AS 2008 4943
Ordinanza sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione
Ordinanza sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione
del 15 ottobre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 27 giugno 20011 sulle misure per la salvaguardia
della sicurezza interna
Art. 21e cpv. 6 6 Il divieto limitato di lasciare la Svizzera, oltre a essere registrato nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) (art. 349 CP2, è comunicato alle autorità di confine nonché alle competenti autorità doganali e di polizia straniere.
Allegato 2 n. 24, 5° trattino A sostegno dei relativi scopi e tenendo conto delle pertinenti condizioni, possono essere comunicati dati personali alle autorità e agli uffici seguenti:
24. Servizi interni dell’Ufficio
– per iscrizioni nel RIPOL;
2. Ordinanza del 30 novembre 20013 sul sistema per il trattamento dei
dati relativi alla protezione dello Stato
Art. 13 cpv. 1 lett. c n. 3
1 Ad eccezione di quelli delle banche dati DEWA e DEBBWA nonché dei dati
rilevati nell’ambito dei controlli di sicurezza delle persone, in singoli casi il SAP può comunicare i dati personali trattati nell’ISIS: c. ad altre unità amministrative dell’Ufficio federale di polizia (fedpol):
3. per iscrizioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL),
2008-1750 4943
Adeguamenti alla legge federale sui sistemi d’informazione RU 2008
3. Ordinanza del 19 dicembre 20014 sui controlli di sicurezza relativi
alle persone
Art. 17 cpv. 1 lett. b e d 1 Per l’adempimento dei suoi compiti il servizio specializzato ha direttamente acces- so mediante una procedura di richiamo, nella misura stabilita dalle pertinenti ordi- nanze concernenti i registri, ai registri e alle banche dati seguenti: b. al sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL); d. al sistema d’informazione IPAS.
4. Ordinanza dell’11 agosto 19995 concernente l’esecuzione
dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri
Art. 20 cpv. 1bis 1bis Se le persone ammesse provvisoriamente non li depositano, l’UFM può confi- scare i loro documenti di viaggio. I documenti di viaggio non depositati sono consi- derati persi e sono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).
5. Ordinanza 1 dell’11 agosto 19996 sull’asilo
Art. 35 rubrica Iscrizione nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL)
6. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 20067
Art. 3 cpv. 2 2 Una ricerca nel SIMIC conduce a una consultazione on line all’interno del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).
4 RS 120.4 5 RS 142.281 6 RS 142.311 7 RS 142.513
4944
Adeguamenti alla legge federale sui sistemi d’informazione RU 2008
Art. 9 lett. b n. 2 L’UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri: b. i seguenti servizi dell’Ufficio federale di polizia (fedpol):
2. il servizio incaricato della gestione del RIPOL: esclusivamente per
l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnala- zioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 15 ottobre 20088,
Art. 10 lett. b n. 2 L’UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo: b. i seguenti servizi di fedpol:
2. il servizio incaricato della gestione del RIPOL: esclusivamente per
l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnala- zioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 15 ottobre 20089,
7. Ordinanza del 20 settembre 200210 sui documenti d’identità
Art. 17 cpv. 2 2 Per l’esame di cui al capoverso 1 lettere b–d essa si basa su ISA e sul sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).
Art. 32 cpv. 1
1 Gli uffici cantonali registrano le perdite dei documenti d’identità nel RIPOL.
8 RS 361.0 9 RS 361.0 10 RS 143.11
4945
Adeguamenti alla legge federale sui sistemi d’informazione RU 2008
8. Ordinanza del 27 ottobre 200411 concernente il rilascio di documenti
di viaggio per stranieri
Art. 13 cpv. 1 lett. e 1 L’UFM rifiuta il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno se:
e. lo straniero è segnalato per arresto nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) per un crimine o un delitto.
Art. 14 cpv. 5
5 La perdita del documento di viaggio è registrata nel RIPOL:
a. se la perdita è avvenuta in Svizzera: dal competente posto di polizia locale; b. se la perdita è avvenuta all’estero: dall’Ufficio federale di polizia (fedpol), in base all’annuncio di perdita dell’UFM.
Art. 16 cpv. 2 2 I documenti di viaggio ritirati vanno restituiti all’UFM entro 30 giorni. Dopo tale termine, i documenti di viaggio ritirati, ma non restituiti, sono considerati persi. L’UFM li annuncia a fedpol per la registrazione nel RIPOL.
9. Ordinanza del 3 luglio 200212 sull’aiuto finanziario ai cittadini
svizzeri in soggiorno temporaneo all’estero
Art. 3 cpv. 2 2 L’aiuto transitorio destinato a persone segnalate per arresto nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) è limitato al viatico necessario sino al prossimo rimpatrio possibile.
