AS 2008 5071
Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica
Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin)
Modifica del 28 ottobre 2008
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’ordinanza del DFI del 20 dicembre 20021 sulla promozione cinematografica è modificata come segue:
Art. 8 Coproduzioni 1 Nelle coproduzioni, postproduzione compresa, la percentuale di personale artistico e tecnico svizzero deve essere pari alla percentuale di finanziamento svizzero. Per percentuale di finanziamento svizzero s’intende la quota del produttore svizzero.
2 Le percentuali minime per il riconoscimento quale coproduzione figurano negli
accordi internazionali di coproduzione.
Art. 8a Film svizzeri 1 Per i film svizzeri, la percentuale di personale artistico e tecnico di nazionalità svizzera o domiciliato in Svizzera e la percentuale di industrie tecniche svizzere giusta l’articolo 2 capoverso 2 lettera c LCin devono ammontare almeno al 50 per cento. 2 In singoli casi giustificati l’Ufficio può fare eccezioni, in particolare per i docu- mentari che, per la tematica trattata, devono essere realizzati in parte preponderante all’estero o per i quali non è possibile trovare in Svizzera persone o industrie adatte allo scopo.
3 Per determinare la percentuale svizzera sono decisivi in particolare:
a. per il personale artistico e tecnico, l’occupazione delle posizioni di respon- sabilità; b. per le industrie tecniche, l’attribuzione dei lavori essenziali di produzione e di postproduzione. 4 Non sono considerati nel calcolo della percentuale gli autori giusta l’articolo 2 capoverso 2 lettera a LCin e i produttori giusta l’articolo 2 capoverso 2 lettera b LCin.
1 RS 443.113
2008-2354 5071
Promozione cinematografica RU 2008
II La presente modifica entra in vigore il 15 novembre 2008.
28 ottobre 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
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