AS 2008 5093
Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)
Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)
Modifica del 20 ottobre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 gennaio 19721 concernente la legge sulla durata del lavoro è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 9
9 I servizi sono definiti come segue:
a. servizio mattutino: il servizio che ha inizio tra le ore 4 e le 6; b. servizio meridiano: il servizio interamente compreso tra le ore 6 e le 20; c. servizio serale: il servizio che si conclude tra le ore 20 e le 24; d. servizio notturno: il servizio compreso in tutto o in parte tra le ore 24 e le 4.
Art. 8a Servizio di picchetto 1 È servizio di picchetto il servizio in cui il lavoratore si tiene pronto per eventuali interventi, al di fuori della durata del lavoro prevista o del tempo di presenza previ- sto, per eliminare perturbazioni o per far fronte ad analoghe situazioni particolari, nonché per i relativi turni di controllo. 2 Il servizio di picchetto può essere richiesto soltanto se l’impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti lo hanno convenuto per scritto.
Art. 8b Assegnazione al servizio di picchetto 1 In un periodo di 28 giorni, il lavoratore può essere di picchetto durante al massimo sette giorni. Raggiunto tale limite, durante le due settimane successive il lavoratore non può più essere assegnato al servizio di picchetto. 2 In deroga al capoverso 1, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto al massimo 14 giorni nello spazio di 28 giorni se, a causa delle dimensioni e della struttura aziendali, non è disponibile personale a sufficienza per un servizio di pic- chetto secondo il capoverso 1 e:
1 RS 822.211
2007-2771 5093
Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro RU 2008
a. in un anno civile il servizio di picchetto non concerne più di 20 settimane e sette giorni consecutivi di picchetto sono seguiti almeno da altrettanti giorni senza picchetto; o b. in un anno civile il servizio di picchetto non supera 90 giorni. 3 Per far fronte alle condizioni invernali, il lavoratore può essere assegnato al servi- zio di picchetto per 16 settimane in un periodo di sei mesi, ma non per oltre
20 settimane o più di 77 giorni in un anno civile.
4 Le settimane di cui ai capoversi 2 lettera a e 3 constano di sette giorni e hanno inizio il lunedì.
5 Modifiche a breve termine nell’assegnazione al picchetto dei lavoratori con
responsabilità familiari sono possibili soltanto con l’assenso di questi ultimi. 6 Il lavoratore non può essere di picchetto in un giorno di riposo o in un turno di riposo secondo l’articolo 10 capoverso 4 della legge, né in un giorno in cui svolge il servizio notturno.
Art. 8c Durata del lavoro nell’ambito del servizio di picchetto 1 In caso di intervento di picchetto, la durata complessiva dell’intervento e la durata del tragitto per recarsi sul luogo dell’intervento e ritorno sono computati come tempo di lavoro; sono inoltre accordati supplementi di tempo secondo l’articolo 6 capoverso 2. 2 Se un intervento di picchetto indifferibile segue un turno di servizio previsto nel piano di servizio, la durata ininterrotta del lavoro può eccedere le cinque ore. 3 Se la durata massima del lavoro è superata a seguito di un intervento di picchetto, la compensazione è determinata secondo l’articolo 5 capoverso 2 della legge.
Art. 8d Rapporto tra servizio di picchetto e turno di servizio o giorno di lavoro 1 Gli interventi di picchetto non sono considerati far parte del turno di servizio o del giorno di lavoro. 2 Il giorno di compensazione in cui ha luogo un intervento di picchetto non è consi- derato un giorno di lavoro.
Art. 8e Turno di riposo nell’ambito del servizio di picchetto Il turno di riposo tra due turni di servizio può essere interrotto da interventi di pic- chetto. Dedotta la durata degli interventi, il turno di riposo deve ammontare almeno a undici ore, almeno sei delle quali devono essere consecutive.
Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro RU 2008
2 Con l’assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti, il turno di riposo può essere ridotto fino a 9 ore nei casi seguenti: a. una volta la settimana, al passaggio:
1. dal servizio notturno a quello meridiano o serale, se il servizio notturno
non termina dopo le ore due,
2. dal servizio serale a quello mattutino, meridiano o serale,
3. dal servizio meridiano a quello mattutino o meridiano, o
4. dal servizio mattutino a quello mattutino;
b. per i turni di riposo fuori sede; c. nel caso di mancanza di personale dovuta a servizio militare, servizio della protezione civile, malattie o infortuni; d. per svolgere compiti straordinari o passeggeri; 2ter Al di fuori dei casi di cui al capoverso 2 lettera a, nel servizio di costruzione il turno di riposo può essere ridotto una volta la settimana fino a dieci ore con l’assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti.
Art. 24 cpv. 1 lett. c 1 Alle imprese e ai lavoratori sottoposti alla legge sono applicabili, con riserva del capoverso 2: c. per il lavoro notturno regolare, per analogia gli articoli 17c e 17d della legge sul lavoro e gli articoli 43–45 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20002 concer- nente la legge sul lavoro.
II La presente modifica entra in vigore il 20 ottobre 2008.
20 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RS 822.111
Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro RU 2008