AS 2008 5271
AS 2008 5271
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Modifica del 12 novembre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari è modificata come segue:
Art. 31
1 Il servizio di omologazione può omologare prodotti fitosanitari in deroga alle
disposizioni delle sezioni 2–5 per un uso limitato e controllato, ove tale misura sembri necessaria a causa di un pericolo fitosanitario che non può essere contenuto in nessun altro modo. 2 Può omologare prodotti fitosanitari se, in base a fatti e dati generalmente cono- sciuti, ritiene che essi adempiano i requisiti di cui all’articolo 10 capoverso 1 let- tera b numeri 1–5 e, qualora si tratti di organismi, lettera d. 3 I prodotti fitosanitari che sono o contengono organismi geneticamente modificati non possono essere omologati in virtù del capoverso 1. 4 Il servizio di omologazione pronuncia una decisione generale che viene pubblicata nel Foglio federale.
5 L’omologazione è rilasciata al massimo per un anno. Può essere rinnovata.
6 Il servizio di omologazione informa le autorità esecutive cantonali sull’omologa- zione per far fronte a situazioni d’eccezione.
1 RS 916.161
2008-2115 5271
Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2008
II La presente modifica entra in vigore il 15 dicembre 2008.
12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova