AS 2008 5197
Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali
Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE)
Modifica del 22 ottobre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione, il transito e l’esporta- zione di animali e prodotti animali è modificata come segue:
Art. 22 Partite provenienti da Paesi terzi Le partite provenienti da Paesi terzi che transitano attraverso il territorio d’impor- tazione a destinazione di altri Paesi terzi o di Stati membri dell’Unione europea sono disciplinate dall’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione e il tran- sito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi, dall’ordinanza del 27 agosto
20083 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali
provenienti da Paesi terzi e dall’ordinanza del 18 aprile 20074 concernente l’impor- tazione di animali da compagnia.
Art. 52 cpv. 2 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
22 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova