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AS 2008 5363

Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari

Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA)

del 15 ottobre 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 38a capoverso 3 della legge del 25 giugno 19301 sulle obbligazioni fondiarie (LOF); visti gli articoli 127 capoverso 2, 128 capoverso 2 e 152 capoverso 1 della legge del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol); visti gli articoli 18 capoverso 3 e 56 della legge dell’8 novembre 19343 sulle banche (LB); visti gli articoli 17 e 45 della legge del 24 marzo 19954 sulle borse (LBVM); visto l’articolo 55 della legge del 22 giugno 20075 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA); visti gli articoli 28 capoverso 2 e 88 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 20046 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza concretizza: a. le condizioni di abilitazione in virtù di leggi speciali che devono adempiere le società di audit e gli auditor responsabili; b. la vigilanza che l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) esercita sulle società di audit in virtù di leggi speciali; c. il coordinamento tra la FINMA e l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori; d. l’audit degli assoggettati alla vigilanza di cui all’articolo 1 capoverso 1 lette- re a, c–e e g LFINMA.

RS 956.161

2008-0542 5363

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Sezione 2: Abilitazione

Art. 2 Principi 1 Chiunque intende effettuare audit secondo una o più leggi sui mercati finanziari di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a, c–e e g LFINMA necessita di un’abilitazione della FINMA. 2 L’abilitazione deve precisare in quale settore di vigilanza il richiedente è autoriz- zato a effettuare audit. 3 Ogni abilitazione autorizza altresì a verificare, nel settore di vigilanza pertinente, il rispetto delle disposizioni della legge del 10 ottobre 19977 sul riciclaggio di denaro.

Art. 3 Società di audit

1 Le società di audit sono abilitate se:

a. adempiono le condizioni di abilitazione di cui all’articolo 26 capoversi 1 e 3 LFINMA; b. i loro organi direttivi garantiscono un’attività di audit seria e accurata; c. dispongono di sufficienti mandati di assoggettati alla vigilanza; e d. dispongono di almeno due auditor responsabili. 2 Una succursale iscritta nel registro di commercio di una società di audit con sede all’estero deve avere un’organizzazione adeguata e disporre del personale e delle risorse finanziarie necessari per adempiere costantemente le condizioni di abilita- zione.

Art. 4 Auditor responsabili Gli auditor responsabili sono abilitati se: a. adempiono le condizioni di abilitazione di cui all’articolo 26 capoversi 2 e 3 LFINMA; b. garantiscono lo svolgimento di un’attività di audit seria e accurata; c. dispongono di un’esperienza adeguata nell’ambito dell’audit secondo la per- tinente legge sui mercati finanziari; e d. il loro rapporto di lavoro con una società di audit abilitata dura da almeno sei mesi.

Art. 5 Condizioni di abilitazione agevolate per gli audit secondo la LICol 1 Le società di audit che intendono effettuare l’audit di gerenti patrimoniali di inve- stimenti collettivi di capitale (art. 126 cpv. 1 lett. e LICol) e di rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 126 cpv. 1 lett. f LICol) sono abilitate se:

7 RS 955.0

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a. adempiono i requisiti per esercitare la funzione di periti revisori secondo l’articolo 6 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 20058 sui revisori; b. hanno un’organizzazione sufficiente per l’audit di gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale; e c. dispongono di almeno due auditor responsabili.

2 Gli auditor responsabili sono abilitati se:

a. adempiono i requisiti per esercitare la funzione di periti revisori secondo l’articolo 4 della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori; e b. dispongono di un’esperienza adeguata nell’audit di gerenti patrimoniali (art. 126 cpv. 1 lett. e LICol) o di intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 19979 sul riciclaggio di denaro che operano nell’ambito della gestione patrimoniale o della consulenza negli investimenti o che possono provare in altro modo di avere buone conoscenze nel settore dell’audit e della gestione patrimoniale.

Art. 6 Società di audit che apportano la prova secondo l’articolo 2 capoverso 3 lettera c LICol La società di audit incaricata di provare che le società di investimento adempiono le condizioni di cui all’articolo 2 capoverso 3 LICol deve essere un’impresa di revisio- ne abilitata conformemente all’articolo 6 capoverso 1 della legge del 16 dicembre

200510 sui revisori.

Art. 7 Società di audit di un gruppo o un conglomerato 1 Le imprese che fanno parte di un gruppo finanziario o assicurativo o di un conglo- merato finanziario o assicurativo assoggettato alla vigilanza della FINMA devono incaricare la stessa società di audit delle altre imprese di questo gruppo o conglome- rato o una società appartenente alla stessa rete di audit.

2 In casi motivati, la FINMA può concedere eccezioni.

Art. 8 Documentazione e conservazione Le società di audit devono rispettare le disposizioni relative alla documentazione e alla conservazione di cui all’articolo 730c del Codice delle obbligazioni11, a pre- scindere dal fatto che gli assoggettati alla vigilanza siano società anonime secondo l’articolo 620 del Codice delle obbligazioni.

8 RS 221.302 9 RS 955.0 10 RS 221.302 11 RS 220

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Art. 9 Indipendenza 1 In occasione dell’audit degli assoggettati alla vigilanza, le società di audit devono rispettare le disposizioni di indipendenza di cui all’articolo 11 della legge del 16 dicembre 200512 sui revisori. 2 Non è segnatamente compatibile con queste disposizioni l’attività della società di audit se la medesima è attuaria responsabile o organo di revisione interno della compagnia d’assicurazione oggetto dell’audit.

Sezione 3: Vigilanza e coordinamento con l’Autorità di sorveglianza dei revisori

Art. 10 Vigilanza delle società di audit Nell’ambito della vigilanza delle società di audit, la FINMA può in particolare effettuare controlli di qualità e accompagnare le società di audit nelle loro attività di verifica presso gli assoggettati.

Art. 11 Coordinamento con l’Autorità di sorveglianza dei revisori 1 La FINMA esercita la sua vigilanza a complemento dell’attività dell’Autorità di sorveglianza dei revisori. 2 La FINMA e l’Autorità di sorveglianza dei revisori determinano di comune intesa quali sono i documenti periodicamente richiesti che ognuna di esse è incaricata di procurarsi e se li trasmettono reciprocamente. 3 Possono concedersi reciprocamente l’accesso elettronico alle domande di abilita- zione, ai documenti corrispondenti e agli altri atti, sempre che l’adempimento dei loro compiti lo richieda.

Sezione 4: Audit

Art. 12 Norme di audit 1 In occasione dell’audit degli assoggettati alla vigilanza, le società di audit devono attenersi alle norme di audit riconosciute dall’Autorità di sorveglianza dei revisori.

2 Oltre a tali norme, la FINMA può dichiarare vincolanti norme riconosciute a

livello nazionale e internazionale. Se tali norme sono inesistenti o inadeguate, essa può emanare norme proprie oppure modificare o completare quelle esistenti.

Art. 13 Direzione dell’audit Le società di audit devono affidare la direzione dell’audit ad auditor responsabili. Questo compito non può essere delegato a terzi.

12 RS 221.302

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Art. 14 Indennità 1 Gli assoggettati alla vigilanza sono tenuti a versare un anticipo delle spese alle società di audit su richiesta di queste ultime. 2 È vietato concludere un accordo che prevede un’indennità forfetaria o una durata determinata.

Art. 15 Revisione ordinaria L’audit dei conti deve avvenire secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni13.

Art. 16 Oggetto dell’audit dei conti L’audit dei conti ha per oggetto i conti annuali e, per quanto sia previsto, i conti del gruppo, nonché i documenti che vi fanno riferimento, i quali devono essere forniti in conformità con la legislazione sulla vigilanza.

Art. 17 Oggetto dell’audit prudenziale

1 La FINMA determina ciò che le società di audit devono verificare ogni anno

nell’ambito dell’audit prudenziale. Oltre a questi oggetti che sottostanno obbligato- riamente all'audit, può fissare ogni anno oggetti supplementari. 2 Le società di audit determinano priorità supplementari per l’audit prudenziale.

3 La pianificazione dell’audit prudenziale, la sua esecuzione e la fissazione delle priorità devono basarsi sui rischi incorsi dagli assoggettati alla vigilanza.

Art. 18 Attestato di audit Le società di audit devono indicare nel loro rapporto se: a. i conti annuali e altri eventuali conti sono conformi alle disposizioni appli- cabili; e b. sono rispettate le disposizioni della legislazione sulla vigilanza.

Art. 19 Coordinamento tra la società di audit e la revisione interna 1 La revisione interna deve sottoporre per tempo i suoi rapporti alla società di audit.

2 La società di audit ha il diritto di consultare i documenti di lavoro della revisione interna, di cui tiene conto nell’ambito del suo audit. A sua volta, la società di audit mette i suoi rapporti a disposizione della revisione interna.

Art. 20 Modalità relative ai rapporti e all’esecuzione dell’audit La FINMA disciplina le modalità concernenti la forma, il contenuto, la frequenza, i termini e i destinatari del rapporto, nonché l’esecuzione dell’audit.

13 RS 220

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Art. 21 Rapporto all’organo di revisione secondo il codice delle obbligazioni Se la società di audit non è allo stesso tempo organo di revisione secondo il Codice delle obbligazioni14, deve presentare un rapporto sul risultato del suo audit anche all’organo di revisione.

Sezione 5: Disposizioni complementari per l’audit secondo la LICol

Art. 22 Audit della banca depositaria 1 La società di audit della banca depositaria controlla che quest’ultima rispetti la legislazione sulla vigilanza e le disposizioni contrattuali. 2 Se la società di audit della banca depositaria constata un’infrazione alla legislazio- ne sulla vigilanza o alle disposizioni contrattuali oppure altre irregolarità, ne riferi- sce alla FINMA e alla società di audit della direzione del fondo o della società d’investimento a capitale variabile (SICAV).

Art. 23 Rapporti di audit 1 La società di audit della banca depositaria deve indicare in un rapporto di audit separato se quest’ultima rispetta la legislazione sulla vigilanza e le disposizioni contrattuali. 2 Deve inoltre includere le sue eventuali contestazioni nel rapporto di audit secondo l’articolo 27 capoverso 1 LFINMA della banca depositaria. 3 Deve presentare il rapporto di audit di cui al capoverso 1 ai seguenti destinatari:

a. alla direzione del fondo o alla SICAV; b. alla FINMA; c. alla società di audit della direzione del fondo o della SICAV.

4 La società di audit della direzione del fondo o della SICAV deve tener conto,

nell’ambito dei suoi audit, dei risultati del rapporto di audit della banca depositaria. 5 Può chiedere alla società di audit della banca depositaria le informazioni supple- mentari di cui necessita per l’esecuzione dei suoi compiti.

Art. 24 Cooperazione delle società di audit Le società di audit di assoggettate alla vigilanza che cooperano ai sensi dell’arti- colo 31 LICol sono anch’esse tenute a cooperare strettamente.

14 RS 220

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Sezione 6: Disposizioni speciali per l’audit delle borse

Art. 25 1 La borsa incarica una società di audit di controllare ogni anno se rispetta gli obbli- ghi derivanti dalla LBVM, dall’ordinanza del 2 dicembre 199615 sulle borse e dai propri regolamenti.

2 Gli articoli 12–21 si applicano per analogia.

3 La società di audit coordina i suoi audit con l’organo di vigilanza e gli consegna il rapporto di audit.

Sezione 7: Disposizioni speciali per l’audit delle imprese di assicurazione

Art. 26 1 Gli audit delle imprese di assicurazione sono disciplinati dagli articoli 29 e 30 LSA e dagli articoli 12–15, 20 e 21 della presente ordinanza. 2 Le società di audit e l’organo di revisione interno delle imprese di assicurazione coordinano le loro attività di audit.

Sezione 8: Modifica del diritto vigente

Art. 27 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato annesso.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 28 Disposizioni transitorie 1 Le società di audit e gli auditor responsabili riconosciuti dalla Commissione fede- rale delle banche o dall’Ufficio federale delle assicurazioni private prima dell’entrata in vigore della LFINMA sono considerati abilitati. 2 Le società di audit e gli auditor responsabili che non dispongono dell’abilitazione dell’Autorità di sorveglianza dei revisori hanno sei mesi, a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza, per procurarsi tale abilitazione e fornire alla FINMA la prova corrispondente.

3 La presente ordinanza si applica ai conti chiusi il 31 dicembre 2009. Il primo

esercizio chiuso dopo questa data è determinante quando la data di chiusura è suc- cessiva al 31 dicembre 2009.

15 RS 954.11

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4 La presente ordinanza si applica agli audit prudenziali effettuati a partire dal 1° ottobre 2009.

Art. 29 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

15 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (art. 27) Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 199816 sull’organizzazione del Governo e

dell’Amministrazione

Allegato

Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale L’Amministrazione federale consta delle seguenti unità amministrative:

Dipartimento federale delle finanze Eidgenössisches Finanzdepartement Département fédéral des finances Departament federal da finanzas

1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:

abrogare Bundesamt für Privatversicherungen Office fédéral des assurances privées Ufficio federale delle assicurazioni private Uffizi federal d’assicuranzas privatas

2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata:

abrogare: Eidgenössische Bankenkommission Commission fédérale des banques Commissione federale delle banche Cumissiun federala da bancas sostituire con: Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Autorità federale vigilanza sui mercati finanziari Autoritad federala per la surveglianza dals martgads da finanzas

16 RS 172.010.1

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2. Ordinanza dell’11 dicembre 200017 sull’organizzazione del

Dipartimento federale delle finanze

Art. 1 cpv. 1 lett. e nonché 2 lett. c 1 Il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento) è attivo nei seguenti settori:

e. politica della piazza finanziaria.

