AS 2008 5207
Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA1)
del 22 giugno 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale2; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20063, decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto 1 La Confederazione istituisce un’autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari): a. legge del 25 giugno 19304 sulle obbligazioni fondiarie; b. legge federale del 2 aprile 19085 sul contratto d’assicurazione; c. legge del 23 giugno 20066 sugli investimenti collettivi; d. legge dell’8 novembre 19347 sulle banche; e. legge del 24 marzo 19958 sulle borse; f. legge del 10 ottobre 19979 sul riciclaggio di denaro; g. legge del 17 dicembre 200410 sulla sorveglianza degli assicuratori. 2 La presente legge stabilisce l’organizzazione e gli strumenti di vigilanza di questa autorità.
RS 956.1 1 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 2 RS 101 3 FF 2006 2625 4 RS 211.423.4 5 RS 221.229.1 6 RS 951.31 7 RS 952.0 8 RS 954.1 9 RS 955.0 10 RS 961.01
2005-2624 5207
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari RU 2008
Art. 2 Relazione con le leggi sui mercati finanziari La presente legge è applicabile sempreché le leggi sui mercati finanziari non pre- vedano altrimenti.
Art. 3 Assoggettati alla vigilanza Sottostanno alla vigilanza sui mercati finanziari: a. le persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un’au- torizzazione, di un riconoscimento, di un’abilitazione o di una registrazione delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari; b. gli investimenti collettivi di capitale; e c. le società di audit.
Art. 4 Forma giuridica, sede e nome 1 L’autorità che vigila sui mercati finanziari è un ente di diritto pubblico con perso- nalità giuridica propria e sede a Berna.
2 Essa
porta il nome di «Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)».
3 La FINMA si organizza autonomamente secondo i principi di una buona Corporate
Governance e di una gestione economica. Tiene altresì una contabilità propria.
Art. 5 Obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari Conformemente alle leggi sui mercati finanziari, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Essa contribuisce in tal modo a raf- forzare la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera.
Art. 6 Compiti 1 La FINMA esercita la vigilanza conformemente alle leggi sui mercati finanziari e alla presente legge. 2 Essa adempie i compiti internazionali in relazione con la sua attività di vigilanza.
Art. 7 Principi di regolazione
1 La FINMA disciplina per il tramite di:
a. ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e b. circolari concernenti l’applicazione della legislazione sui mercati finanziari. 2 Essa disciplina soltanto se necessario a mente degli obiettivi di vigilanza. In tale contesto essa considera segnatamente: a. i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regola- zione;
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b. le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera; c. la diversità di attività commerciali e di rischi degli assoggettati alla vigi- lanza; e d. gli standard internazionali minimi. 3 La FINMA sostiene l’autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell’ambito delle sue competenze di vigilanza. 4 Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un’adeguata partecipazione degli interessati. 5 Emana direttive per l’attuazione di questi principi. In tale contesto opera d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.
Capitolo 2: Organizzazione Sezione 1: Organi e personale
Art. 8 Organi Gli organi della FINMA sono: a. il consiglio di amministrazione; b. la direzione; c. l’ufficio di revisione.
Art. 9 Consiglio di amministrazione
1 Il consiglio di amministrazione è l’organo strategico della FINMA. Esso ha i
seguenti compiti: a. stabilisce gli obiettivi strategici della FINMA e li sottopone per approva- zione al Consiglio federale; b. decide in merito agli affari di grande portata; c. emana le ordinanze delegate alla FINMA e adotta le circolari; d. sorveglia la direzione; e. istituisce una revisione interna e provvede ai controlli interni; f. allestisce il rapporto di gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale prima della sua pubblicazione; g. nomina il direttore, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio fede- rale; h. nomina i membri della direzione;
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i. emana il regolamento di organizzazione e le direttive sull’attività informa- tiva; j. approva il preventivo. 2 Il consiglio di amministrazione è composto di sette a nove membri esperti, indipen- denti dagli assoggettati alla vigilanza. È nominato per una durata di quattro anni; ogni membro può essere rieletto due volte. 3 Il Consiglio federale nomina il consiglio di amministrazione. Bada in tal ambito a un’adeguata rappresentanza dei due sessi. Designa il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione. Stabilisce inoltre le indennità. L’articolo 6a della legge del 24 marzo 200011 sul personale federale è applicabile per analogia. 4 Il presidente non può svolgere un’altra attività economica, né ricoprire una carica federale o cantonale a meno che ciò sia nell’interesse dell’adempimento dei compiti della FINMA. 5 Il Consiglio federale revoca i membri del consiglio di amministrazione e approva lo scioglimento dei rapporti di lavoro del direttore da parte del consiglio di ammini- strazione se le esigenze di esercizio della carica non sono più adempite.
Art. 10 Direzione 1 La direzione è l’organo operativo. Essa è posta sotto la direzione di un direttore.
2 La direzione ha segnatamente i seguenti compiti:
a. emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione; b. elabora le basi decisionali del consiglio di amministrazione e gli fa regolar- mente rapporto, senza indugio in caso di eventi speciali; c. adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo.
3 Il regolamento di organizzazione disciplina i dettagli.
Art. 11 Rappresentanza specialistica 1 La FINMA si articola in settori specialistici. Il regolamento di organizzazione disciplina i particolari. 2 Il Consiglio federale e il consiglio di amministrazione provvedono a un’adeguata rappresentanza dei diversi settori specialistici in seno al consiglio di amministra- zione e alla direzione.
Art. 12 Ufficio di revisione Il Controllo federale delle finanze è l’ufficio di revisione esterno e informa il consi- glio di amministrazione e il Consiglio federale sul risultato delle sue verifiche.
11 RS 172.220.1
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Art. 13 Personale
1 La FINMA assume il suo personale conformemente al diritto pubblico.
2 Il consiglio d’amministrazione disciplina il rapporto d’impiego mediante ordi-
nanza, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale. L’ordinanza regola in particolare la retribuzione, le prestazioni accessorie, il tempo di lavoro, l’obbligo di fedeltà e la disdetta. 3 L’articolo 6a della legge del 24 marzo 200012 sul personale federale è applicabile per analogia. 4 La previdenza professionale del personale è disciplinata dalla legislazione sulla Cassa pensioni della Confederazione.
Art. 14 Segreto d’ufficio 1 Il personale e gli organi sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali.
2 L’obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell’appartenenza a un organo della FINMA. 3 Senza l’accordo della FINMA, in caso di interrogatori e di procedimenti giudiziari gli impiegati e i singoli organi della FINMA non possono esprimersi come parte, testimone o perito su accertamenti fatti nello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali. 4 Sono altresì soggette al segreto d’ufficio tutte le persone incaricate dalla FINMA (incaricati d’inchieste, incaricati di risanamenti, liquidatori, amministratori, terzi incaricati).
Sezione 2: Finanziamento e gestione finanziaria
Art. 15 Finanziamento
1 La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per presta-
zioni di servizi. Inoltre, per ambito di vigilanza, riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti.
2 La tassa di vigilanza è calcolata in funzione dei seguenti criteri:
a. per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge dell’8 novembre 193413 sulle banche, della legge del 24 marzo 199514 sulle borse e della legge del 25 giugno 193015 sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati;
12 RS 172.220.1 13 RS 952.0 14 RS 954.1 15 RS 211.423.4
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b. per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi sono determinanti l’entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali; c. per un’impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 200417 sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante la sua quota di parteci- pazione al volume complessivo di premi incassati da tutte le imprese di assi- curazione; per gli intermediari d’assicurazioni ai sensi dell’articolo 43 capo- verso 1 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicu- ratori sono determinanti il loro numero e loro dimensioni aziendali; d. per gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 199718 sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e il numero di membri; per gli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 1997 sul rici- claggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e le dimensioni azien- dali; e. per le società di audit soggette alla presente legge sono determinanti gli ono- rari conseguiti per la verifica degli assoggettati alla vigilanza. 3 Il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente:
a. le basi di calcolo; b. gli ambiti di vigilanza ai sensi del capoverso 1; e c. la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza.
Art. 16 Riserve Per svolgere la sua attività di vigilanza la FINMA costituisce entro un congruo ter- mine riserve in volume pari al suo preventivo annuale.
Art. 17 Tesoreria
1 L’Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della FINMA nel
quadro della sua tesoreria centrale. 2 Per garantirne la disponibilità di pagamento, essa concede alla FINMA mutui alle condizioni di mercato.
3 L’Amministrazione federale delle finanze e la FINMA convengono i dettagli di
questa collaborazione.
16 RS 951.31 17 RS 961.01 18 RS 955.0
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Art. 18 Rendiconto 1 Il rendiconto della FINMA espone integralmente lo stato patrimoniale, finanziario e di reddito. 2 Esso segue i principi generali dell’essenzialità, della comprensibilità, della conti- nuità e dell’espressione al lordo e si orienta su standard riconosciuti universalmente. 3 Le norme di allibramento a bilancio e di valutazione derivate dai principi di rendi- conto devono essere rese pubbliche.
Art. 19 Responsabilità 1 Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della FINMA, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è disciplinata dalla legge del 14 mar- zo 195819 sulla responsabilità. La responsabilità delle società di audit impiegate in base al diritto privato è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752–760 del Codice delle obbligazioni20).21
2 La FINMA e le persone da essa incaricate sono responsabili soltanto se:
a. hanno violato importanti doveri d’ufficio; e b. i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una per- sona sottoposta a vigilanza.
Art. 20 Esenzione fiscale 1 La FINMA è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
2 È fatta salva la legislazione federale in materia di:
a. imposta sul valore aggiunto; b. imposta preventiva; c. tasse di bollo.
Sezione 3: Indipendenza e vigilanza
Art. 21 1 La FINMA esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.
2 Essa discute almeno una volta all’anno con il Consiglio federale la strategia della sua attività di vigilanza nonché questioni attuali di politica della piazza finanziaria.
19 RS 170.32 20 RS 220 21 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
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3 Essa corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del Dipartimento federale delle finanze.
4 Le Camere federali esercitano l’alta vigilanza.
Sezione 4: Informazione del pubblico e trattamento dei dati
Art. 22 Informazione del pubblico 1 La FINMA informa almeno una volta all’anno il pubblico sulle sue attività e prassi di vigilanza. 2 Essa non informa su singoli procedimenti eccetto che ve ne sia speciale necessità dal profilo della legislazione in materia di vigilanza, segnatamente se l’informazione è necessaria: a. alla protezione dei partecipanti al mercato o degli assoggettati alla vigilanza; b. alla rettifica di informazioni false o fallaci; oppure c. alla tutela della reputazione della piazza finanziaria svizzera.
3 Se ha informato in merito a un procedimento, la FINMA informa senza indugio
anche sulla relativa archiviazione. Può prescinderne su richiesta dell’interessato. 4 Nell’ambito della sua attività informativa complessiva, la FINMA tiene conto dei diritti della personalità degli interessati. La pubblicazione di dati personali può essere effettuata in forma elettronica o a stampa.
Art. 23 Trattamento dei dati ed elenco pubblico 1 Nell’ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA tratta dati personali, compresi dati personali degni di partico- lare protezione e profili della personalità. Essa disciplina i dettagli. 2 La FINMA tiene un elenco degli assoggettati alla vigilanza. L’elenco è accessibile in forma elettronica al pubblico.
Capitolo 3: Strumenti di vigilanza Sezione 1: Verifica (audit)
Art. 24 Principio
1 Conformemente alle leggi sui mercati finanziari la FINMA effettua le verifiche
personalmente, per il tramite di terzi incaricati oppure per il tramite di società di audit incaricate dagli assoggettati alla vigilanza.
2 Gli assoggettati alla vigilanza assumono i costi della verifica.
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Art. 25 Obblighi degli assoggettati alla vigilanza oggetto di una verifica 1 Se in virtù delle leggi sui mercati finanziari si designa una società di audit o si ricorre a terzi, gli assoggettati alla vigilanza devono fornire loro tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei loro compiti. 2 La designazione di una società di audit necessita dell’approvazione della FINMA.
Art. 26 Condizioni di abilitazione
1 La società di audit è abilitata se:
a. è sottoposta a vigilanza conformemente alla legge del 16 dicembre 200522 sui revisori; b. è sufficientemente organizzata per effettuare verifiche ai sensi delle leggi sui mercati finanziari; e c. non esercita alcuna attività sottoposta ad autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari.
2 Gli auditor responsabili sono abilitati se:
a. sono abilitati come periti revisori ai sensi dell’articolo 4 della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori; e b. dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie per effettuare la veri- fica secondo una delle leggi sui mercati finanziari. 3 Le verifiche devono essere effettuate con la diligenza richiesta a un auditor serio e qualificato.
Art. 27 Rendiconto e provvedimenti 1 La società di audit presenta un rapporto sulle sue verifiche all’organo di direzione supremo della persona sottoposta a vigilanza e alla FINMA. 2 Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irre- golarità, la società di audit impartisce alla persona sottoposta a vigilanza un congruo termine per il ripristino della situazione conforme. In caso di inosservanza del termi- ne, ne informa la FINMA. 3 In caso di gravi violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza e di gra- vi irregolarità la società di audit ne informa senza indugio la FINMA.
Art. 28 Vigilanza sulle società di audit 1 La FINMA controlla l’adempimento delle condizioni di abilitazione ai sensi della presente legge e l’attività di verifica delle società di audit presso gli assoggettati alla vigilanza ai sensi delle leggi sui mercati finanziari.
22 RS 221.302
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2 La FINMA e l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la rispettiva legisla- zione. Esse coordinano le loro attività di sorveglianza per evitare doppioni.
Sezione 2: Altri strumenti di vigilanza
Art. 29 Obbligo d’informazione e di notifica 1 Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determi- nante ad assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti. 2 Gli assoggettati alla vigilanza devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.
Art. 30 Avviso di avvio di un procedimento Se avvia un procedimento perché vi sono indizi di violazione di disposizioni legali in materia di vigilanza la FINMA ne avvisa le parti.
Art. 31 Ripristino della situazione conforme La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sotto- posta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità.
Art. 32 Decisione di accertamento La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme.
Art. 33 Divieto di esercizio della professione 1 Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l’esercizio di un’attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. 2 Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni.
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Art. 34 Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza 1 In caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, ad avvenuto giudicato la FINMA può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua decisione finale con l’indicazione dei dati personali.
2 La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa.
Art. 35 Confisca
1 La FINMA può confiscare l’utile che una persona sottoposta a vigilanza o un
responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2 Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un
responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza. 3 Se l’entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4 Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5 La confisca penale ai sensi degli articoli 70–72 del Codice penale23 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione. 6 I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.
Art. 36 Incaricato dell’inchiesta 1 La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell’inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati. 2 La FINMA definisce nella decisione di nomina i compiti dell’incaricato dell’in- chiesta. Essa stabilisce in quale misura l’incaricato dell’inchiesta deve agire al posto degli organi della persona sottoposta a vigilanza. 3 Gli assoggettati alla vigilanza devono garantire l’accesso ai loro locali all’inca- ricato dell’inchiesta e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti. 4 I costi dell’incaricato dell’inchiesta sono a carico della persona sottoposta a vigi- lanza. Su ordine della FINMA la persona sottoposta a vigilanza versa un anticipo dei costi.
23 RS 311.0
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Art. 37 Revoca dell’autorizzazione, del riconoscimento, dell’abilitazione o della registrazione 1 La FINMA revoca l’autorizzazione, il riconoscimento, l’abilitazione o la registra- zione se la persona sottoposta a vigilanza non adempie più le condizioni di esercizio dell’attività o viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza. 2 Con la revoca la persona sottoposta a vigilanza perde il diritto di esercitare l’atti- vità. Le ulteriori conseguenze della revoca sono disciplinate dalle pertinenti leggi sui mercati finanziari. 3 Tali conseguenze si applicano per analogia se la persona sottoposta a vigilanza esercita la sua attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registra- zione.
Sezione 3: Collaborazione con le autorità svizzere
Art. 38 Autorità penali
1 La FINMA e le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Can-
toni si prestano reciproca assistenza giudiziaria e amministrativa conformemente alle pertinenti leggi.
2 Esse coordinano le inchieste per quanto possibile e necessario.
3 La FINMA informa le competenti autorità di perseguimento penale se ha cono-
scenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari.
Art. 39 Altre autorità svizzere La collaborazione della FINMA con le altre autorità svizzere è disciplinata, per quanto concerne la FINMA, dalle leggi sui mercati finanziari, fatti salvi gli arti- coli 40 e 41, e, per quanto concerne le altre autorità, dalle leggi ad esse applicabili.
Art. 40 Motivi di rifiuto La FINMA può rifiutarsi di comunicare informazioni non accessibili al pubblico e di trasmettere atti alle autorità di perseguimento penale e ad altre autorità svizzere se: a. le informazioni e gli atti servono unicamente alla formazione interna del- l’opinione; b. la loro comunicazione o trasmissione potrebbe pregiudicare un procedi- mento in corso o l’adempimento dei suoi compiti; c. la loro comunicazione o trasmissione è incompatibile con gli obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari o con lo scopo della medesima.
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Art. 41 Controversie Il Tribunale amministrativo federale statuisce a richiesta di una delle autorità inte- ressate sulle divergenze d’opinione in materia di collaborazione tra la FINMA da un canto e le autorità di perseguimento penale o altre autorità svizzere dall’altro.
Sezione 4: Collaborazione con le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari
Art. 42 Assistenza amministrativa
1 La FINMA può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari
informazioni e documenti per l’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari. 2 La FINMA può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico, sempreché tali autorità siano vincolate dal segreto d’ufficio o dal segreto professionale e: a. utilizzino le informazioni esclusivamente ai fini della vigilanza diretta sugli istituti esteri; e b. trasmettano queste informazioni ad autorità competenti e a organismi che esercitano funzioni di vigilanza nell’interesse pubblico soltanto conforme- mente a un’autorizzazione generale in virtù di un trattato internazionale o con l’accordo della FINMA.
3 La FINMA nega il proprio accordo se le informazioni devono essere trasmesse ad
autorità penali e sia esclusa l’assistenza giudiziaria in materia penale. Essa decide d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia.
4 Se le informazioni che la FINMA deve trasmettere concernono singoli clienti è
applicabile la legge federale del 20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa.
Art. 43 Verifiche transfrontaliere 1 Per garantire l’applicazione delle leggi sui mercati finanziari la FINMA può effet- tuare o fare effettuare da società di audit o da terzi incaricati verifiche dirette presso le stabili organizzazioni estere di assoggettati alla vigilanza e della cui vigilanza su base consolidata essa è responsabile nel quadro del controllo nel Paese d’origine. 2 La FINMA può permettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette presso stabili organizzazioni svizzere di istituti esteri, a condizione che tali autorità: a. siano responsabili, nel quadro del controllo nel Paese d’origine, della vigi- lanza su base consolidata degli istituti sottoposti a verifica; e b. siano adempiute le condizioni dell’assistenza amministrativa di cui all’arti- colo 42 capoversi 2 e 3.
24 RS 172.021
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3 Mediante verifiche transfrontaliere dirette possono essere acquisite unicamente informazioni necessarie alla vigilanza su base consolidata di istituti esteri. Possono essere acquisite segnatamente le informazioni intese a chiarire se un istituto, consi- derando tutto il gruppo: a. sia organizzato in maniera adeguata; b. rilevi, limiti e sorvegli debitamente i rischi connessi alla sua attività; c. sia diretto da persone che garantiscono un’attività irreprensibile; d. rispetti su base consolidata le prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripar- tizione dei rischi; e e. adempia in modo corretto gli obblighi di riferire alle autorità di vigilanza. 4 La FINMA può accompagnare le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da una società di audit o da un terzo incaricato. Le persone interessate sottoposte a vigilanza possono esigere tale accompagnamento. 5 Le stabili organizzazioni organizzate secondo il diritto svizzero devono fornire alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nonché alla FINMA le informazioni necessarie all’esecuzione delle verifiche dirette o dell’assistenza amministrativa da parte della FINMA e devono consentire loro l’accesso alle proprie scritture contabili.
6 Sono considerate stabili organizzazioni:
a. le filiali, le succursali e le rappresentanze di assoggettati alla vigilanza o di istituti esteri; e b. altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata svolta da un’autorità di vigilanza sui mercati finanziari.
Capitolo 4: Disposizioni penali
Art. 44 Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abili- tazione o registrazione un’attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abili- tazione o registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.
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Art. 45 Comunicazione di informazioni false 1 Chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false alla FINMA, a una società di audit, a un organismo di autodisciplina o a una persona incaricata è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.
Art. 46 Violazione di obblighi da parte delle società di audit e delle persone incaricate 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente, in qualità di società di audit o di persona incaricata viola gra- vemente le disposizioni legali in materia di vigilanza: a. fornendo informazioni false o tacendo fatti essenziali nel rapporto di veri- fica; b. omettendo di fornire alla FINMA una comunicazione prescritta; c. omettendo di inviare agli assoggettati alla vigilanza oggetto della verifica un’intimazione secondo l’articolo 27.
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.
Art. 47 Verifica del consuntivo annuale 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente: a. omette di fare verificare da una società di audit abilitata il consuntivo annua- le prescritto dalle leggi sui mercati finanziari o di fare effettuare una verifica ordinata dalla FINMA; b. non adempie gli obblighi che gli incombono nei confronti della società di audit o della persona incaricata.
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.
Art. 48 Inosservanza di decisioni della FINMA Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla FINMA con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a
100 000 franchi.
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Art. 49 Infrazioni commesse nell’azienda Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l’azienda al pagamento della multa (art. 7 della LF del 22 mar. 197425 sul diritto penale amministrativo), se: a. la determinazione delle persone punibili ai sensi dell’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo esige provve- dimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena; e b. per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari è prevista una multa massima di 50 000 franchi.
Art. 50 Competenza 1 La legge federale del 22 marzo 197426 sul diritto penale amministrativo è applica- bile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mer- cati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il Dipartimento federale delle finanze è l’autorità di persegui- mento e di giudizio. 2 Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento federale delle finanze ritiene adempite le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il Dipartimento federale delle finanze trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all’attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73–83 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia. 3 Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del Dipartimento federale delle finanze non devono comparire personalmente al dibattimento.
Art. 51 Riunione del perseguimento penale 1 Se nell’ambito di una causa penale è data sia la competenza del Dipartimento fede- rale delle finanze, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il Dipartimento federale delle finanze può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all’autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connes- sione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l’autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso. 2 Le contestazioni tra il Dipartimento federale delle finanze e il Ministero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
25 RS 313.0 26 RS 313.0
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Art. 52 Prescrizione Il perseguimento delle contravvenzioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari si prescrive in sette anni.
Capitolo 5: Procedura e tutela giurisdizionale
Art. 53 Procedura amministrativa La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre
196827 sulla procedura amministrativa.
Art. 54 Tutela giurisdizionale
1 Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni
sull’amministrazione della giustizia federale.
2 La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.
Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione
Art. 55 Disposizioni di esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
2 Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione della presen- te legge e delle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di portata ridotta, segnata- mente negli ambiti prevalentemente tecnici.
Art. 56 Esecuzione La FINMA è competente per l’esecuzione della presente legge e delle leggi sui mer- cati finanziari.
Sezione 2: Modifica del diritto vigente
Art. 57 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
27 RS 172.021
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Sezione 3: Disposizioni transitorie
Art. 58 Trasferimento di diritti e di obblighi 1 Il Consiglio federale determina il momento in cui la FINMA acquisisce la persona- lità giuridica. A quel momento essa subentra alla Commissione federale delle ban- che, all’Ufficio federale delle assicurazioni private e all’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro. 2 Il Consiglio federale stabilisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti alla FINMA, determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio iniziale. Esso prende tutte le misure necessarie al trasferimento ed emana disposizioni corrispondenti. 3 La FINMA riprende tutti i procedimenti della Commissione federale delle banche, dell’Ufficio federale delle assicurazioni private e dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro in corso all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 59 Trasferimento dei rapporti di lavoro 1 Conformemente all’articolo 58 capoverso 1, i rapporti di lavoro del personale della Commissione federale delle banche, dell’Ufficio federale delle assicurazioni private e dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro sono trasferiti alla FINMA e sono continuati ai sensi della presente legge. 2 Non è dato diritto al proseguimento della funzione, dell’ambito di lavoro e della classificazione organizzativa, ma sussiste durante un anno il diritto al medesimo stipendio.
3 Le procedure di candidatura sono effettuate soltanto se rese necessarie da una
riorganizzazione o dalla presenza di numerosi candidati. 4 La FINMA si sforza di attuare le ristrutturazioni in modo socialmente sostenibile.
Art. 60 Datore di lavoro competente 1 La FINMA è considerata il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite:
a. che dipendono dalla Commissione federale delle banche, dall’Ufficio fede- rale delle assicurazioni private e dall’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro; e b. le cui rendite di vecchiaia, di invalidità o di superstiti a titolo della previ- denza professionale hanno iniziato a decorrere presso la Cassa pensioni della Confederazione prima dell’entrata in vigore della presente legge. 2 La FINMA è parimenti considerata il datore di lavoro competente se l’inizio del- l’incapacità lavorativa che provoca successivamente l’invalidità precede l’entrata in vigore della presente legge e se la rendita inizia a decorrere soltanto dopo la sua entrata in vigore.
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Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore
Art. 61
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.28
Consiglio nazionale, 22 giugno 2007 Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007 La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato l’11 ottobre 2007.29
28 RU 2008 5205 29 FF 2007 4245
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Allegato (art. 57)
Modifica del diritto vigente
Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 17 dicembre 200430 sulla trasparenza
Art. 2 cpv. 2 2 La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera, né all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.
2. Legge federale del 20 dicembre 196831 sulla procedura
amministrativa
Art. 14 cpv. 1 lett. e, nonché 2
1 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti, le autorità
seguenti possono ordinare l’audizione di testimoni: e. l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.
2 Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d ed e affidano
l’audizione dei testimoni a un funzionario idoneo.
3. Legge del 17 giugno 200532 sul Tribunale federale
Art. 83 lett. u e v Il ricorso è inammissibile contro: u. le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 22 segg. della L del 24 mar. 199533 sulle borse); v. le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d’opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale.
30 RS 152.3 31 RS 172.021 32 RS 173.110 33 RS 954.1
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4. Legge del 17 giugno 200534 sul Tribunale amministrativo federale
Titolo prima dell’art. 31 Sezione 1: Ricorso
Art. 33 lett. b Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b. del Consiglio federale concernenti:
1. la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della dire-
zione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre
200335 sulla Banca nazionale,
2. la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità
federale di vigilanza sui mercati finanziari o l’approvazione dello scio- glimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200736 sulla vigilanza dei mercati finanziari;
Titolo prima dell’art. 35 Sezione 2: Azione
Titolo prima dell’art. 36a Sezione 3: Divergenze di opinione in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria a livello nazionale
1 Sempreché una legge federale lo preveda, il Tribunale amministrativo federale giu- dica le divergenze di opinione in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria tra autorità federali e tra autorità della Confederazione e dei Cantoni.
2 I terzi non possono partecipare alla procedura.
34 RS 173.32 35 RS 951.11 36 RS 956.1
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5. Legge del 4 ottobre 200237 sul Tribunale penale federale
Art. 26 lett. b La Corte penale giudica: b. le cause penali amministrative che:
1. sono sottoposte alla giurisdizione penale federale in virtù di una legge
federale,
2. il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applica-
zione della legge del 22 marzo 197438 sul diritto penale amministrativo;
6. Legge del 25 giugno 193039 sulle obbligazioni fondiarie
Sostituzione di espressioni In tutta la legge le espressioni «Commissione federale delle banche» e «Segreteria della Commissione delle banche» sono sostituite con «FINMA».
Art. 5 n. 3 La sfera d’affari della centrale comprende:
3. il collocamento di capitale proprio e di capitale di terzi in cre-
diti garantiti da pegno immobiliare fino a concorrenza dei due terzi del loro valore venale e, per le cartelle di rendita fondia- ria, del valore di reddito del pegno immobiliare in Svizzera, in effetti pensionabili presso la Banca nazionale svizzera e in obbligazioni di debitori svizzeri trattate su un mercato rappre- sentativo, in depositi a vista o a termine sia presso loro mem- bri, sia presso altre banche svizzere, come pure in fondi, in vista dell’erezione di locali commerciali in proprio;
Art. 32 cpv. 2
2 L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può
esigere una nuova stima dei fondi, quando il valore del denaro o le condizioni economiche si siano profondamente modificati.
III. Verifica 1 Le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie incaricano una delle centrali d’emissione società di audit abilitata di effettuare una verifica annuale. La società di obbligazioni di audit verifica se le centrali: fondiarie
37 RS 173.71 38 RS 313.0 39 RS 211.423.4
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1. allestiscono i loro conti conformemente alle prescrizioni
applicabili (verifica dei conti); e
2. ottemperano alle prescrizioni statutarie e regolamentari, non-
ché alle disposizioni dei capi II, III e V della presente legge.
2 La centrale d’emissione che dispone di una revisione interna ne deve
sottoporre i rapporti alla società di audit. Occorre evitare i doppioni in ambito di verifica.
3 Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione sul contenuto
e l’esecuzione della verifica, sulla forma del rendiconto e sulle esigen- ze poste alla società di audit. Essa può autorizzare la FINMA a ema- nare prescrizioni negli ambiti tecnici.
IV. Verifica 1 Le società di audit dei membri delle centrali d’emissione di obbliga- presso i membri zioni fondiarie verificano nell’ambito della loro attività annuale il registro dei pegni e la copertura dei mutui.
2 Le società di audit presentano un rapporto sulle loro verifiche alle
centrali di emissione di obbligazioni fondiarie e alle società di audit da esse incaricate.
Art. 39 V. Vigilanza Gli articoli 33–35 e 37 della legge del 22 giugno 200740 sulla vigilan- za dei mercati finanziari non sono applicabili.
Art. 40 VI. Consegna 1 La FINMA può ordinare la consegna dei valori di copertura qualora dei valori di copertura una centrale o un membro, che ne sia mutuatario, violi reiteratamente e gravemente le prescrizioni o comprometta seriamente la fiducia in essa riposta.
2 La FINMA può affidare la gestione dei valori di copertura a un inca-
ricato dell’inchiesta, a spese della centrale o del membro, fino al ripri- stino della situazione conforme.
Art. 41, titolo marginale VII. Revoca dell’autorizza- zione
Art. 42, 43 e 47 Abrogati
40 RS 956.1
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7. Legge del 2 aprile 190841 sul contratto d’assicurazione
Art. 91 cpv. 3
3 L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
decide se i valori di trasformazione e di riscatto previsti siano ade- guati.
Art. 92, titolo marginale e cpv. 2 c. Obblighi 2 Ad istanza dell’avente diritto, la FINMA verifica gratuitamente dell’assicuratore; ulteriore verifica l’esattezza dei valori calcolati dall’assicuratore. da parte della FINMA; scadenza del prezzo di riscatto
8. Legge del 6 ottobre 199542 sui cartelli
Art. 10 cpv. 3 3 Nel caso di concentrazioni di banche ai sensi della legge dell’8 novembre 193443 sulle banche che sono reputate necessarie dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per motivi di protezione dei creditori, gli interessi di questi ultimi possono essere considerati prioritariamente. In tali casi, la FINMA subentra alla Commissione della concorrenza e la invita a prendere posizione.
9. Legge del 28 giugno 196744 sul Controllo delle finanze
Art. 8 cpv. 2 2 I tribunali della Confederazione, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finan- ziari e l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori45 sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze, in quanto serva all’esercizio dell’alta vigilanza dell’Assemblea federale.
41 RS 221.229.1 42 RS 251 43 RS 952.0 44 RS 614.0 45 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
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10. Legge federale del 19 dicembre 195846 sulla circolazione stradale
2 L’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia
stabiliscono questi contributi, che devono essere approvati dall’Auto- rità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
2 La FINMA pubblica l’elenco degli Stati che accordano la recipro-
cità.
11. Legge del 25 giugno 197647 sul contributo alla prevenzione
degli infortuni
Art. 10 cpv. 1 e 3
1 L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) sorveglia la
riscossione e il versamento del contributo alla prevenzione degli infortuni secondo la legislazione sulla sorveglianza degli assicuratori. 3 Nel caso di infrazione grave, la FINMA può intimare all’assicuratore di responsa- bilità civile di rispettare i suoi obblighi, comminandogli la revoca dell’autorizza- zione. Se il termine della comminatoria decorre infruttuoso, la FINMA gli revoca l’autorizzazione a esercitare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.
12. Legge federale del 18 marzo 199448 sull’assicurazione malattie
Art. 21 cpv. 2 2 L’esercizio delle assicurazioni menzionate nell’articolo 12 capoverso 2 soggiace alla sorveglianza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) giusta la legislazione sulla sorveglianza degli istituti privati d’assicurazione.
Art. 99 cpv. 2, terzo periodo 2… Sentita la FINMA, l’Ufficio federale decide l’entità della destinazione del patrimonio delle casse malati ai sensi del capoverso 3.
46 RS 741.01 47 RS 741.81 48 RS 832.10
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13. Legge del 3 ottobre 200349 sulla Banca nazionale
Art. 14 cpv. 2 2 Nella raccolta dei dati statistici la Banca nazionale collabora con i servizi compe- tenti della Confederazione, in particolare con l’Ufficio federale di statistica e l’Au- torità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con le autorità competenti di altri Paesi e con le organizzazioni internazionali.
14. Legge del 23 giugno 200650 sugli investimenti collettivi
Sostituzione di espressioni In tutta la legge il termine «revisione» è sostituito con «verifica», l’espressione «ufficio di revisione» con «società di audit», l’espressione «ufficio di revisione riconosciuto» con «società di audit abilitata», l’espressione «rapporto di revisione» con «rapporto di verifica» e l’espressione «autorità di vigilanza» con «FINMA». Occorre per altro provvedere alle modifiche grammaticali connesse alla sostitu- zione di tali espressioni.
Art. 2 cpv. 3 lett. c 3 Alla presente legge non sono sottoposte nemmeno le società d’investimento nella forma di società anonima se sono quotate in una borsa svizzera o se: c. una società di audit abilitata fornisce annualmente all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) la prova del rispetto di queste con- dizioni.
1bis Se le garanzie finanziarie concernono pretese in capitale, il Consiglio federale può prevedere pretese in capitale più elevate di quelle previste dal Codice delle obbligazioni51.
Art. 47 Diritti di voto
1 Ogni azione corrisponde a un diritto di voto.
2 Il Consiglio federale può autorizzare l’autorità di vigilanza ad ordinare la divisione o la riunione di azioni di una data categoria.
49 RS 951.11 50 RS 951.31 51 RS 220
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari RU 2008
Art. 50 cpv. 3 3 Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applica- no le disposizioni del Codice delle obbligazioni52 sull’assemblea generale della società anonima.
Art. 51 cpv. 6 6 Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applica- no le disposizioni del Codice delle obbligazioni53 sul consiglio di amministrazione della società anonima.
Art. 126 cpv. 2 Abrogato
Art. 127 Condizioni di abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili 1 Le condizioni di abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili sono rette dall’articolo 26 della legge del 22 giugno 200754 sulla vigilanza dei mercati finanziari. 2 Il Consiglio federale può prevedere condizioni di abilitazione ulteriori o agevolate. Rimangono salve le disposizioni della legge del 16 dicembre 200555 sui revisori.
Art. 128 Compiti della società di audit 1 La società di audit verifica se i titolari dell’autorizzazione adempiono le prescri- zioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari ed effettua verifiche intermedie senza preannuncio. Ogni anno controlla segnatamente: a. il conto annuale del fondo di investimento, della SICAV, della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e della SICAF; b. il conto annuale di tutte le società immobiliari appartenenti al fondo immobi- liare o alla società di investimento immobiliare; c. il prospetto e il prospetto semplificato; d. il conto annuale della direzione del fondo, del gerente patrimoniale degli investimenti collettivi di capitale svizzeri nonché del rappresentante degli investimenti collettivi di capitale esteri. 2 Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione relative al contenuto e allo svolgimento della verifica, alla forma del resoconto e alle esigenze poste alla società di audit. Può autorizzare la FINMA ad emanare disposizioni d’esecuzione relative a questioni tecniche.
52 RS 220 53 RS 220 54 RS 956.1 55 RS 221.302
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari RU 2008
Art. 130 Obblighi di informazione 1 I periti incaricati delle stime nonché le società immobiliari che fanno parte dell’in- vestimento collettivo di capitale consentono alla società di audit di prendere visione dei libri contabili, dei giustificativi, nonché dei rapporti di stima; le forniscono inoltre tutte le informazioni necessarie all’adempimento del suo obbligo di verifica. 2 La società di audit della banca depositaria e la società di audit degli altri titolari dell’autorizzazione si prestano collaborazione reciproca.
Art. 131 Abrogato
Art. 132 Vigilanza 1 La FINMA rilascia le autorizzazioni e le approvazioni necessarie ai sensi della presente legge e sorveglia l’osservanza delle disposizioni legali, contrattuali, statuta- rie e regolamentari. 2 Essa non controlla l’opportunità politico-commerciale delle decisioni prese dai titolari dell’autorizzazione.
Art. 133 Strumenti di vigilanza 1 In caso di violazione delle disposizioni contrattuali, statutarie e regolamentari sono applicabili per analogia gli strumenti di vigilanza di cui agli articoli 30–35 e 37 della legge del 22 giugno 200756 sulla vigilanza dei mercati finanziari. 2 L’articolo 37 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari si applica per analogia anche all’approvazione secondo la presente legge. 3 Se i diritti degli investitori risultano minacciati, la FINMA può obbligare i titolari dell’autorizzazione a prestare garanzie. 4 Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l’operazione ordinata.
Art. 134 Liquidazione La FINMA può disporre la liquidazione di titolari dell’autorizzazione ai quali è stata revocata l’autorizzazione o di investimenti collettivi di capitale ai quali è stata revocata l’approvazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 137 Abrogato
56 RS 956.1
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Art. 139 Obbligo di informazione Le persone che esercitano una funzione nell’ambito della presente legge devono mettere a disposizione della FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo compito.
Art. 141 e 142 Abrogati
Art. 143 Verifiche transfrontaliere Se, nell’ambito di verifiche eseguite direttamente in Svizzera, un’autorità di vigilan- za estera intende prendere visione di informazioni che concernono direttamente o indirettamente singoli investitori, la FINMA raccoglie essa stessa le informazioni e le trasmette all’autorità di vigilanza sui mercati finanziari richiedente. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196857 sulla procedura amministrativa.
Art. 145 cpv. 2 2 La responsabilità ai sensi del capoverso 1 si applica anche ai periti incaricati delle stime e al rappresentante della comunità degli investitori.
Art. 148 cpv. 1 lett. a, c, g n. 4 ed i, nonché cpv. 3 Cpv. 1 lett. a, c, g n. 4 ed i: abrogati 3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.
Art. 149 cpv. 1 lett. e n. 3, nonché cpv. 3 e 4
1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
e. offre al pubblico un prodotto strutturato senza che:
3. nel prospetto semplificato siano menzionate le indicazioni di cui
all’articolo 5 capoverso 2 lettera c. 3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.
4 Abrogato
Art. 150 Perseguimento penale in caso di violazione del segreto di clienti Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni al segreto di clienti (art. 148 cpv. 1 lett. k) incombono ai Cantoni.
57 RS 172.021
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari RU 2008
Art. 151 Abrogato
Art. 152 Esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
2 Nell’emanazione di ordinanze il Consiglio federale e la FINMA tengono conto
delle esigenze determinanti della legislazione delle Comunità europee.
15. Legge dell’8 novembre 193458 sulle banche
Sostituzione di espressioni In tutta la legge le espressioni «Commissione federale delle banche» e «Commis- sione delle banche» sono sostituite con «FINMA», l’espressione «revisione» con «verifica», l’espressione «ufficio di revisione» con «società di audit» e l’espressione «rapporto di revisione» con «rapporto di verifica». Occorre per altro provvedere alle modifiche grammaticali connesse alla sostituzione di tali espressioni.
Art. 1 cpv. 4 4 Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d’affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un’autorizzazione come banche dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l’articolo 2 capoverso 3.
Art. 2 cpv. 1 e 3
1 Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia:
a. alle succursali istituite in Svizzera da banche estere; b. ai rappresentanti designati in Svizzera da tali banche. 3 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere trattati internazionali fondati sul principio del mutuo riconoscimento di normative equivalenti delle attività bancarie e di misure equivalenti nel settore della vigilanza sulle banche, i quali prevedano che le banche degli Stati contraenti possono aprire una succursale o una rappresentanza senza l’autorizzazione della FINMA.
2 Se altre autorità estere rivendicano contemporaneamente la sorveglianza integrale o parziale del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, la FINMA, salva- guardando le sue competenze, si accorda con tali autorità sulle competenze, le
58 RS 952.0
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari RU 2008
modalità e l’oggetto della sorveglianza di gruppi o di conglomerati. Prima di pro- nunciarsi, consulta le imprese del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario incorporate in Svizzera.
Abrogato
Art. 3bis cpv. 1, frase introduttiva 1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l’istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stra- nieri, come anche l’autorizzazione per l’istituzione di una succursale e per la desi- gnazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:
Art. 5 Abrogato
Capo sesto (art. 11–14) Abrogato
Art. 18 1 Le banche, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari incaricano una società di audit abilitata di effettuare una verifica annuale. La società di audit verifica se essi: a. allestiscono i loro conti conformemente alle prescrizioni applicabili (audit dei conti); e b. ottemperano alle prescrizioni in materia di vigilanza (audit di vigilanza). 2 La banca, il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario che dispone di una revisione interna ne deve sottoporre i rapporti alla società di audit. Occorre evitare i doppioni in ambito di verifica. 3 Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione sul contenuto e l’attuazione della verifica, sulla forma del rendiconto e sulle esigenze poste alla società di audit. Essa può autorizzare la FINMA a emanare prescrizioni negli ambiti tecnici.
Art. 19–22 Abrogati
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari RU 2008
Titolo prima dell’art. 23 Capo decimo: Vigilanza
Art. 23 La FINMA può effettuare verifiche dirette presso banche, gruppi bancari e conglo- merati finanziari se ciò è necessario in considerazione della loro importanza econo- mica, della complessità della fattispecie da chiarire o per il collaudo di modelli interni.
Abrogati
Ai fini dell’esecuzione dell’articolo 3 capoversi 2 lettera cbis e 5 della presente legge, la FINMA può in particolare sospendere il diritto di voto vincolato alle azioni o alle quote di un azionista o di un socio avente una partecipazione qualificata.
Art. 23quater Abrogato
Art. 23quinquies
1 La revoca, da parte della FINMA, dell’autorizzazione d’esercizio a una banca
determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l’attività.
2 Sono fatte salve le misure di cui al capo undicesimo.
Art. 23sexies Abrogato
Art. 23septies 1 Se, nell’ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigi- lanza sui mercati finanziari intendono accedere a informazioni legate direttamente o indirettamente alle operazioni relative all’amministrazione di beni o ai depositi di singoli clienti, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle auto- rità richiedenti. 2 La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196859 sulla pro- cedura amministrativa.
59 RS 172.021
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari RU 2008
Art. 23octies Abrogato
Art. 24 cpv. 1 Abrogato
Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b
1 La FINMA può decidere misure di protezione; in particolare può:
b. designare un incaricato dell’inchiesta;
Art. 38
1 Per i banchieri privati la responsabilità civile è retta dal CO60.
2 Alle altre banche è applicabile l’articolo 39.
Art. 39 cpv. 2 Abrogato
Art. 46 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente: a. accetta indebitamente depositi del pubblico o depositi a risparmio; b. non tiene regolarmente i libri o non conserva conformemente alle prescri- zioni i libri e i documenti giustificativi; c. non allestisce e non pubblica il conto annuale o il bilancio intermedio con- formemente all’articolo 6.
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.
Art. 47 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente: a. rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca, membro di un organo o impiegato di una società di audit; b. ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale.
60 RS 220
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari RU 2008
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere. 4 La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell’esercizio della professione. 5 Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull’obbligo di dare informazioni all’autorità e di testimoniare in giudizio. 6 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposi- zioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale61.
Art. 48 Abrogato
Art. 49
1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
a. usa indebitamente nella ditta, nella designazione dello scopo dell’azienda o nella pubblicità l’espressione «banca», «banchiere» o «risparmio»; b. omette di fornire alla FINMA le comunicazioni prescritte; c. pubblicizza l’accettazione di depositi del pubblico e di depositi a risparmio senza disporre dell’autorizzazione legale necessaria.
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.
3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.
Abrogati
16. Legge del 24 marzo 199562 sulle borse
Sostituzione di espressioni In tutta la legge le espressioni «autorità di vigilanza» e «Commissione delle ban- che» sono sostituite con «FINMA» e le espressioni «revisore» e «ufficio di revisio- ne» con «società di audit». Occorre per altro provvedere alle modifiche grammati- cali connesse alla sostituzione di tali espressioni.
61 RS 311.0 62 RS 954.1
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari RU 2008
Art. 3 cpv. 1 1 L’esercizio di una borsa sottostà all’autorizzazione dell’Autorità federale di vigi- lanza sui mercati finanziari (FINMA).
Art. 11a Contratti di pegno L’articolo 17 della legge dell’8 novembre 193463 sulle banche è applicabile per ana- logia.
Art. 17 Verifica Gli articoli 18 e 23 della legge dell’8 novembre 193464 sulle banche sono applicabili per analogia.
Art. 18 e 19 Abrogati
Art. 23 cpv. 3 e 4 3 La commissione sorveglia di volta in volta l’osservanza delle disposizioni applica- bili alle offerte pubbliche di acquisto (OPA).
4 Essa fa rapporto almeno una volta all’anno alla FINMA sulla sua attività.
Art. 28 lett. g La commissione emana disposizioni supplementari su: g. la sua procedura.
Art. 32 cpv. 2, frase introduttiva, e 7 2 Ove sia giustificato, la commissione delle offerte pubbliche di acquisto può conce- dere deroghe all’obbligo di presentare un’offerta, in particolare: 7 Su richiesta della commissione, della società mirata o di uno dei suoi azionisti il giudice può sospendere l’esercizio del diritto di voto di chi non ottempera all’ob- bligo di presentare un’offerta.
Art. 33a Compiti della commissione
1 La commissione emana le decisioni necessarie all’esecuzione delle disposizioni
della presente sezione e delle sue disposizioni di esecuzione e sorveglia l’osservanza delle prescrizioni legali e regolamentari. Essa può pubblicare le sue decisioni.
63 RS 952.0 64 RS 952.0
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari RU 2008
2 Le persone e società sottoposte all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’arti- colo 31, nonché le persone e società che possono assumere la qualità di parti ai sensi dell’articolo 33b capoversi 2 e 3 devono fornire alla commissione tutte le informa- zioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti. 3 Se ha conoscenza di infrazioni alle disposizioni della presente sezione o di altre irregolarità, la commissione provvede al ripristino della situazione conforme legale e alla soppressione delle irregolarità. 4 Se ha conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge, la commissione ne informa le competenti autorità di perseguimento penale.
Art. 33b Procedura dinanzi alla commissione 1 Fatte salve le seguenti eccezioni, alla procedura della commissione si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196865 sulla procedura ammini- strativa. 2 Nelle procedure concernenti offerte pubbliche di acquisto hanno qualità di parte:
a. l’offerente; b. le persone che operano d’intesa con l’offerente; e c. la società mirata. 3 Gli azionisti che detengono almeno il due per cento dei diritti di voto, esercitabili e non esercitabili, della società mirata hanno parimenti la qualità di parte se la richie- dono alla commissione.
4 Alle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto non si applicano le
disposizioni legali sulla sospensione dei termini. 5 La presentazione di atti mediante telefax o per via elettronica è ammessa nella cor- rispondenza con la commissione e riconosciuta ai fini dell’osservanza dei termini.
Art. 33c Procedura di ricorso alla FINMA
1 Le decisioni della commissione possono essere impugnate entro il termine di
cinque giorni di borsa dinanzi alla FINMA. 2 L’impugnazione deve essere effettuata per scritto alla FINMA e deve essere moti- vata. In tale caso la commissione trasmette i suoi atti alla FINMA.
3 L’articolo 33b si applica alla procedura di ricorso alla FINMA.
Art. 33d Procedura di ricorso al Tribunale amministrativo federale
1 Le decisioni della FINMA in materia di offerte pubbliche di acquisto possono
essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 200566 sul Tribunale amministrativo federale.
65 RS 172.021 66 RS 173.32
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari RU 2008
2 Il ricorso deve essere presentato entro un termine di dieci giorni a contare dalla notifica della decisione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Titolo prima dell’art. 34 Sezione 6: Vigilanza
Art. 34 Abrogato
Art. 35 Obbligo di informazione Le persone sottoposte a un obbligo di dichiarazione ai sensi dell’articolo 31 o che possono avere qualità di parte ai sensi dell’articolo 33b capoversi 2 e 3 devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo compito.
Art. 35a Divieto di esercitare l’attività La FINMA può vietare durevolmente o temporaneamente l’esercizio dell’attività alle persone che effettuano il commercio di valori mobiliari in qualità di collabora- tori responsabili di un commerciante di valori mobiliari e che violano gravemente la presente legge, le disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne.
Art. 36 Conseguenze del ritiro dell’autorizzazione Il ritiro, da parte della FINMA, dell’autorizzazione d’esercizio a un commerciante di valori mobiliari determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle dit- te individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l’attività. La FINMA può rinunciare al ritiro dell’autorizzazione nel caso dei commercianti di valori mobiliari sottoposti alla legge dell’8 novembre 193467 sulle banche, sempreché l’au- torizzazione di esercitare come banca non debba anch’essa essere ritirata.
Art. 36a Applicazione delle disposizioni sull’insolvenza bancaria Gli articoli 25–39 della legge dell’8 novembre 193468 sulle banche si applicano per analogia.
Art. 38a Verifiche transfrontaliere 1 Se, nell’ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigi- lanza sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari intendono accedere a infor- mazioni riguardanti singoli clienti di commercianti di valori mobiliari, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti.
67 RS 952.0 68 RS 952.0
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari RU 2008
2 La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196869 sulla
procedura amministrativa.
3 Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone che manife-
stamente non sono coinvolte nell’affare inquisito.
Art. 39 e 40 Abrogati
Art. 41 cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 3 e 4
1 Frase introduttiva: concerne soltanto il testo francese
3 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 1 000 000 di franchi.
4 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.
Art. 42 Violazione degli obblighi della società mirata
1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
a. omette di presentare ai portatori dei titoli di partecipazione il parere relativo all’offerta o non lo pubblica (art. 29 cpv. 1); b. fornisce in questo parere indicazioni inveritiere o incomplete (art. 29 cpv. 1).
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.
3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.
Art. 42a Violazione degli obblighi del commerciante di valori mobiliari
1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
a. non tiene in modo conforme il giornale di cui all’articolo 15 o non conserva i libri, i giustificativi e i documenti conformemente alle prescrizioni; b. viola gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 15.
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.
3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.
Art. 43 Violazione del segreto professionale 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente:
69 RS 172.021
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari RU 2008
a. rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di organo, di impiega- to, di mandatario o di liquidatore di una borsa o di un commerciante di valori mobiliari oppure come organo o collaboratore di una società di audit o di cui ha notizia a ragione della sua carica o funzione; b. tenta di istigare a una simile violazione del segreto professionale.
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere. 4 La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell’esercizio della professione. 5 Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull’obbligo di dare informazioni all’autorità e sull’obbligo di testimoniare in giudizio. 6 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposi- zioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale70.
Art. 44 Abrogato
17. Legge del 10 ottobre 199771 sul riciclaggio di denaro
Art. 3 cpv. 5 5 L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), la Commissione federale delle case da gioco e gli organismi di autodisciplina stabiliscono gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all’occorrenza, li adeguano.
Art. 12 Competenza La vigilanza relativa all’osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete: a. alla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a–d; b. alla Commissione federale della case da gioco, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera e; c. per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3:
1. agli organismi riconosciuti di autodisciplina (art. 24),
2. alla FINMA, sempreché gli intermediari finanziari non siano affiliati a
un organismo riconosciuto di autodisciplina.
70 RS 311.0 71 RS 955.0
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Art. 13 Abrogato
Art. 14 cpv. 1 1 Gli intermediati finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 che non sono affiliati a un organismo riconosciuto di autodisciplina devono chiedere alla FINMA un’au- torizzazione per l’esercizio della loro attività.
Art. 15 Abrogato
Titolo prima dell’art. 16
Sezione 2: Obbligo di comunicazione delle autorità di vigilanza
Art. 16
1 Se ne hanno il sospetto fondato, la FINMA e la Commissione federale delle case
da gioco comunicano senza indugio all’Ufficio di comunicazione: a. la commissione di un reato a sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis b. la provenienza di origine criminale di beni patrimoniali; o c. la facoltà per un’organizzazione criminale di disporre di beni patrimoniali. 2 Tale obbligo sussiste soltanto nella misura in cui l’intermediario finanziario o l’or- ganismo di autodisciplina non ne abbiano già dato comunicazione.
Titolo prima dell’art. 17 Sezione 3: Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2
Art. 17 La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco concretizzano, per gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 ad esse sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 e ne stabiliscono le modalità di adempimento, sempreché un organismo di autodisciplina non regoli tali obblighi di diligenza e il loro adempimento.
72 RS 311.0
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari RU 2008
Titolo prima dell’art. 18 Sezione 3a: Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3
Art. 18, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, nonché 2 e 3 Compiti della FINMA
1 La FINMA ha i seguenti compiti nell’ambito della vigilanza sugli intermediari
finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3: 2 Può effettuare controlli sul posto. Può delegare i controlli a una società di audit ai sensi dell’articolo 19b. 3 Deve delegare i controlli sugli organismi di autodisciplina di avvocati e notai a una società di audit ai sensi dell’articolo 19b. Quest’ultima sottostà al segreto professio- nale come gli avvocati e i notai.
Art. 18a Elenco pubblico 1 La FINMA tiene un elenco degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 affiliati a un organizzazione di autodisciplina. Tale elenco è accessibile al pubblico in forma elettronica.
2 La FINMA rende accessibili tali dati mediante una procedura di richiamo.
Art. 19 Abrogato
Art. 19a Verifica 1 Gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 direttamente sotto- posti alla FINMA devono sottoporsi periodicamente alla verifica da parte di una società di audit abilitata. 2 La società di audit verifica l’osservanza degli obblighi in virtù della presente legge e ne allestisce un rapporto all’attenzione dell’intermediario finanziario sottoposto a verifica e della FINMA. 3 Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irre- golarità, la società di audit ne dà atto nel suo rapporto. 4 La FINMA può effettuare essa stessa la verifica al posto della società di audit.
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari RU 2008
Art. 19b Abilitazione delle società di audit È abilitato come società di audit chiunque: a. è abilitato come revisore ai sensi dell’articolo 5 o come impresa di revisione ai sensi dell’articolo 6 della legge del 16 dicembre 200573 sui revisori; e b. dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza necessarie per effettuare la verifica conformemente alla presente legge.
Art. 20 Conseguenze della revoca dell’autorizzazione La revoca, fondata sull’articolo 37 della legge del 22 giugno 200774 sulla vigilanza dei mercati finanziari, da parte della FINMA, dell’autorizzazione a un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 ad essa direttamente sottoposto, determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali.
Art. 21 e 22 Abrogati
Art. 24 cpv. 2 2 Gli organismi di autodisciplina dell’impresa «La Posta Svizzera» ai sensi della legge del 30 aprile 199775 sulle poste e delle Ferrovie federali svizzere ai sensi della legge federale del 20 marzo 199876 sulle Ferrovie federali svizzere devono essere indipendenti dalla direzione.
Art. 26 cpv. 2
2 Comunicano tali elenchi, come pure ogni loro modifica, alla FINMA.
Art. 27 Scambio di informazioni e obbligo di denuncia 1 Gli organismi di autodisciplina e la FINMA possono scambiarsi tutte le informa- zioni e i documenti necessari all’adempimento dei loro compiti.
2 Gli organismi di autodisciplina comunicano senza indugio alla FINMA:
a. le disdette di affiliazioni; b. le decisioni di diniego dell’affiliazione; c. le decisioni di esclusione e la relativa motivazione; d. l’avvio di procedimenti di sanzione che possono concludersi con l’esclu- sione.
73 RS 221.302 74 RS 956.1 75 RS 783.0 76 RS 742.31
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari RU 2008
3 Fanno rapporto almeno una volta all’anno alla FINMA sulla loro attività nell’am- bito della presente legge e le trasmettono un elenco delle decisioni di sanzione ema- nate durante il periodo oggetto del rapporto. 4 Se ne hanno il sospetto fondato, gli organismi di autodisciplina comunicano senza indugio all’Ufficio di comunicazione: a. la commissione di un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o b. la provenienza di origine criminale di beni patrimoniali; o c. la facoltà per un’organizzazione criminale di disporre di beni patrimoniali. 5 L’obbligo in virtù del capoverso 4 decade se un intermediario finanziario affiliato a un organismo di autodisciplina ne ha già dato comunicazione.
Art. 28 Revoca del riconoscimento
1 La FINMA non revoca il riconoscimento a un organismo di autodisciplina, fon-
dandosi sull’articolo 37 della legge del 22 giugno 200778 sulla vigilanza dei mercati finanziari, senza previa comminatoria. 2 In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, gli inter- mediari finanziari che gli sono affiliati sono sottoposti alla vigilanza diretta della FINMA. 3 Tali intermediari finanziari sottostanno all’obbligo di autorizzazione ai sensi del- l’articolo 14 se non si affiliano entro il termine di due mesi a un altro organismo di autodisciplina. 4 Gli avvocati e i notai che esercitano l’attività di intermediari finanziari devono affiliarsi entro due mesi a un altro organismo di autodisciplina se al loro attuale organismo di autodisciplina è stato revocato il riconoscimento.
Art. 29 cpv. 1 e 3
1 La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e l’Ufficio di comunica-
zione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all’applicazione della presente legge.
3 L’Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA e alla Commissione federale
delle case da gioco le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.
Art. 30 e 31 Abrogati
77 RS 311.0 78 RS 956.1
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari RU 2008
Art. 34 cpv. 2
2 Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA,
alla Commissione federale delle case da gioco, agli organismi di autodisciplina, all’Ufficio di comunicazione e all’autorità di perseguimento penale.
Art. 35 cpv. 2
2 Lo scambio di informazioni tra l’Ufficio di comunicazione e la FINMA, la Com-
missione federale delle case da gioco e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo (collegamento in linea).
Art. 36 Abrogato
Art. 37 Violazione dell’obbligo di comunicazione
1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola
l’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 9.
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.
3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.
Art. 38–40 Abrogati
Art. 41 Esecuzione La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco emanano, nel loro ambito di competenza, le disposizioni necessarie all’esecuzione della presente legge, sem- preché non siano contenute nel regolamento di autodisciplina.
18. Legge del 17 dicembre 200479 sulla sorveglianza degli assicuratori
Sostituzione di espressioni In tutta la legge l’espressione «autorità di sorveglianza» è sostituita con «FINMA» e le espressioni «ufficio di revisione» e «ufficio di revisione esterno» con «società di audit». Occorre per altro provvedere alle modifiche grammaticali connesse alla sostituzione di tali espressioni.
79 RS 961.01
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Art. 2 cpv. 3 3 Se circostanze particolari lo giustificano, l’Autorità federale di vigilanza sui mer- cati finanziari (FINMA) può esonerare dalla sorveglianza le imprese di assicura- zione la cui attività assicurativa è di esigua importanza economica o concerne solo una cerchia ristretta di assicurati.
Art. 6 cpv. 2 2 Se l’impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglome- rato assicurativo esteri, l’autorizzazione può essere subordinata all’esistenza di un’adeguata sorveglianza su base consolidata da parte di un’autorità estera di sorve- glianza dei mercati finanziari.
Art. 22 cpv. 2 e 3 2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’obiettivo, il contenuto e la documen- tazione della gestione dei rischi. 3 La FINMA disciplina il controllo dei rischi da parte dell’impresa di assicurazione.
Titolo prima dell’art. 27 Sezione 5: Verifica (audit)
Art. 27 cpv. 1, secondo periodo 1 … Essa nomina inoltre un ufficio di revisione interno indipendente dalla gestione (ispettorato).
Art. 28 Società di audit 1 L’impresa di assicurazione incarica una società di audit abilitata di controllare la sua gestione. 2 Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione relative alle esigenze poste alla società di audit. Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di ese- cuzione relative agli ambiti tecnici.
Art. 29 cpv. 2 e 4 Abrogati
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Art. 47 Diritto di controllo e obbligo di informare in caso di delega di funzioni
1 La FINMA può effettuare controlli in qualsiasi momento.
2 Se un’impresa di assicurazione delega funzioni essenziali ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all’obbligo di informazione e di comunica- zione ai sensi dell’articolo 29 della legge del 22 giugno 200780 sulla vigilanza dei mercati finanziari.
Art. 48 e 50 Abrogati
Art. 61 Revoca dell’autorizzazione 1 La FINMA può revocare l’autorizzazione a esercitare alcuni o tutti i rami assicura- tivi all’impresa di assicurazione che ha cessato l’attività da più di sei mesi.
2 La FINMA adotta, in caso di revoca dell’autorizzazione ai sensi della presente
legge o dell’articolo 37 della legge del 22 giugno 200781 sulla vigilanza dei mercati finanziari, tutti i provvedimenti necessari a tutelare gli interessi degli assicurati, segnatamente i provvedimenti di cui all’articolo 51. 3 L’impresa di assicurazione alla quale è stata revocata l’autorizzazione non può stipulare nuovi contratti di assicurazione; i contratti in vigore non possono essere prorogati e le coperture contrattuali non possono essere estese.
Art. 73 cpv. 2 2 Se altre autorità estere rivendicano nel contempo la sorveglianza integrale o par- ziale del conglomerato assicurativo, la FINMA, salvaguardando le sue competenze e tenendo conto di un’eventuale sorveglianza di gruppi, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l’oggetto della sorveglianza. Prima di pronunciarsi, essa consulta le imprese del conglomerato assicurativo che hanno sede in Svizzera.
Art. 80 Scambio di informazioni a livello nazionale La FINMA è autorizzata a trasmettere ad altre autorità svizzere di sorveglianza e alla Banca nazionale svizzera le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti.
Art. 81–83 Abrogati
80 RS 956.1 81 RS 956.1
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Art. 86 Contravvenzioni
1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
a. viola un obbligo secondo l’articolo 13; b. viola gli obblighi di notificazione secondo l’articolo 21; c. non presenta entro il termine legale il rapporto di gestione e il rapporto di sorveglianza di cui all’articolo 25; d. non costituisce le riserve tecniche prescritte dal diritto di sorveglianza o approvate nel singolo caso; e. viola uno degli obblighi di informare secondo l’articolo 45; f. viola le disposizioni dell’articolo 79c capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 195882 sulla circolazione stradale relative alla liquidazione dei sinistri nel settore dell’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.
3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.
Art. 87 Delitti 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente: a. conclude contratti d’assicurazione per conto di un’impresa di assicurazione non autorizzata a esercitare in Svizzera oppure agisce in veste d’inter- mediario per la conclusione di tali contratti; b. non sottopone per approvazione modifiche del piano d’esercizio secondo l’articolo 5 capoverso 1 o non notifica alla FINMA modifiche del piano d’esercizio secondo l’articolo 5 capoverso 2; c. ritira o grava beni del patrimonio vincolato di entità tale che l’importo legale non risulta più coperto; d. compie qualsiasi altro atto che diminuisca la sicurezza degli elementi del patrimonio vincolato.
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.
Art. 88 cpv. 1
1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge.
82 RS 741.01
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