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AS 2008 5273

AS 2008 5273

Ordinanza del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 31 ottobre 2008

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del 16 maggio 20071 sui controlli OITE è modificata come segue:

Art. 5 Controllo da parte del servizio veterinario di confine L’obbligo di controllo da parte del servizio veterinario di confine per le partite provenienti da Paesi terzi e importate per via aerea è disciplinato dalla decisione della Commissione 2007/275/CE del 17 aprile 20072 relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE.

Art. 7 Abrogato

II L’allegato 2 è abrogato.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

31 ottobre 2008 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

1 RS 916.443.106

2 GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

2008-2343 5273

Ordinanza sui controlli OITE RU 2008

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