate mecca- ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e nicamente di pollame, ratiti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le selvaggina da penna selvati- condizioni di certificazione veterinaria applicabili e modifica le ca; uova e ovoprodotti decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE (GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1) modificata in ultimo dalla decisione 2007/843/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2007, relativa all’approvazione dei programmi di controllo della Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus in determinati Paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica della decisione n. 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di polizia sanitaria relative all’importazione di pollame e uova da cova (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 81) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1) Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42) modificato in ultimo della decisione 2008/772/CE della Commissione, del 1° ottobre 2008 , che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 20)