AS 2008 5059
Ordinanza sul Registro nazionale di polizia
Ordinanza sul Registro nazionale di polizia
del 15 ottobre 2008
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso 8 lettera a e 19 della legge federale del 13 giugno 20081 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzazione del Registro nazionale di polizia (Registro) previsto nell’articolo 17 LSIP.
Art. 2 Gestione del Registro e sistemi d’informazione collegati 1 Il Registro è gestito dall’Ufficio federale di polizia (fedpol) in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni partecipanti.
2 Al Registro sono collegati i sistemi d’informazione seguenti:
a. il sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia (IPAS) di cui agli articoli 12 e 14 LSIP; b. il sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale (JANUS) di cui agli articoli 10, 11 e 13 LSIP; c. il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) di cui all’articolo 15 LSIP; d. la parte nazionale del sistema d’informazione Schengen di cui all’articolo 16 LSIP. 3 Non sono collegate al Registro le categorie di dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere e–f dell’ordinanza IPAS del 15 ottobre 20082. 4 Al Registro possono inoltre essere collegati i sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni.
RS 361.4
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Registro nazionale di polizia RU 2008
Art. 3 Scopo del Registro 1 Il Registro ha lo scopo di migliorare la ricerca di informazioni sulle persone fisiche e di agevolare l’assistenza giudiziaria e amministrativa. 2 Esso indica se in uno dei sistemi d’informazione di polizia collegati sono trattati dati su una determinata persona.
Sezione 2: Dati e trattamento dei dati
Art. 4 Dati personali trattati nel Registro
1 Il Registro contiene:
a. le indicazioni necessarie per l’identificazione completa di una persona i cui dati sono trattati (cognome, cognome(i) d’affinità, nome, sesso, data e luogo di nascita, luogo d’origine, nazionalità, pseudonimo, cognome dei genitori, numero di controllo del processo); b. la data dell’iscrizione; c. il motivo dell’iscrizione, se sono stati rilevati i dati segnaletici di una perso- na; d. l’indicazione dell’autorità alla quale si possono richiedere ulteriori informa- zioni sulla persona tramite l’assistenza giudiziaria e amministrativa; e. l’indicazione del sistema d’informazione o del tipo di sistema da cui proven- gono i dati.
2 Possono essere registrati solo i dati concernenti:
a. persone che hanno commesso un reato o vi hanno partecipato; b. reati che costituiscono un crimine o un delitto secondo il Codice penale svizzero, il diritto penale accessorio della Confederazione o il diritto penale cantonale.
Art. 5 Diritti d’accesso
1 Ai dati elencati nell’articolo 4 hanno accesso, per mezzo di una procedura di
richiamo automatizzata, le seguenti unità organizzative della Confederazione: a. la Polizia giudiziaria federale; b. il Ministero pubblico della Confederazione; c. il Servizio di analisi e prevenzione; d. il Servizio federale di sicurezza; e. l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro; f. il servizio incaricato della gestione del RIPOL;
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g. l’Ufficio federale di giustizia, per l’adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 19813 sull’assistenza internazionale in materia penale; h. il Corpo delle guardie di confine e i servizi antifrode doganale; i. le autorità della giustizia militare; j. il Comando della sicurezza militare, per l’adempimento dei suoi compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza in ambito militare; k. l’autorità incaricata di effettuare i controlli di sicurezza conformemente all’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 19974 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI); l. il consulente per la protezione dei dati di fedpol; m. il responsabile di progetto e gli amministratori di sistema del fornitore di servizi informatici incaricato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia per la manutenzione tecnica del sistema. 2 Ai dati elencati nell’articolo 4 hanno inoltre accesso per mezzo di una procedura di richiamo automatizzata: a. le autorità di perseguimento penale dei Cantoni partecipanti; b. le centrali d’informazione e gli inquirenti dei comandi di polizia dei Cantoni partecipanti. 3 I diritti d’accesso ai dati sono disciplinati nell’allegato.