11 RS 143.5 12 RS 191.2
4946
Adeguamenti alla legge federale sui sistemi d’informazione RU 2008
10. Ordinanza del 24 ottobre 197913 concernente la giustizia penale
militare
Art. 29 cpv. 1 e 2
1 Segnalazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) possono
essere fatte pubblicare dai presidenti dei tribunali militari d’appello e dei tribunali militari, come anche dai giudici istruttori.
2 La cancelleria del tribunale competente provvede alle relazioni con il RIPOL.
Art. 30 cpv. 1
1 La segnalazione nel RIPOL dev’essere revocata quando non ve ne siano più i
motivi (arresto, desistenza dal procedimento, assoluzione ecc.).
11. Ordinanza del 1° dicembre 198614 sull’Ufficio centrale nazionale
Interpol Berna
Sostituzione di un’espressione Negli articoli 13–16 l’espressione «Ufficio federale di polizia» è sostituita con «fedpol». Occorre tener conto degli adeguamenti grammaticali derivanti dalla sostituzione di espressioni.
Ingresso visti gli articoli 350–353 del Codice penale (CP)15,
Art. 1 cpv. 1 1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) funge da Ufficio centrale nazionale (UCN) a tenore dell’articolo 32 dello Statuto dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (allegato 1) e cura, in tal ambito, il collegamento con:
Art. 7 Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia (IPAS) L’UCN è collegato al sistema d’informazione IPAS di fedpol, in cui sono registrati gli scambi d'informazione relativi alle pratiche trattate nell'ambito dell'Interpol.
13 RS 322.2 14 RS 351.21 15 RS 311.0
4947
Adeguamenti alla legge federale sui sistemi d’informazione RU 2008
Art. 8 Sistema d’informazione VOSTRA sul casellario giudiziale 1 I servizi dell’UCN incaricati della corrispondenza Interpol sono allacciati al siste- ma d’informazione VOSTRA sul casellario giudiziale dell’Ufficio federale di giusti- zia. 2 L’UCN dà informazioni tratte dal sistema d’informazione sul casellario giudiziale nei limiti delle norme concernenti il casellario giudiziale e l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
Art. 13 cpv. 5 5 I ragguagli circa i dati segnaletici sono dati giusta le disposizioni dell’ordinanza RIPOL del 15 ottobre 200816.
Art. 14 cpv. 5 5 La rettificazione e la distruzione dei dati segnaletici sono rette dalle disposizioni dell’ordinanza RIPOL del 15 ottobre 200817.
12. Ordinanza del 30 novembre 200118 sull’adempimento di compiti di
polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia
Ingresso visti gli articoli 4 capoverso 1, 6 capoverso 2 e 13 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 199419 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC); visti gli articoli 10, 11 e 13 della legge federale del 13 giugno 200820 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione; visti gli articoli 100–124 della legge federale del 15 giugno 193421 sulla procedura penale,
Art. 1 frase introduttiva La Polizia giudiziaria federale in seno all’Ufficio federale di polizia (fedpol) funge da:
Art. 4 cpv. 1 lett. d 1 Le seguenti autorità sono tenute, su richiesta della Polizia giudiziaria federale, a collaborare e a informare ai sensi dell’articolo 4 LUC:
16 RS 361.0 17 RS 361.0 18 RS 360.1 19 RS 360 20 RS 361 21 RS 312.0
4948
Adeguamenti alla legge federale sui sistemi d’informazione RU 2008
d. autorità della Confederazione e dei Cantoni che svolgono compiti in materia di diritto degli stranieri e sono competenti in materia d’entrata e soggiorno degli stranieri, nonché di concessione dell’asilo o di ammissione provviso- ria;
Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
13. Ordinanza del 21 novembre 200122 sul trattamento dei dati
segnaletici
Titolo Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica
Sostituzione di un’espressione Negli articoli 3, 4, 10, 12, 13 e 16 l’espressione «Ufficio» è sostituita con «fedpol». Occorre tener conto degli adeguamenti grammaticali derivanti dalla sostituzione di espressioni.
Ingresso visto l’articolo 354 capoverso 4 del Codice penale23; visto l’articolo 102 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 200524 sugli stranieri,
Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati segnaletici di natura bio- metrica da parte dell’Ufficio federale di polizia (fedpol).
Art. 2 frase introduttiva Si considerano dati segnaletici di natura biometrica ai sensi della presente ordinanza:
Art. 4 lett. b ed e Possono far confrontare dal servizio incaricato della gestione di AFIS le impronte digitali, le impronte palmari e gli indizi rilevati sui luoghi dei reati, le seguenti autorità:
22 RS 361.3 23 RS 311.0 24 RS 142.20
4949
Adeguamenti alla legge federale sui sistemi d’informazione RU 2008
b. i servizi dell’Ufficio federale della migrazione (UFM) competenti per l’identificazione dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di prote- zione, per l’esame delle condizioni d’entrata e per le procedure in materia di diritto degli stranieri; e. i servizi competenti dell’Amministrazione federale delle dogane;
Art. 5 Diritti delle persone interessate 1 I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto d’accesso e il diritto alla rettifica e alla distruzione di dati, sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199225 sulla protezione dei dati. 2 La persona interessata che intende far valere i propri diritti deve comprovare la propria identità e presentare una domanda scritta a fedpol.
