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AS 2008 5105

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell'assicurazione malattie (OCPre)

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre)

Modifica del 22 ottobre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 luglio 20021 sul calcolo dei costi e la registrazione delle presta- zioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell’assicurazione malattie è modi- ficata come segue:

Titolo Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre)

Ingresso visto l’articolo 96 della legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (legge)

Art. 1 cpv. 2 2 È applicabile agli ospedali, alle case per partorienti e alle case di cura autorizzati ai sensi dell’articolo 39 della legge.

Art. 2 cpv. 1 lett. a–d e g 1 Il calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni devono essere effettuati in modo che forniscano le basi per: a. operare una distinzione delle prestazioni e dei costi attinenti alla cura ospe- daliera, ambulatoriale e per pazienti lungodegenti; b. determinare le prestazioni e i costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in relazione con la cura ospedaliera in ospedale e in una casa per partorienti; c. abrogata

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Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni da parte RU 2008

d. determinare le prestazioni e i costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in relazione con la cura ambulatoriale in ospedale e in una casa per partorienti; g. escludere le prestazioni economicamente di interesse generale ai sensi dell’articolo 49 capoverso 3 della legge e i loro costi.

Art. 3 Cura ospedaliera Sono considerate cure ospedaliere ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 della legge le degenze relative a esami, terapie e cure in ospedale o in case per partorienti: a. di una durata di almeno 24 ore; b. di una durata inferiore a 24 ore, nel corso delle quali un letto viene occupato durante una notte; c. in ospedale in caso di trasferimento in un altro ospedale; d. in una casa per partorienti in caso di trasferimento in ospedale; e. in caso di decesso.

Art. 4 Abrogato

Art. 5 Cura ambulatoriale Sono considerate ambulatoriali ai sensi dell’articolo 49 capoverso 6 della legge le cure che non sono considerate ospedaliere. Sono pure considerate cure ambulatoriali le degenze ripetute in cliniche di giorno o di notte.

Art. 6 Cura per pazienti lungodegenti Sono considerate cure per pazienti lungodegenti ai sensi degli articoli 49 capoverso

4 e 50 della legge le degenze in ospedale o in casa di cura senza che, secondo

l’indicazione medica, siano necessarie cure e assistenza o una riabilitazione medica in ospedale.

Art. 7 Costi di formazione universitaria e di ricerca 1 Sono considerati costi di formazione universitaria ai sensi dell’articolo 49 capo- verso 3 lettera b della legge i mezzi impiegati per: a. la formazione di base teorica e pratica degli studenti di una professione medica disciplinata nella legge federale del 23 giugno 20063 sulle profes- sioni mediche, fino al conseguimento del diploma federale;

3 RS 811.11

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b. il perfezionamento degli studenti secondo la lettera a fino all’ottenimento del titolo federale di perfezionamento. 2 Sono considerati costi per la ricerca ai sensi dell’articolo 49 capoverso 3 della legge i mezzi impiegati per i lavori creativi intrapresi in modo sistematico e lo sviluppo sperimentale allo scopo di accrescere il livello delle conoscenze come pure la loro utilizzazione per permettere nuove applicazioni. Ne fanno parte i progetti realizzati per accrescere le conoscenze scientifiche come pure per migliorare la prevenzione, la diagnosi o la cura di malattie. 3 Sono considerati costi di formazione universitaria e di ricerca anche i costi indiretti come pure i mezzi impiegati per le attività di formazione e di ricerca finanziate da terzi.

Art. 8 Investimenti 1 Sono considerati investimenti ai sensi dell’articolo 49 capoverso 7 della legge i beni mobili e immobili come pure le altre immobilizzazioni che sono necessari per l’adempimento del mandato di prestazioni ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 lettera e della legge. 2 Sono assimilate alle operazioni di acquisto le operazioni di acquisto rateale e di locazione. I costi delle operazioni di acquisto rateale e di locazione sono giustificati separatamente come costi d’utilizzazione delle immobilizzazioni.

Art. 9 cpv. 1 1 Gli ospedali, le case per partorienti e le case di cura devono tenere una contabilità analitica nella quale i costi sono giustificati in modo appropriato secondo il luogo dove la prestazione è fornita e per rapporto alla prestazione.