2 Al Dipartimento sono aggregati a livello amministrativo:

c. l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

Art. 2 cpv. 3 lett. g

3 In particolare il Dipartimento persegue gli obiettivi seguenti:

g. politica della piazza finanziaria: contribuire a mantenere la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera.

Art. 5 Delega di competenze Le unità amministrative del Dipartimento menzionate nel capitolo 2 hanno, nel loro settore di competenze, facoltà di ricorrere al Tribunale federale.

Art. 9 cpv. 1 lett. f e 2 lett. d

1 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) persegue i seguenti obiettivi:

f. elabora le basi della politica della piazza finanziaria. 2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFF svolge in particolare le seguenti funzioni: d. elabora le leggi e le ordinanze del Consiglio federale nell'ambito della legi- slazione sui mercati finanziari.

Art. 10 cpv. 1 lett. c

1 L’AFF adempie i seguenti compiti speciali:

c. assicura i contatti della Confederazione con la Banca nazionale svizzera, nonché con l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

Sezione 9 (art. 24a e 24b) Abrogata

17 RS 172.215.1

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Titolo prima dell’articolo 30 Sezione 3: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Art. 30 1 L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari è l’autorità che vigila sui mercati finanziari. 2 Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disci- plinati nella legge del 22 giugno 200718 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

3. Ordinanza del 19 dicembre 200319 sulla retribuzione dei quadri

Ingresso visti gli articoli 6a e 15 capoverso 6 della legge del 24 marzo 200020 sul personale della Confederazione (LPers); visti gli articoli 4 capoverso 5 e 8 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 199521 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI); visti gli articoli 6 capoverso 4 e 9 capoverso 2 della legge federale del 22 giugno

200722 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN);

visti gli articoli 71 capoverso 2 e 75 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici (LATer); visto l’articolo 63 capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 marzo 198124 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF); visti gli articoli 24 capoverso 5 e 27 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 200525 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni; visti gli articoli 9 capoverso 3 e 13 capoverso 3 della legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,

Art. 1 lett. f e g La presente ordinanza si applica: f. all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare; g. all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

18 RS 956.1; RU 2008 5207 19 RS 172.220.12 20 RS 172.220.1 21 RS 172.010.31 22 RS 732.2 23 RS 812.21 24 RS 832.20 25 RS 946.10 26 RS 956.1; RU 2008 5207

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4. Ordinanza del 23 gennaio 193127 sull’emissione di obbligazioni

fondiarie

Art. 11 cpv. 6 Abrogato

Art. 21 1 Le centrali delle obbligazioni fondiarie allestiscono per ogni esercizio un rapporto di gestione. Quest’ultimo consta dei conti annuali e del rapporto annuale. 2 I conti annuali sono composti dal conto economico, dal bilancio e dall’allegato. Quest’ultimo deve indicare in particolare se la scadenza dei mutui coincide con quella delle obbligazioni fondiarie. 3 Il rapporto annuale espone l’andamento degli affari, nonché la situazione economi- ca e finanziaria della società. 4 L’attestato della società di audit deve essere riprodotto nel rapporto di gestione.

5. Ordinanza del 22 agosto 200728 sui revisori

Art. 16 Abrogato

Art. 21 cpv. 3 lett. b–d

3 La comunicazione contiene:

b. il numero di registrazione personale della persona o il numero del registro di commercio dell’impresa; c. il tipo e la base legale dell’abilitazione; e d. la data dell’abilitazione.

Art. 28 cpv. 1 1 Nel fornire servizi di revisione a società con azioni quotate in borsa, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono rispettare gli standard di revisione.

27 RS 211.423.41 28 RS 221.302.3

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6. Ordinanza del 22 novembre 200629 sugli investimenti collettivi

Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza sono sostituite le espressioni «autorità di vigilanza» con il termine «FINMA», «ufficio di revisione» con l’espressione «società di audit» e «rapporto di revisione» con «rapporto di audit».

Art. 4 cpv. 3 3 Gli intermediari finanziari di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge concretizzano i requisiti posti al prospetto semplificato in un regolamento autonomo. Quest’ultimo sottostà all’approvazione dell’Autorità federale di vigilanza sui merca- ti finanziari (FINMA).

Art. 15 cpv. 4 lett. a 4 I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri comunicano inoltre:

a. le misure adottate da un’autorità estera di vigilanza nei confronti degli inve- stimenti collettivi di capitale, segnatamente il ritiro dell’approvazione;

Art. 63 cpv. 5 5 La disposizione sulle decisioni importanti dell’assemblea generale di una società anonima (art. 704 CO) non trova applicazione.

Art. 129 Procedura semplificata e accelerata (art. 120 cpv. 3 LICol)

La FINMA può prevedere, nel singolo caso, una procedura d’approvazione sempli- ficata e accelerata per investimenti collettivi esteri, sempre che simili investimenti siano già stati approvati da un’autorità di vigilanza estera e che il diritto di reciproci- tà sia garantito.

Titolo prima dell’art. 134

Titolo quinto: Vigilanza

Capitolo 1 (art. 134–139) Abrogato

Titolo prima dell’art. 140 Abrogato

29 RS 951.311

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Art. 140 Abrogato

Allegato 2 n. 5.2 Il prospetto semplificato contiene le seguenti informazioni:

5.2 autorità di vigilanza competente;

7. Ordinanza del 17 maggio 197230 sulle banche

Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza sono sostituire le espressioni «Commissione federale delle banche» e «Commissione delle banche» con il termine «FINMA», il termine «revi- sione» con «audit» e l’espressione «ufficio di revisione» con «società di audit».

Art. 1 e 2 Abrogati

Art. 4 cpv. 1 1 Il capitale minimo interamente liberato, prescritto dall’articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge, deve ammontare ad almeno 10 milioni di franchi. Se la fonda- zione avviene mediante apporti in natura, una società di revisione abilitata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) verifica il valore degli attivi e la somma dei passivi; parimenti avviene in caso di trasformazione di un’impresa in una banca.

Art. 9 cpv. 3 e 4 3 La documentazione interna della banca relativa a decisioni e sorveglianza degli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull’attività. 4 La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione (ispettorato). In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall’obbligo di istituire un organo di revisione interno.

Sezioni 9 e 12–14 (art. 30 e 35–54) Abrogate

30 RS 952.02

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Art. 62 Abrogato

8. Ordinanza del 29 settembre 200631 sui fondi propri

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza è sostituita l’espressione «autorità di vigilanza» con «FINMA».

Art. 54 Posizioni in valuta locale nei confronti degli Stati centrali e delle banche centrali Se l’autorità di vigilanza di un Paese diverso dalla Svizzera prevede, per le posizioni in valuta locale nei confronti dello Stato centrale o della banca centrale di tale Paese, una ponderazione del rischio inferiore a quella dell’articolo 53 capoverso 1, le banche possono ponderare in modo analogo simili posizioni, sempreché queste siano rifinanziate in valuta locale di detto Paese e la vigilanza sulle banche in detto Paese sia adeguata. La ponderazione per analogia si applica alla quota di questa posizione rifinanziata in valuta locale.

9. Ordinanza del 2 dicembre 199632 sulle borse

Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza sono sostituite le espressioni «Commissione federale delle banche» e «Commissione delle banche» con «FINMA», «revisione esterna» e «orga- no di revisione» con «società di audit» e «rapporto di revisione» con «rapporto di audit».

Art. 1 lett. f La presente ordinanza contiene: f. condizioni di autorizzazione per i commercianti svizzeri di valori mobiliari, comprese le disposizioni sulle direzioni, i fondi propri, la ripartizione dei rischi e il rendiconto (art. 17–29);

Art. 8 cpv. 3 3 La nomina del capo è sottoposta all’approvazione dell’Autorità federale di vigilan- za sui mercati finanziari (FINMA).

31 RS 952.03 32 RS 954.11

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Art. 10 Abrogato

Art. 17 cpv. 1 lett. c 1 Il commerciante presenta una richiesta di autorizzazione alla FINMA. Questa deve contenere tutte le indicazioni necessarie, in particolare informazioni su: c. il sistema di controllo interno (art. 20);

Art. 20 Sistema di controllo interno

1 Il commerciante provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno.

2 In particolare affida a un servizio indipendente dalla direzione la revisione interna (organo di revisione interno o ispettorato). Quest’ultimo verifica anche l’osservanza dell’obbligo di informazione, di diligenza e di lealtà ai sensi dell’articolo 11 della legge.

3 In singoli casi fondati la FINMA può esonerare il commerciante dall’obbligo di

istituire un organo di revisione interno.

Art. 23 cpv. 3 lett. b 3 Sono collaboratori responsabili del commerciante ai sensi dell’articolo 10 capover- so 2 lettera d della legge: b. il capo dell’organo di revisione interno.

Art. 26 Contratti di pegno (art. 11a LBVM)

Per i contratti di pegno si applica l’articolo 33 dell’ordinanza del 17 maggio 197233 sulle banche.

Art. 29a cpv. 2 2 Nell’ambito della sua attività di verifica, la società di audit esamina se sono pre- senti le liquidità supplementari necessarie e indica il risultato di tale esame nel suo rapporto di audit.

Capitolo 3, sezione 4 (art. 30–37) Abrogato

Art. 47 e 58 Abrogati

33 RS 952.02

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10. Ordinanza del 25 agosto 200434 sull’Ufficio di comunicazione in

materia di riciclaggio di denaro

Art. 1 cpv. 2 lett. a

2 Per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio di comunicazione:

a. riceve ed esamina le comunicazioni e le denunce degli intermediari finanzia- ri, degli organismi di autodisciplina, dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e della Commissione federale delle case da gio- co;

Art. 2 Provenienza dei dati L’Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le denunce: a. di intermediari secondo l’articolo 9 LRD; b. di organismi di autodisciplina secondo l’articolo 27 capoverso 4 LRD; c. della FINMA secondo l’articolo 16 capoverso 1 LRD; d. della Commissione federale delle case da gioco secondo l’articolo 16 capo- verso 1 LRD; e. secondo l’articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale35 (CP).

Art. 3 cpv. 1 lett. b

1 Le comunicazioni e le denunce indicano almeno:

b. le autorità di cui all’articolo 12 LRD che esercitano il controllo sull'interme- diario finanziario;

Art. 7 cpv. 1 lett. d

1 L’Ufficio di comunicazione può ottenere dalle autorità e dagli uffici di cui

all’articolo 4 capoverso 1 LUC e all’articolo 29 capoverso 1 LRD tutte le informa- zioni necessarie all’adempimento dei suoi compiti legali. L’Ufficio di comunica- zione può verificare, segnatamente, se: d. l’intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione o la denuncia è sottoposto alla FINMA o alla Commissione federale delle case da gioco.

Art. 10 Informazione

1 L’Ufficio di comunicazione può informare:

a. gli intermediari finanziari: sui passi intrapresi se ha avviato le denunce di cui all’articolo 2 lettera a;

34 RS 955.23 35 RS 311.0

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Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari RU 2008

b. gli organismi di autoregolazione: sui passi intrapresi se ha avviato le denun- ce di cui all’articolo 2 lettera b; c. la FINMA: sui passi intrapresi se ha avviato le denunce di cui all’articolo 2 lettera c; d. la Commissione federale delle case da gioco: sui passi intrapresi se ha avvia- to le denunce di cui all’articolo 2 lettera d. 2 Se constata che un intermediario finanziario non ha osservato i suoi obblighi di diligenza o i suoi obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro, l’Ufficio di comunicazione può, conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LRD, trasmettere spontaneamente all’autorità di vigilanza competente le seguenti informazioni: a. il nome dell’intermediario finanziario che ha effettuato la comunicazione; b. la data della comunicazione; c. l’importo dei valori patrimoniali interessati; d. la natura e il genere della violazione degli obblighi; e. l’autorità di perseguimento penale adita. 3 L’Ufficio di comunicazione può informare la competente autorità di perseguimento penale adita.

Art. 12 cpv. 1 lett. c e d 1 Sempre che siano necessarie all’adempimento dei compiti legali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, l’Ufficio di comunicazione tratta le domande provenienti da: c. la FINMA; d. la Commissione federale delle case da gioco.

Art. 14 lett. e L’Ufficio di comunicazione utilizza il sistema d’informazione GEWA per: e. collaborare con la FINMA e la Commissione federale delle case da gioco.

Art. 20 cpv. 1

1 Hanno accesso al GEWA mediante una procedura di richiamo on line:

a. le autorità federali e cantonali di polizia e di perseguimento penale, i cui compiti legali consistono nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la crimi- nalità organizzata e il finanziamento del terrorismo nel quadro delle loro inchieste preliminari e delle loro inchieste giudiziarie; b. il Servizio di analisi e prevenzione dell’Ufficio federale di polizia, per elabo- rare analisi relative al riciclaggio di denaro, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;

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Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari RU 2008

c. la FINMA, per controllare il rispetto degli obblighi di diligenza e degli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro da parte degli interme- diari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere a-d e capoverso 3 LRD; d. la Commissione federale delle case da gioco, per controllare il rispetto degli obblighi di diligenza e degli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro da parte degli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capo- verso 2 lettera e LRD; e. l’Incaricato della protezione dei dati dell’Ufficio federale di polizia, per adempiere le sue funzioni di controllo; f. il responsabile del progetto e le persone addette alla gestione del sistema, per le modifiche e gli adeguamenti del sistema.

