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AS 2008 5163

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico

Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)

Modifica del 22 ottobre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 dicembre 19851 contro l’inquinamento atmosferico è modificata come segue:

Art. 20a cpv. 1 lett. c

1 La prova di conformità di un impianto a combustione comprende:

c. un contrassegno secondo l’allegato 4 cifra 23.

II Gli allegati 3 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

22 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 814.318.142.1

2008-1755 5163

Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico RU 2008

Allegato 3 (art. 3 cpv. 2 lett. b)

Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti a combustione

Cifra 24 Abrogata

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Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico RU 2008

Allegato 4 (art. 3 cpv. 2 lett. c)

Esigenze per gli impianti a combustione

Cifra 211 (osservazione: la numerazione tiene conto della modifica dell’OIAt relativa ai cantieri edili, a seguito della quale la cifra 21 diviene la cifra 211) Gli impianti a combustione alimentati con olio e quelli alimentati con gas devono soddisfare le esigenze d’igiene dell’aria previste dalle norme europee determinanti come pure i valori limite delle emissioni previsti nella tabella seguente.

Tipo d’impianto Norma europea Classi d’emissione o valori limite determinante2 d’emissione determinanti per gli ossidi d’azoto (NOx) e per il monossido di carbonio (CO)

Bruciatore ad aria soffiata alimentato con EN 267 NOx classe 3 olio da riscaldamento «extra leggero» CO classe 3 (art. 20 cpv. 1 lett. a) Bruciatore automatico ad aria soffiata per EN 676 NOx classe 3 combustibili gassosi (art. 20 cpv. 1 lett. a) CO: 100 mg/kWh Caldaia con bruciatore ad aria soffiata per EN 303 e 304 NOx classe 3 olio da riscaldamento «extra leggero» CO classe 3 (art. 20 cpv. 1 lett. c) Caldaia con bruciatori ad aria soffiata per EN 303 e 304 NOx classe 3 combustibili gassosi (art. 20 cpv. 1 lett. c) CO: 100 mg/kWh Caldaia e generatore di calore a circola- EN 297, EN 483, NOx classe 5 zione per combustibili gassosi con brucia- EN 625, EN 656, CO: 100 mg/kWh tore atmosferico (art. 20 cpv. 1 lett. d) EN 677 Caldaia e generatore di calore a circola- EN 1, EN 303 Per impianti con una potenza zione con bruciatori a vaporizzazione e 304 termica inferiore o pari a d’olio per olio da riscaldamento «extra 30 kW: leggero» (art. 20 cpv. 1 lett. e) NOx classe 1 secondo EN 1 CO: 150 mg/kWh Per impianti con una potenza termica superiore a 30 kW: NOx classe 1 secondo EN 1 CO: 60 mg/kWh Scaldacqua ad accumulazione con riscalda- EN 89 NOx classe 5 mento diretto a gas (boiler) (art. 20 cpv. 1 lett. f) Generatore di calore ad azione istantanea EN 26 (art. 20 cpv. 1 lett. g)

2 Le norme riportate nella tabella sono ottenibili presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

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Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico RU 2008

Cifra 23

23 Contrassegno

1 Su ogni impianto di combustione il fabbricante deve apporre, in un posto ben

visibile, una targhetta di identificazione duratura e ben leggibile su cui figurino le indicazioni conformi alle norme europee determinanti e almeno i dati seguenti: a. il nome del fabbricante o il marchio dell’impianto; b. la designazione commerciale, la categoria tipologica o il numero del modello; c. la norma europea determinante in base alla quale l’impianto è stato esami- nato secondo la cifra 21; d. la potenza termica, la potenza nominale, la potenza calorifica oppure il rela- tivo campo di potenza in W o kW. 2 Sulla targhetta d’identificazione degli impianti a combustione alimentati con olio o con gas deve inoltre figurare la classe NOx secondo la norma europea determinante. 3 Sulla targhetta d’identificazione degli impianti a combustione alimentati con legna o con carbone devono inoltre figurare i valori d’emissione di CO e di polvere in mg/m3, misurati secondo la cifra 212, riferiti al tenore di ossigeno determinante nei gas di scarico.

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