Art. 6 Durata di conservazione La durata di conservazione dei dati è retta: a. per i dati del sistema IPAS, dall’articolo 9 dell’ordinanza IPAS del 15 otto- bre 20085; b. per i dati del sistema JANUS, dall’articolo 22 dell’ordinanza JANUS del 15 ottobre 20086; c. per i dati del sistema RIPOL, dall’articolo 20 dell’ordinanza RIPOL del 15 ottobre 20087; d. per i dati del sistema N-SIS, dagli articoli 43–45 dell’ordinanza N-SIS del 7 maggio 20088; e. per i dati dei sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni partecipanti, dal diritto cantonale applicabile.
3 RS 351.1 4 RS 120 5 RS 361.2 6 RS 360.2 7 RS 361.0 8 RS 362.0
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Art. 7 Archiviazione 1 In virtù dell’articolo 21 della legge federale del 19 giugno 19929 sulla protezione dei dati, la consegna all’Archivio federale di dati provenienti dai sistemi d’informazione di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a–c è retta dalla legge fede- rale del 26 giugno 199810 sull’archiviazione. 2 La consegna all’Archivio federale di dati provenienti dai sistemi d’informazione di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera d è disciplinata dall’articolo 47 dell’ordinanza N-SIS del 7 maggio 200811. 3 La consegna per l’archiviazione di dati provenienti dai sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni partecipanti è disciplinata dal diritto cantonale applicabile.
Sezione 3: Protezione dei dati e sicurezza dei dati
Art. 8 Diritti delle persone interessate 1 Il diritto delle persone iscritte nel Registro all’accesso, alla rettifica e alla cancella- zione dei dati è retto: a. per le registrazioni del sistema JANUS, dall’articolo 25 dell’ordinanza JANUS del 15 ottobre 200812; b. per le registrazioni del sistema IPAS, dall’articolo 11 dell’ordinanza IPAS del 15 ottobre 200813; c. per le registrazioni del sistema RIPOL, dall’articolo 17 dell’ordinanza RIPOL 15 ottobre 200814; d. per le registrazioni del sistema N-SIS, dagli articoli 49–50 dell’ordinanza N-SIS del 7 maggio 200815; e. per le registrazioni dai sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni parteci- panti, dal diritto cantonale applicabile. 2 Le persone i cui dati non sono stati trattati nei sistemi ne sono informate da fedpol tre anni dopo la ricezione della loro richiesta.
Art. 9 Responsabilità della gestione Fedpol è responsabile della gestione del Registro. Adotta in particolare le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.
9 RS 235.1 10 RS 152.1 11 RS 362.0 12 RS 360.2 13 RS 361.2 14 RS 361.0 15 RS 362.0
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Art. 10 Obblighi di diligenza I servizi che partecipano al Registro sono responsabili del rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati in relazione ai dati da loro trattati.
Art. 11 Verbalizzazione 1 Ogni accesso al Registro è verbalizzato. Il verbale può essere consultato esclusi- vamente dal consulente per la protezione dei dati di fedpol. 2 Il consulente per la protezione dei dati può esaminare il verbale per i seguenti scopi: a. con riferimento a persone: per accertare violazioni della protezione dei dati; b. in modo statistico e anonimo: per lo sviluppo e l’ottimizzazione del sistema. 3 I verbali sono conservati per un anno.
Art. 12 Sicurezza dei dati 1 Per la salvaguardia della sicurezza dei dati si applicano l’ordinanza del 14 giugno 199316 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, l’ordinanza del 26 set- tembre 200317 concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministra- zione federale nonché le istruzioni del CIC del 27 settembre 2004 sulla sicurezza informatica nell’Amministrazione federale. 2 I servizi collegati prendono i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari con- formemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati, al fine di impedire l’accesso ai dati alle persone non autorizzate.
Art. 13 Regolamento per il trattamento dei dati Fedpol emana un regolamento per il trattamento dei dati.
Sezione 4: Finanziamento
Art. 14 1 I costi per lo sviluppo e la gestione del sistema d’informazione sono coperti dalla Confederazione. La Confederazione finanzia l’allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione dei dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nel capoluogo cantonale.
2 I Cantoni assumono le spese:
a. per l’acquisto e la manutenzione delle loro apparecchiature; b. per l’installazione e la gestione della distribuzione capillare sul loro territo- rio.
16 RS 235.11 17 RS 172.010.58
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Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 15 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 22 novembre 200618 sulla fase pilota del Registro nazionale di polizia è abrogata.
Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2008.
15 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
18 RU 2006 4875, 2008 3215
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Allegato (art. 5 cpv. 3)
Diritti d’accesso al Registro nazionale di polizia
X = Accesso vuoto = nessun accesso
Stato maggiore fedpol
Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione
Consulente per la protezione dei X X X X X dati
Polizia giudiziaria federale
Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione
Centrale operativa X X X X X
Centrale operativa Com I X X X X X
Commissariato Controllo JANUS X X X X X & IPAS
Divisione Coordinazione X X X X X
Divisioni Indagini, Osservazione e X X X X X Comando
Ministero pubblico della Confederazione
Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione
Berna, Protezione dello Stato X X X X X
Berna, Terrorismo X X X X X
Berna, Criminalità economica X X X X X
CC AGCI X X X X X
Sede distaccata Zurigo X X X X X
Sede distaccata Losanna X X X X X
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Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione
Sede distaccata Lugano X X X X X
Consulente per la protezione dei X X X X X dati
Comitato operativo del Ministero X X X X X pubblico
Servizio di analisi e prevenzione
Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione
Stato maggiore X X X X X
Lotta contro il terrorismo X X X X X
Estremismo X X X X X
Servizio informazioni X X X X X
Non proliferazione X X X X X
Divisione Operazioni X X X X X
Commissariato Est X X X X X
Commissariato Centro X X X X X
Commissariato Ovest X X X X X
Divisione Trattamento X X X X X d’informazioni e Criminalità informatica
Sezione Analisi preliminari X X X X X
Sezione Open Source Intelligence X X X X X (OSINT)
Commissariato Signal Intelligence X X X X X (SIGINT)
Divisione Analisi X X X X X
Servizio degli stranieri X X X X X
Sezione Uffici centrali X X X X X
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Servizio federale di sicurezza
Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione
Settore Analisi dei rischi X X X X X
Divisione Sicurezza delle persone X X X X X
Commissariato Sicurezza dei X X X X X magistrati e delle rappresentanze estere
Commissariato Sicurezza dei X X X X X visitatori stranieri
Divisione Sicurezza degli edifici X X X X X
Sezione Protezione degli immobili X X X X X
Servizi
Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione
Ufficio di comunicazione in materia X X X X X di riciclaggio di denaro
Servizio incaricato della gestione X X X X X del sistema di ricerca informatiz- zato di polizia (RIPOL)
Sezione Ricerche RIPOL X X X X X
Ufficio federale di giustizia
Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione
Ambito direzionale Assistenza X X X X X giudiziaria internazionale, Settore Estradizioni
Ambito direzionale Assistenza X X X X X giudiziaria internazionale, Settore Assistenza giudiziaria
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Registro nazionale di polizia RU 2008
Corpo delle guardie di Confine e servizi antifrode doganale
Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione
Sezione Operazioni, Cdo Cgcf X X X X X
Centrali di impiego, Cdo reg Cgcf X X X X X
Pianificazione e impiego, Cdo reg X X X X X Cgcf
Uffici di collegamento/CCPD, Cgcf X X X X X
Responsabili dell’applicazione e dei X X X X X processi, Cdo Cgcf
Ufficio centrale antifrode doganale, X X X X X DGD
Sezione antifrode doganale, X X X X X Direzione di circondario delle dogane
Autorità della giustizia militare
Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione
Cancellerie dei Tribunali militari X X X X X
Cancellerie dei Tribunali militari X X X X X d’appello
Cancelleria del Tribunale militare X X X X X di cassazione
Ufficio dell’uditore in capo, X X X X X Servizio giuridico
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Sicurezza militare
Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione
Coordinatori della centrale di X X X X X analisi della situazione e della centrale d’impiego (Stato maggiore Sic mil)
Impiego sottoufficiali delle centrali X X X X X d’impiego (regioni PM)
Ufficiali e sottoufficiali di polizia X X X X X giudiziaria delle centrali d’impiego (regioni PM)
Polizia militare della circolazione, X X X X X sottoufficiali delle centrali d’impiego (regioni PM)
S spec PM Sic mil: Servizio X X X X X controinformazioni e Stato maggiore
Postazioni della PM ter X X X X X
Stato maggiore del capo dell’esercito
Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione
Protezione delle informazioni e X X X X X delle opere, Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone
Fornitori di servizi informatici
Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione
Responsabile di progetto e X X X X X amministratori di sistema
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