L’allegato 2 alla presente ordinanza è modificato conformemente al testo annesso.

11. Ordinanza del 9 novembre 200536 sulla sorveglianza

Sostituzioni di espressioni In tutta l’ordinanza sono sostituite le espressioni «autorità di sorveglianza» con «FINMA» e «ufficio di revisione esterno» con «società di audit».

Art. 2 cpv. 2 2 Se la struttura dei rischi è complessa o se i rischi finanziari sono elevati, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può dichiarare applicabili nel singolo caso gli articoli 41–53.

Art. 20 cpv. 1 1 Imprese di assicurazione estere che dalla Svizzera esercitano l’attività esclusiva- mente all’estero devono provare che sono autorizzate a esercitare l’attività assicura- tiva nel proprio Stato di sede e che l’autorità di sorveglianza dello Stato di sede è d’accordo con l’istituzione di una succursale in Svizzera.

Art. 81 cpv. 1 1 Il patrimonio vincolato per la quota di risparmio dei contratti assicurativi dei rami assicurativi A2.1, A2.2 e A2.3 può essere costituito solo con quote di investimenti collettivi di capitale aperti che rientrano nella legge federale del 23 giugno 200637 sugli investimenti collettivi di capitale.

36 RS 961.011 37 RS 951.31

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Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari RU 2008

Capitolo 5 (art. 112-116) Abrogato

Titolo nono, capitolo 1 (art. 207 e 208) Abrogato

Titolo decimo (art. 215) Abrogato

Art. 216 cpv. 1 e 2, 4 lett. a–c ed e–h, 5, 7–9,11–15 Abrogati

Articolo 216a Abrogato

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Allegato all’ordinanza sull’Ufficio di comunicazione (allegato, n. 10)

Allegato 2 (art. 20 cpv. 2)

Diritti d’accesso al GEWA G = Get (visualizzare i dati) A = Add (visualizzare, introdurre, elaborare dati e cancellare i dati introdotti dall’unità amministrativa)

Campo di dati Confederazione Cantoni

FEDPOL FEDPOL FEDPOL FEDPOL MPC UGI FINMA CFCG CSI MP Can. UGI POCA MROS PGF SAP CPD DFGP Can.

A. Gestione delle comunicazioni e delle denunce Sottocategoria «intermediario finan- ziario» Numero di riferimento A – – G – – – – G – – – Sottocategoria «dati di base» Numero della comunicazione o della G – – G – – – – G – – – denuncia (numerazione progressiva) Data della comunicazione A – – G – – G G G – – – Data della registrazione A – – G – – – – G – – – Genere di comunicazione A – – G – – – – G – – – Modo di trasmissione A – – G – – – – G – – – Cantone A – – G – – – – G – – – Stato dell’affare A – – G – – – – G – – –

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Campo di dati Confederazione Cantoni

FEDPOL FEDPOL FEDPOL FEDPOL MPC UGI FINMA CFCG CSI MP Can. UGI POCA MROS PGF SAP CPD DFGP Can.

Categoria A – – G – – – – G – – – Motivo del sospetto A – – G – – – – G – – – Data dello stato dell’affare A – – G – – – – G – – – Data della decisione A – – G – – – – G – – – Fatti A – – G – – – – G – – – Motivazione A – – G – – – – G – – – Misure A – – G – – – – G – – – Decisione MROS A – – G – – – – G – – – Sottocategoria «gestione dell’importo totale» Importo A – – G – – G G G – – – Valuta A – – G – – G G G – – – Numero del conto A – – G – – – – G – – – Tipo di beni A – – G – – – – G – – – Osservazioni A – – G – – – – G – – – Importo totale in franchi svizzeri A – – G – – G G G – – – Importo confiscato in franchi svizzeri A – – G – – – – G – – – Sottocategoria «persone coinvolte» Ruolo A – – G – – – – G – – – Compiti A – – G – – – – G – – – Data A – – G – – – – G – – – Osservazioni A – – G – – – – G – – –

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Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari RU 2008

Campo di dati Confederazione Cantoni

FEDPOL FEDPOL FEDPOL FEDPOL MPC UGI FINMA CFCG CSI MP Can. UGI POCA MROS PGF SAP CPD DFGP Can.

