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AS 2008 5269

AS 2008 5269

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 12 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L’allegato 4 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2008.

12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 916.01

2008-2215 5269

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2008

Allegato 4 (art. 10)

Elenco dei contingenti doganali e dei contingenti doganali parziali applicabili all’importazione di prodotti agricoli

N. 5

5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova

Numero del Prodotto Voce/i di tariffa Contingente contingente doganale doganale (tonnellate lorde) [1] [1] [1] [1]

09 Uova di volatili, in guscio 0407. 0010 33 735

09.1 Uova destinate al consumo 0407. 0010 16 428

09.2 Uova di trasformazione per 0407. 0010 17 307

l’industria alimentare

09.2.1 Uova di trasformazione per 0407. 0010 2 000

l’industria alimentare per il 20082 Possono essere importate soltanto uova di pollame domestico tenuto conforme- mente alle esigenze dell’allegato 1 tabella 9 dell’ordinanza del 23 aprile

20083 sulla protezione degli animali.

10 Prodotti di uova, essiccati 0408. 1110 977

3502. 1110

11 Altri prodotti di uova 0408. 1910 6 866

3502. 1910

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

2 valido dal 1° dic. 2008

3 RS 455.1

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