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AS 2008 5197

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE)

Modifica del 22 ottobre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione, il transito e l’esporta- zione di animali e prodotti animali è modificata come segue:

Art. 22 Partite provenienti da Paesi terzi Le partite provenienti da Paesi terzi che transitano attraverso il territorio d’impor- tazione a destinazione di altri Paesi terzi o di Stati membri dell’Unione europea sono disciplinate dall’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione e il tran- sito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi, dall’ordinanza del 27 agosto

20083 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali

provenienti da Paesi terzi e dall’ordinanza del 18 aprile 20074 concernente l’impor- tazione di animali da compagnia.

Art. 52 cpv. 2 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

22 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova