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AS 2008 49

Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (OPersT)

Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (OPersT)

Modifica del 14 dicembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 settembre 20031 sui rapporti di lavoro del personale del Tribu- nale penale federale e del Tribunale amministrativo federale è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2 2 Se attribuiscono una funzione alla classe di stipendio 32 o a una superiore, il Tri- bunale penale federale o il Tribunale amministrativo federale chiedono dapprima l’approvazione della Delegazione delle finanze. Allegano alla domanda una perizia del DFF.

II La presente modifica entra in vigore il 15 febbraio 2008.

14 dicembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 172.220.117

2007-2670 49

Rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale RU 2008 e del Tribunale amministrativo federale

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