AS 2008 5169
Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni
Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC)
Modifica del 29 ottobre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 novembre 20051 concernente la macellazione e il controllo delle carni è modificata come segue:
Art. 3 lett. e Nella presente ordinanza si intende per: e. selvaggina d’allevamento: la selvaggina detenuta in cattività all’interno di recinti, inclusi i camelidi (Camelidae) e la selvaggina d’allevamento biun- gulata dell’ordine degli artiodattili (Artiodactyla);
Art. 8 cpv. 5 Abrogato
Art. 11 cpv. 3 3 La selvaggina d’allevamento può essere uccisa e dissanguata all’aperto, ma suc- cessivamente deve essere trasportata in un macello autorizzato. L’eviscerazione all’aperto è consentita solo sotto la vigilanza di un veterinario.
Art. 17 cpv. 2 2 Lo stordimento, il dissanguamento, lo scuoiamento e l’eviscerazione degli animali devono essere eseguiti in modo da evitare qualsiasi contaminazione della carcassa e dei prodotti della macellazione.
Art. 27 cpv. 1 e 2
1 Prima della macellazione il veterinario ufficiale controlla:
a. il bestiame da macello; b. i volatili da cortile; c. i conigli domestici;
1 RS 817.190
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d. i ratiti; e. la selvaggina d’allevamento. 2 Nel caso di macellazioni occasionali di volatili da cortile, conigli domestici e ratiti, il controllo degli animali da macello è effettuato soltanto per campionatura.
Art. 28 cpv. 1 1 Per i suini, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti e la selvaggina d’alle- vamento il controllo degli animali da macello può essere eseguito nell’effettivo di provenienza.
Art. 29 cpv. 1 e 3
1 Il bestiame da macello e la selvaggina d’allevamento devono essere sottoposti
sistematicamente al controllo delle carni subito dopo la macellazione. 3 La selvaggina diversa dalla selvaggina d’allevamento deve essere sottoposta siste- maticamente al controllo delle carni nelle grandi aziende; i controlli avvengono per campionatura nelle aziende con un’esigua capacità produttiva e nel caso di macella- zioni occasionali.
Art. 54 cpv. 2 lett. c Abrogata
Art. 63 cpv. 2, frase introduttiva, lett. a, b e i nonché 3bis 2 Per il controllo nel macello l’emolumento per ogni animale da macello ammonta a:
Franchi Franchi minimo massimo
a. Animali della specie bovina di almeno sei settimane 7.50 12.— b. Animali della specie bovina di età inferiore a sei settimane 3.— 8.— i. Selvaggina d’allevamento 0.75 8.—
3bis Per il controllo degli animali da macello nell’effettivo di provenienza i Cantoni possono fissare un emolumento di base di 30 franchi al massimo e per ogni animale da macello un emolumento che non superi la tassa minima di cui al capoverso 2.
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II L’ordinanza del 23 novembre 20052 concernente la produzione primaria è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 3 Abrogato
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
29 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RS 916.020
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