Art. 6 Archiviazione dei dati In virtù dell’articolo 21 della legge federale del 19 giugno 199226 sulla protezione dei dati, la consegna all’Archivio federale di dati contenuti nei sistemi d’informa- zione è retta dalla legge federale del 26 giugno 199827 sull’archiviazione.
Art. 8 lett. d ed e Nell’AFIS sono registrate: d. impronte digitali rilevate ai richiedenti l’asilo conformemente alla legisla- zione in materia; e. impronte digitali di due dita rilevate, conformemente alla legislazione in materia di stranieri e alla legislazione doganale, a uno straniero che:
1. certifica la sua identità con un documento d’identità o di viaggio falsifi-
cato o falso,
2. è illecitamente in possesso del documento d’identità o di viaggio esi-
bito,
3. rifiuta o non è in grado di dimostrare la propria identità alla frontiera,
4. presenta documenti giustificativi falsi o falsificati,
5. entra in Svizzera o lascia la Svizzera illegalmente e/o soggiorna ille-
galmente in Svizzera.
Art. 8a Impronte digitali e palmari di persone autorizzate ad accedere al luogo del reato 1 Le autorità cantonali e federali possono prelevare impronte digitali e palmari dei collaboratori che svolgono compiti nei settori della polizia scientifica e dell’assun-
25 RS 235.1 26 RS 235.1 27 RS 152.1
4950
Adeguamenti alla legge federale sui sistemi d’informazione RU 2008
zione di prove, se il prelievo è necessario per distinguere le loro tracce da quelle delle persone sospettate.
2 Dopo averle rese anonime, esse trasmettono ai Servizi AFIS DNA le impronte
digitali e palmari della persona unitamente a un numero di identificazione. I dati personali non vengono trasmessi. 3 I Servizi AFIS DNA registrano le impronte digitali e palmari in un indice separato dal sistema d’informazione. 4 Le autorità ordinano la cancellazione delle impronte digitali e palmari dall’indice non appena l’attività della persona in questione non ne richiede più la registrazione.
Art. 9 rubrica Accesso dell’UFM
Art. 11 Sicurezza dei dati La sicurezza dei dati è retta: a. dall’ordinanza del 14 giugno 199328 relativa alla legge federale sulla prote- zione dei dati; b. dal capitolo 1 sezione 3 dell’ordinanza del 26 settembre 200329 sull’informa- tica nell’Amministrazione federale; c. dalle istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione (CIC) del 27 settembre 2004 sulla sicurezza informatica nell’Amministrazione fede- rale.
Art. 13 lett. b n. 9 e 10 1 Al momento della comunicazione del risultato del confronto ai sensi dell’articolo 3 lettera e, fedpol comunica i seguenti dati: b. dal SIMIC:
9. Cantone di attribuzione (procedura in materia del diritto d’asilo),
10. autorità, luogo e data del rilevamento delle impronte digitali (procedura
in materia di diritto degli stranieri).
Art. 15 cpv. 1 lett. c, 2 lett. b e 3
1 Fedpol cancella le impronte delle dieci dita e quelle palmari:
c. al più tardi dopo 30 anni dal trattamento dei dati segnaletici; se, contempo- raneamente al rilevamento delle impronte digitali, per una persona è stato allestito un profilo del DNA e quest’ultimo è conservato per più di 30 anni, le impronte digitali e il profilo del DNA sono cancellati simultaneamente.
28 RS 235.11 29 RS 172.010.58
4951
Adeguamenti alla legge federale sui sistemi d’informazione RU 2008
2 Fedpol cancella gli indizi sul luogo del reato:
b. 30 anni dopo il trattamento dei dati segnaletici, eccetto le tracce di crimini che non cadono in prescrizione. 3 I dati sono cancellati al più tardi entro 50 anni dal trattamento dei dati segnaletici.
Art. 17 cpv. 2 2 Le impronte di due dita secondo l’articolo 8 lettera e sono cancellate dopo due anni dal trattamento dei dati segnaletici.
14. Ordinanza del 3 dicembre 200430 sui profili del DNA
Art. 3 cpv. 1, primo periodo 1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) verifica se i lavoratori rispettano le prescri- zioni sulle analisi forensi del DNA e quelle sulla protezione e la sicurezza dei dati. …
Art. 3a Fedpol può chiedere la collaborazione del SAS per adempiere i propri compiti.