Art. 10 Esigenze nei confronti di ospedali e case per partorienti 1 Gli ospedali e le case per partorienti devono tenere una contabilità finanziaria.

2 Gli ospedali devono calcolare i costi dei centri di costo secondo la nomenclatura della statistica ospedaliera attuata secondo l’allegato all’ordinanza del 30 giugno

19934 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

3 Gli ospedali e le case per partorienti devono tenere una contabilità dei salari.

4 Dev’essere tenuta una contabilità dei costi e delle prestazioni.

5 Per il calcolo dei costi d’utilizzazione delle immobilizzazioni gli ospedali e le case per partorienti devono tenere una contabilità delle immobilizzazioni. Sono conside- rati investimenti ai sensi dell’articolo 8 gli oggetti con un valore di acquisto di

10 000 franchi o più.

4 RS 431.012.1

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Art. 10a Dati degli ospedali e delle case per partorienti 1 La contabilità delle immobilizzazioni deve contenere, per ogni immobilizzazione, almeno i dati concernenti: a. l’anno di acquisto; b. la durata d’utilizzazione prevista in anni; c. il valore di acquisto; d. il valore contabile dell’immobilizzazione all’inizio dell’anno; e. il tasso di ammortamento; f. l’ammortamento annuo; g. il valore contabile dell’immobilizzazione alla fine dell’anno; h. il tasso d’interesse calcolatorio; i. l’interesse calcolatorio annuo; j. i costi annui d’utilizzazione delle immobilizzazioni come somma dell’am- mortamento annuo e degli interessi calcolatori annui. 2 Le immobilizzazioni necessarie per l’esercizio e per l’adempimento del mandato di prestazioni dell’istituto possono essere prese in considerazione al massimo con il loro valore di acquisto. 3 Gli ammortamenti annui massimi sono calcolati a partire dal valore d’acquisto con ammortamento lineare per la durata d’utilizzazione prevista in funzione di un valore residuo pari a zero. 4 Gli interessi calcolatori delle immobilizzazioni necessarie per l’esercizio e per la fornitura delle prestazioni ospedaliere sono calcolati in base al metodo del valore medio. Il tasso d’interesse ammonta al 3,7 per cento. Esso è verificato periodica- mente.

Art. 12 cpv. 1 1 Gli ospedali, le case per partorienti e le case di cura devono tenere una statistica delle prestazioni.

Art. 13 Ospedali e case per partorienti 1 La statistica delle prestazioni degli ospedali deve essere elaborata in coordina- mento con la statistica ospedaliera e la statistica medica degli stabilimenti ospeda- lieri elaborate secondo l’allegato all’ordinanza del 30 giugno 19935 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. Questa disposizione si applica per analogia alle case per partorienti.

5 RS 431.012.1

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2 La statistica delle prestazioni deve comprendere segnatamente gli elementi descri- zione delle prestazioni, movimento dei pazienti, giornate di cura, durata di degenza e numero di punti effettuati.

Art. 15 Gli ospedali, le case per partorienti e le case di cura devono tenere a disposizione per consultazione i documenti di un anno, a partire dal 1° maggio dell’anno seguente. Sono autorizzati a consultarli le autorità che approvano, le autorità della Confedera- zione competenti in materia e i partner tariffali.

Art. 16 Abrogato

II

Disposizioni finali della modifica del 22 ottobre 2008 1 Gli investimenti effettuati prima del passaggio alla remunerazione degli ospedali mediante importi forfettari riferiti alle prestazioni possono essere inclusi nel calcolo dei costi, se al momento del passaggio è stata registrata nella contabilità delle immobilizzazioni dell’ospedale o della casa per partorienti un’immobilizzazione con il suo valore contabile attuale.

2 Al momento del passaggio, il valore contabile di cui al capoverso 1 non deve

superare il valore contabile che sarebbe risultato dal calcolo di tale valore in base all’articolo 10a. 3 L’ammortamento si effettua a partire dal valore contabile con la durata d’utiliz- zazione residua prevista. Gli interessi calcolatori si calcolano mediante il metodo del valore medio, sostituendo il valore di acquisto con il valore contabile al momento del passaggio.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

22 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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