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AS 2008 5193

Ordinanza 09 concernente l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei prezzi e dei salari

Ordinanza 09 concernente l’adeguamento delle prestazioni dell’assicurazione militare all’evoluzione dei prezzi e dei salari (Ordinanza AM concernente l’adeguamento)

del 29 ottobre 2008

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 capoverso 4, 40 capoverso 3, 43 e 49 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 19921 sull’assicurazione militare (LAM), ordina:

Art. 1 Aumento delle rendite secondo l’art. 43 cpv. 1 LAM Le rendite secondo l’articolo 43 capoverso 1 LAM sono aumentate come segue: a. le rendite assegnate nel 2006 e precedentemente del 3,00 % b. le rendite assegnate nel 2007 dell’1,90 %

Art. 2 Aumento delle rendite secondo l’art. 43 cpv. 2 LAM Le rendite secondo l’articolo 43 capoverso 2 LAM sono aumentate come segue: a. le rendite assegnate nel 2006 e precedentemente del 3,40 % b. le rendite assegnate nel 2007 del 2,00 %

Art. 3 Anno determinante e importo dell’adeguamento L’anno determinante e l’importo dell’adeguamento sono fissati secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 10 novembre 19932 sull’assicurazione militare (OAM).

Art. 4 Importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità

1 L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione

dell’integrità ammonta a 20 940 franchi per le rendite per menomazione dell’inte- grità fissate tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2008 e che non sono state riscat- tate.

RS 833.12

2008-2593 5193

Ordinanza AM concernente l’adeguamento RU 2008

2 L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione

dell’integrità ammonta a 34 316 franchi per le rendite che continuano a essere ver- sate secondo il diritto anteriore giusta le disposizioni finali relative alla modifica del 17 giugno 2005 della LAM.

Art. 5 Livello dell’indice 1 Le rendite che devono essere aumentate giusta l’articolo 1 sono adeguate al livello dell’indice del salario nominale di 2216 punti (giugno 1939 = 100).

2 Il rincaro è compensato fino a concorrenza dell’indice nazionale dei prezzi al

consumo di 104,7 punti (dicembre 2005 = 100) per tutte le rendite di durata inde- terminata.

Art. 6 Diritto previdente: abrogazione L’ordinanza AM del 1° novembre 20063 concernente l’adeguamento è abrogata.

Art. 7 Modifica del diritto vigente L’OAM4 è modificata come segue: Art. 15 cpv. 1

1 L’importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l’articolo 28 capo-

verso 4 della legge necessario per determinare l’indennità giornaliera e la rendita d’invalidità secondo l’articolo 40 capoverso 3 della legge ammonta a 141 672 fran- chi. Art. 26 cpv. 1 primo periodo

1 L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione

dell’integrità ammonta a 20 940 franchi. …

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

29 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RU 2006 4555 4 RS 833.11