Art. 8 cpv. 3
3 Fedpol emana un regolamento per il trattamento.
Art. 10 cpv. 2 2 I Servizi AFIS DNA trattano il numero di controllo, i dati concernenti le persone o le tracce e le informazioni sul luogo del reato nel sistema d’informazione IPAS.
Art. 14 Il termine di cancellazione previsto dall’articolo 16 capoverso 3 della legge sui profili del DNA inizia a decorrere dal momento del trattamento dei dati segnaletici.
Art. 16 cpv. 1 1 Fedpol è l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 7 della legge sui profili del DNA, a ordinare il confronto con i profili esteri richiesto alla Svizzera nell’ambito della collaborazione internazionale.
30 RS 363.1
4952
Adeguamenti alla legge federale sui sistemi d’informazione RU 2008
15. Ordinanza del 10 dicembre 200431 sui controlli militari
Art. 15 cpv. 2–4 2 Se il luogo di dimora non può essere accertato entro due mesi, le persone soggette all’obbligo di notificazione sono segnalate nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) allo scopo di ricercarne la dimora. 3 Se sussiste il forte sospetto che, illecitamente, il mancato utilizzo di un congedo per l’estero non è stato notificato, è consentito rinunciare ad attendere la scadenza del termine di due mesi per la segnalazione nel RIPOL.
4 Concerne soltanto il testo francese.
Allegato, n. 18
Dati di controllo
18. Segnalazione nel RIPOL in caso di ignota dimora
16. Ordinanza del 20 novembre 195932 sull’assicurazione dei veicoli
Art. 7 cpv. 4
4 Se non è a disposizione un nuovo attestato d’assicurazione e se le
targhe di controllo non sono state restituite all’autorità entro 30 giorni dalla scadenza della garanzia prevista nel contratto d’assicurazione, le targhe di controllo sono segnalate ai fini del ritiro nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).
17. Ordinanza del 27 ottobre 197633 sull’ammissione alla circolazione
Art. 87 cpv. 2
2 La perdita delle targhe deve essere comunicata senza indugio dal detentore
all’autorità, la quale gli rilascia targhe con un altro numero; essa può pubblicare il numero delle targhe perse nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).
31 RS 511.22 32 RS 741.31 33 RS 741.51
4953
Adeguamenti alla legge federale sui sistemi d’informazione RU 2008
18. Ordinanza del 3 settembre 200334 sul registro MOFIS
Art. 4 cpv. 2 2 Le polizie della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, nonché i servizi doganali incaricati di compiti di polizia stradale notificano il blocco e lo sblocco di veicoli e targhe di controllo segnalate per la ricerca mediante il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) conformemente all’ordinanza RIPOL del 15 ottobre 200835.
19. Ordinanza del 30 giugno 200436 sul sistema d’informazione del
servizio civile
Art. 7 lett. l L’organo d’esecuzione comunica dati personali ai seguenti organi per gli scopi sottoelencati: l. all’Ufficio federale di polizia (fedpol), per l’iscrizione nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) allo scopo di cercare l’indirizzo di perso- ne soggette all’obbligo di prestare servizio civile e astrette al lavoro di cui non si conosce la dimora e per la revoca della segnalazione una volta accer- tato l’indirizzo;
20. Ordinanza del 25 agosto 200437 sull’Ufficio di comunicazione in
materia di riciclaggio di denaro
Art. 5 Abrogato
Art. 19 cpv. 2 2 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) stabilisce in un regolamento di trattamento dei dati le misure tecniche e organizzative intese a impedire il trattamento non autorizzato dei dati e a garantire l’aggiornamento automatico del trattamento dei dati.
34 RS 741.56 35 RS 361.0 36 RS 824.095 37 RS 955.23
4954
Adeguamenti alla legge federale sui sistemi d’informazione RU 2008
Art. 20 cpv. 1 lett. b e g
1 Hanno accesso al GEWA mediante una procedura di richiamo on line:
b. il Servizio di analisi e prevenzione di fedpol, per elaborare analisi relative al riciclaggio di denaro, alla criminalità organizzata e al finanziamento del ter- rorismo; g. il consulente per la protezione dei dati di fedpol, per adempiere le sue fun- zioni di controllo;
Art. 27 Il trattamento delle domande d’informazione concernenti i dati del GEWA è retto dall’articolo 8 della legge federale del 13 giugno 200838 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione.
Art. 31 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.
21. Ordinanza del 7 maggio 200839 sulla parte nazionale del Sistema
d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE
Ingresso vista la legge federale del 13 giugno 200840 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP),
II La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2008.
15 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
38 RS 361 39 RS 362.0 40 RS 361
4955
Adeguamenti alla legge federale sui sistemi d’informazione RU 2008
4956