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AS 2008 4871

Ordinanza concernente l'amministrazione dell'esercito

Ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE)

Modifica del 15 ottobre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 novembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 100 cpv. 1 1 L’indennità di pernottamento corrisponde al prezzo usuale locale di una camera, ma è di franchi 70 al massimo per persona e notte. In casi speciali la Base logistica dell’esercito può aumentare l’indennità di pernottamento fino a 100 franchi al mas- simo per persona e notte.

1 RS 510.301

2008-1460 4871

Ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito RU 2008

II

L’appendice 1 numero 2 è modificata come segue:

Per persona e notte

Prezzi delle camere (riscaldamento

2. Camere compreso) secondo le tariffe locali in

uso, ma al massimo fr.: Cura delle camere e dell’equipaggiamento personale da parte della truppa (vedi art. 107–109)

2.1 Ufficiali, sottufficiali superiori e singoli

militari donne che devono essere alloggiati in camere: a. camera singola 70.–1 b. camera a più letti 60.–1

2.2 Sottufficiali e militari di truppa, se le

condizioni di servizio permettono l’uso di camere.2 30.–1

Le indennità suindicate sono aumen- tate del 25 % quando la camera è occupata sino a 4 notti

1 Compresa l’imposta sul valore aggiunto all’aliquota normale.

2 Pagamento diretto ai militari che pagano essi stessi il loro alloggiatore.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

15 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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