AS 2008 5391
Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen
Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen
RS 0.360.268.1; RU 2008 481
Complemento dell’atto finale Entrato in vigore il 1o marzo 2008
Testo originale
Dichiarazioni e comunicazioni della Svizzera concernenti l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione Europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen
– Dichiarazione concernente l’articolo 55 paragrafi 1 e 2 CAS (eccezioni all’applicazione del principio «ne bis in idem»); – Comunicazione concernente l’articolo 57 paragrafo 3 CAS (autorità compe- tente per le informazioni concernenti le sentenze definitive); – Dichiarazione concernente l’articolo 3 paragrafo 1 e l’articolo 6 paragrafo 6 in combinato disposto con l’articolo 24 paragrafo 1 lettere a e d della Con- venzione sull’assistenza giudiziaria dell’UE (autorità amministrative compe- tenti per la repressione di infrazioni alle prescrizioni legali); – Dichiarazione concernente l’articolo 6 e l’articolo 6 paragrafo 8 in combi- nato disposto con l’articolo 24 paragrafo 1 lettera b della Convenzione sull’assistenza giudiziaria dell’UE (autorità centrale per la trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria); – Dichiarazione concernente l’articolo 6 paragrafo 5 in combinato disposto con l’articolo 24 paragrafo 1 lettera c della Convenzione sull’assistenza giu- diziaria dell’UE (autorità di polizia e doganali competenti per le consegne sorvegliate); – Dichiarazione concernente l’articolo 6 paragrafo 3 della Convenzione sull’estradizione dell’UE (limitazione della consegna per reati fiscali); – Comunicazione concernente l’articolo 13 paragrafo 2 della Convenzione sull’estradizione dell’UE (autorità centrale competente ai fini dell’estra- dizione);
2008-2662 5391
Attuazione, applicazione e sviluppo dell’acquis di Schengen. RU 2008
– Dichiarazione concernente l’articolo 7 paragrafo 4 della Convenzione rela- tiva alla procedura semplificata di estradizione dell’UE (revoca del consenso alla procedura semplificata e rinuncia alla regola della specialità); – Dichiarazione concernente l’articolo 9 in combinato disposto con l’arti- colo 13 della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradi- zione dell’UE (rinuncia alla regola della specialità); – Dichiarazione concernente l’articolo 12 paragrafo 3 della Convenzione rela- tiva alla procedura semplificata di estradizione dell’UE (estradizione sempli- ficata in caso di consenso da parte della persona interessata dopo la scadenza del termine o in altre circostanze); – Dichiarazione concernente l’articolo 15 della Convenzione relativa alla pro- cedura semplificata di estradizione dell’UE (autorità competente per la detenzione in caso di richieste di estradizione e per il transito dell’estradato).
Attuazione, applicazione e sviluppo dell’acquis di Schengen. RU 2008
Dichiarazione concernente l’articolo 55 paragrafi 1 e 2 CAS Secondo l’articolo 55 paragrafi 1 e 2 CAS, la Confederazione Svizzera dichiara di non essere vincolata dall’articolo 54 CAS nei seguenti casi: – quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti totalmente o in parte sul suo territorio; in quest’ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente in cui la sentenza è stata pronunciata; – quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali della Svizzera; o – quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale della Confederazione Svizzera in violazione dei suoi doveri d’ufficio. Per fatto che costituisce reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali della Svizzera s’intendono in particolare: – i crimini o i delitti contro lo Stato e la difesa nazionale (art. 265–278 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; RS 311.0); – i reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86–107 del Codice penale militare svizzero del 13 giugno 1927; RS 321.0).
Comunicazione concernente l’articolo 57 paragrafo 3 CAS Secondo l’articolo 57 paragrafo 3 CAS, la Confederazione Svizzera dichiara che le autorità competenti a chiedere e ricevere le informazioni di cui all’articolo 57 para- grafo 1 CAS sono l’Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giusti- zia e polizia e le autorità di giustizia penale della Confederazione e dei Cantoni.
Dichiarazione concernente l’articolo 3 paragrafo 1 e l’articolo 6 paragrafo 6 in combinato disposto con l’articolo 24 paragrafo 1 lettere a e d della Convenzione di assistenza giudiziaria dell’UE Secondo l’articolo 24 della Convenzione di assistenza giudiziaria dell’UE, la Confe- derazione Svizzera dichiara che sono autorità amministrative svizzere secondo l’articolo 3 paragrafo 1 e l’articolo 6 paragrafo 6 della Convenzione di assistenza giudiziaria dell’UE le autorità della Confederazione e dei Cantoni che perseguono reati secondo il diritto cantonale o federale e che dopo la conclusione dell’istruzione possono chiedere l’apertura di una procedura giudiziaria che può portare a una condanna penale.
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Dichiarazione concernente l’articolo 6 e l’articolo 6 paragrafo 8 in combinato disposto con l’articolo 24 paragrafo 1 lettera b della Convenzione di assistenza giudiziaria dell’UE Secondo l’articolo 24 della Convenzione di assistenza giudiziaria dell’UE, la Confe- derazione Svizzera dichiara che l’Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia è l’autorità centrale ai fini dell’applicazione dell’arti- colo 6 della Convenzione di assistenza giudiziaria dell’UE e l’autorità competente per il trattamento delle richieste secondo l’articolo 6 paragrafo 8 della Convenzione di assistenza giudiziaria dell’UE.
Dichiarazione concernente l’articolo 6 paragrafo 5 in combinato disposto con l’articolo 24 paragrafo 1 lettera c della Convenzione di assistenza giudiziaria dell’UE Secondo l’articolo 24 in combinato disposto con l’articolo 6 paragrafo 5 della Con- venzione di assistenza giudiziaria dell’UE, la Confederazione Svizzera dichiara che per il disbrigo di richieste a norma dell’articolo 12 della Convenzione di assistenza giudiziaria dell’UE sono competenti le autorità seguenti: – le autorità di perseguimento penale della Confederazione; – le autorità di perseguimento penale del Cantone sul territorio del quale inizia il trasferimento.
Dichiarazione concernente l’articolo 6 paragrafo 3 della Convenzione di estradizione dell’UE Secondo l’articolo 6 paragrafo 3 della Convenzione di estradizione dell’UE, la Confederazione Svizzera dichiara di concedere l’estradizione per un reato fiscale soltanto per fatti che possono costituire un reato in materia di accise, di imposta sul valore aggiunto o di dogana.
Comunicazione concernente l’articolo 13 paragrafo 2 della Convenzione di estradizione dell’UE Secondo l’articolo 13 paragrafi 1 e 2 della Convenzione di estradizione dell’UE, la Confederazione Svizzera dichiara che l’Ufficio federale di giustizia del Dipartimen- to federale di giustizia e polizia è l’autorità centrale competente ai fini dell’estradi- zione.
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Dichiarazione concernente l’articolo 7 paragrafo 4 della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione dell’UE Secondo l’articolo 7 paragrafo 4 della Convenzione relativa alla procedura semplifi- cata di estradizione dell’UE, la Confederazione Svizzera dichiara che la persona interessata, in conformità con il vigente diritto svizzero, può revocare il consenso alla procedura semplificata di estradizione e la rinuncia alla regola della specialità fintantoché l’Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia non abbia autorizzato la consegna di detta persona.
Dichiarazione concernente l’articolo 9 in combinato disposto con l’articolo 13 della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione dell’UE Secondo l’articolo 9 in combinato disposto con l’articolo 13 della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione dell’UE, la Confederazione Svizzera dichiara che le disposizioni degli articoli 14 e 15 della Convenzione euro- pea di estradizione non sono applicabili se la persona interessata, in virtù dell’articolo 7 della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione dell’UE, ha acconsentito alla procedura semplificata di estradizione e rinunciato espressamente alla regola della specialità.
Dichiarazione concernente l’articolo 12 paragrafo 3 della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione dell’UE Secondo l’articolo 12 paragrafo 3 della Convenzione relativa alla procedura sempli- ficata di estradizione dell’UE, la Confederazione Svizzera dichiara che la procedura semplificata di estradizione può essere eseguita anche se il consenso della persona interessata giunge soltanto dopo la scadenza del termine per il consenso o dopo l’arrivo della richiesta formale di estradizione.
Dichiarazione concernente l’articolo 15 della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione dell’UE Secondo l’articolo 15 della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione dell’UE, la Confederazione Svizzera dichiara che l’Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia è l’autorità competente per le questioni relative all’estradizione o al transito di un estradato.
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