Sottocategoria «autorità di perseguimento penale competente» Abbreviazione A – – G – – – – G – – – Cantone A – – G – – – – G – – – Designazione A – – G – – – – G – – – Indirizzo A – – G – – – – G – – – NPA e località A – – G – – – – G – – – Lingua di corrispondenza A – – G – – – – G – – – Sottocategoria «decisione delle autorità di perseguimento penale» Data A – – G – – – – G – – – Tipo di decisione A – – G – – – – G – – – Testo A – – G – – – – G – – –

B. Gestione di altri casi Numero del caso G – – G – – – – G – – – (numerazione progressiva) Data di ricevimento A – – G – – – – G – – – Data di registrazione A – – G – – – – G – – – Categoria A – – G – – – – G – – – Paese A – – G – – – – G – – – Cantone A – – G – – – – G – – – Riferimento A – – G – – – – G – – – Osservazioni A – – G – – – – G – – –

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Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari RU 2008

Campo di dati Confederazione Cantoni

FEDPOL FEDPOL FEDPOL FEDPOL MPC UGI FINMA CFCG CSI MP Can. UGI POCA MROS PGF SAP CPD DFGP Can.

C. Gestione delle persone Sottocategoria principale «gestione delle persone» (persone fisiche) Numero della persona G – – G – – – – G – – – (numerazione progressiva) Cognome A G G G G G – – G G G G Nome A G G G G G – – G G G G Data di nascita A G G G G G – – G G G G Sesso A G G G G G – – G G G G Luogo di nascita A G G G G G – – G G G G Nazionalità A G G G G G – – G G G G Professione A G G G G G – – G G G G Indirizzo A G G G G G – – G G G G Numero postale e località in Svizzera A G G G G G – – G G G G Numero postale e località all’estero A G G G G G – – G G G G Paese A G G G G G – – G G G G Telefono A G G G G G – – G G G G Fax A G G G G G – – G G G G Indirizzo e-mail A G G G G G – – G G G G Osservazioni A – – G – – – – G – – –

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Campo di dati Confederazione Cantoni

FEDPOL FEDPOL FEDPOL FEDPOL MPC UGI FINMA CFCG CSI MP Can. UGI POCA MROS PGF SAP CPD DFGP Can.

Sottocategoria secondaria «gestione delle persone» (falsa identità delle persone fisiche Cognome A G G G G G G G G G Nome A G G G G G G G G G Data di nascita A G G G G G G G G G Sottocategoria «gestione delle persone» (persone giuridiche) Numero della persona G – – G – – – – G – – – (numerazione progressiva) Cognome A G G G G G – – G G G G Settore A G G G G G – – G G G G Indirizzo A G G G G G – – G G G G Numero postale e località in Svizzera A G G G G G – – G G G G Numero postale e località all’estero A G G G G G – – G G G G Paese A G G G G G – – G G G G Telefono A G G G G G – – G G G G Fax A G G G G G – – G G G G Indirizzo e-mail A G G G G G – – G G G G Osservazioni A – – G – – – – G – – – Sottocategoria «gestione delle persone» (legami tra persone) Ruolo A – – G – – – – G – – – Osservazioni A – – G – – – – G – – –

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Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari RU 2008

Campo di dati Confederazione Cantoni

FEDPOL FEDPOL FEDPOL FEDPOL MPC UGI FINMA CFCG CSI MP Can. UGI POCA MROS PGF SAP CPD DFGP Can.

D. Gestione degli intermediari finanziari Numero dell’intermediario G – – G – – – – G – – – (numerazione progressiva) Impresa A – – G – – G G G – – – Categoria A – – G – – G G G – – – Lingua di corrispondenza A – – G – – G G G – – – Numero di licenza A – – G – – – – G – – – Via A – – G – – G G G – – – Numero postale e località A – – G – – G G G – – – Cantone A – – G – – G G G – – – Interlocutore A – – G – – G G G – – – Telefono A – – G – – G G G – – – Fax A – – G – – G G G – – – Indirizzo e-mail A – – G – – G G G – – – Osservazioni A – – G – – – – G – – –

E. Gestione delle operazioni Cognome A – – G – – – – G – – – Osservazioni A – – G – – – – G – – –

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Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari RU 2008

Abbreviazioni: FEDPOL MROS Ufficio federale di polizia, Ufficio di comunicazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro FEDPOL PGF Ufficio federale di polizia, Polizia giudiziaria federale FEDPOL DAP Ufficio federale di polizia, Servizio di analisi e prevenzione FEDPOL DSB Ufficio federale di polizia, Consulente per la protezione dei dati MPC Ministero pubblico della Confederazione UGI Ufficio dei giudici istruttori federali FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari CFCG Commissione federale delle case da gioco CSI-DFGP Centro del servizio informatico del DFGP MPC Can Ministero pubblico cantonale UGI Can Ufficio dei giudici istruttori cantonali POCA Autorità cantonali di polizia

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