AS 2008 4887
Ordinanza del DEFR sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Ordinanza del DFE sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
del 26 agosto 2008
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 102c dell’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI), ordina:
Art. 1 Modalità di calcolo 1 L’importo del rimborso delle spese sostenute nell’ambito di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è calcolato in base alle spese comprovate e necessarie, dedotti gli introiti provenienti dai provvedimenti. 2 Il riporto all’anno successivo delle spese o del saldo non utilizzato dell’importo massimo è escluso. 3 I provvedimenti speciali di cui agli articoli 65–71d della legge del 25 giugno 19822 sull'assicurazione contro la disoccupazione e i provvedimenti a favore di persone minacciate da disoccupazione di cui all’articolo 98a OADI non rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.
Art. 2 Importi massimi a favore dei provvedimenti cantonali
1 L’ufficio di compensazione rimborsa annualmente ai Cantoni i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro organizzati a livello cantonale fino a un importo massimo che corrisponde alla somma dei prodotti seguenti: a. 3500 franchi moltiplicato per il numero di persone in cerca d’impiego, per un tasso di persone in cerca d’impiego (numero di persone in cerca d’impiego iscritte in proporzione al numero di persone attive) fino all’1,2 per cento; b. 2800 franchi moltiplicato per il numero di persone in cerca d’impiego, per un tasso di persone in cerca d’impiego tra l’1,2 e il 4 per cento; c. 1700 franchi moltiplicato per il numero di persone in cerca d’impiego, per un tasso di persone in cerca d’impiego tra il 4 e il 10 per cento.
2 I Cantoni calcolano il proprio numero di persone in cerca d’impiego sulla base
della media dell’anno precedente o dell’anno contabile. È determinante la cifra più elevata.
RS 837.022.531
2008-2077 4887
Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro RU 2008
Art. 3 Importi massimi a favore dei provvedimenti nazionali L’ufficio di compensazione organizza i provvedimenti nazionali inerenti al mercato del lavoro e fissa i criteri in base ai quali un provvedimento è considerato un prov- vedimento nazionale. Le spese per questi provvedimenti non possono superare il
6 per cento della somma degli importi massimi di cui all’articolo 2.
Art. 4 Superamento degli importi massimi
1 In situazioni speciali l’ufficio di compensazione può:
a. indennizzare un Cantone, su richiesta motivata di quest’ultimo, per le spese che superano l’importo massimo calcolato conformemente all’articolo 2; b. superare l’importo massimo calcolato conformemente all’articolo 3 per provvedimenti nazionali inerenti al mercato del lavoro.
2 Per situazione speciale s’intende in particolare una disoccupazione giovanile
elevata, un’esigenza superiore alla media di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per i disoccupati più anziani o un fabbisogno più elevato dei Cantoni per quanto attiene ai provvedimenti nazionali inerenti al mercato del lavoro che, per ragioni organizzative, non può essere soddisfatto a livello cantonale o intercanto- nale.
3 L’ufficio di compensazione informa annualmente la commissione di sorveglianza
sui superamenti di spesa.
Art. 5 Contabilità e revisione 1 I Cantoni provvedono affinché i responsabili e gli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro tengano una contabilità regolare dei mezzi impiegati. 2 Essi provvedono affinché i responsabili e gli organizzatori di provvedimenti ine- renti al mercato del lavoro che ricevono dall’assicurazione contro la disoccupazione almeno 200 000 franchi sottopongano la loro contabilità a un revisore indipendente.
Art. 6 Istruzioni dell’ufficio di compensazione L’ufficio di compensazione può emanare istruzioni concernenti: a. la computabilità dei costi; b. la contabilità e la revisione; c. le modalità di pagamento; d. le modalità di calcolo delle spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro utilizzati da partecipanti provenienti da vari Cantoni.
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Art. 7 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DFE del 30 giugno 20053 sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è abrogata.
Art. 8 Disposizione transitoria Nel 2009 l’ufficio di compensazione può autorizzare, su richiesta motivata di un Cantone, un aumento fino a 5 per cento dell’importo massimo, calcolato sulla base dell’articolo 2 dell’ordinanza. Ne informa la commissione di sorveglianza.
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
26 agosto 2008 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
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