AS 2008 541
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania sulla cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania sulla cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria
Concluso l’11 maggio 2007 Entrato in vigore mediante scambio di note l’8 ottobre 2007
Il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania (qui di seguito designati insieme «i due Governi»), con riferimento ai legami d’amicizia tra i due Paesi, desiderosi di consolidare questi legami e di sviluppare tra i due Paesi una fruttuosa cooperazione nei settori tecnico e finanziario, riconoscendo che lo sviluppo di questa cooperazione tecnica e finanziaria contribui- sce a migliorare le condizioni sociali e economiche, come pure a promuovere rifor- me politiche, economiche e sociali in Albania, consapevoli che il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania s’impegna a proseguire le riforme allo scopo di instaurare un’economia di mercato retta da con- dizioni democratiche, ribadendo il loro impegno a favore di una democrazia pluralista fondata sul diritto e sul rispetto dei diritti dell’uomo, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Clausola generale Nella loro politica interna ed estera, i due Governi si ispirano al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell’uomo, stabiliti segnatamente dalla Dichia- razione universale dei diritti dell’uomo, dall’Atto finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi per una nuova Europa e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo2. Accordano un’importanza sostanziale al rispetto di questi principi, allo stesso titolo che agli obiettivi del presente Accordo.
RS 0.974.212.3
1 Dal testo originale francese (RO 2008 542).
2 RS 0.101
2007-1986 541
Cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria. Acc. con l’Albania RU 2008
Art. 2 Obiettivi 2.1 I due Governi promuovono, nell’ambito delle loro rispettive legislazioni interne, la realizzazione di progetti di cooperazione tecnica e finanziaria in Albania. Questi progetti contribuiscono alle riforme politiche, economiche e sociali in Albania, nonché a ridurre il costo economico e sociale del processo di trasformazione. 2.2 Il presente Accordo definisce pure il quadro normativo e procedurale applicabile alla pianificazione e all’attuazione di questi progetti. 2.3 Il presente Accordo agevola inoltre l’aiuto umanitario e il soccorso d’urgenza fornito dalla Svizzera all’Albania su richiesta del Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania.
Art. 3 Forme della cooperazione
Forme
3.1 La cooperazione si svolge sotto forma di cooperazione tecnica e finanziaria,
nonché sotto forma di aiuto umanitario e di soccorso d’urgenza. 3.2 Questa cooperazione può essere realizzata su base bilaterale o in collaborazione con altri donatori o organizzazioni multilaterali.
Cooperazione tecnica
3.3 La cooperazione tecnica è fornita sotto forma di trasferimento di know-how
mediante programmi di formazione e consulenza, di altri servizi, nonché di forniture di equipaggiamenti e materiale necessari a una buona attuazione dei progetti. 3.4 I progetti realizzati nel quadro della cooperazione tecnica con l’Albania contri- buiscono a risolvere problemi specifici connessi con il processo di trasformazione politica, sociale ed economica. Sarà accordata particolare attenzione ai seguenti settori: – sostegno al consolidamento dei principi democratici, e in particolare al miglioramento dei servizi e al rafforzamento della partecipazione della società civile; – sostegno allo sviluppo del settore economico privato per accrescerne la pro- sperità; – contributo allo sviluppo di infrastrutture sostenibili, nonché di servizi sociali di buona qualità dai profili qualitativo e quantitativo; – promozione degli scambi scientifici e culturali; – promozione del commercio e degli investimenti.
Cooperazione finanziaria
3.5 La cooperazione finanziaria è fornita al Consiglio dei Ministri su base non
rimborsabile. Essa consiste nel finanziamento di prodotti, di equipaggiamenti e di materiale svizzeri destinati a progetti prioritari, nonché di servizi connessi e di trasferimenti del know-how necessari a una buona attuazione dei progetti;
Cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria. Acc. con l’Albania RU 2008
3.6 La cooperazione finanziaria è concessa a progetti prioritari di infrastruttura e riabilitazione che non sono sostenibili sul piano commerciale. Un particolare accento sarà posto su progetti nei settori dell’energia e dell’acqua. 3.7 Per ogni singolo progetto di cooperazione finanziaria i due Governi si accorda- no sulle condizioni di rimborso, da parte dell’utilizzatore finale, in valuta locale in un fondo di contropartita. Secondo la natura del progetto e la solvibilità dell’utiliz- zatore finale, i due Governi possono convenire di rinunciare a un rimborso.
Aiuto umanitario 3.8 A seconda dei casi sono concessi doni destinati ai soccorsi d’urgenza e all’aiuto umanitario per affrontare situazioni di miseria che affliggono la popolazione in seguito a calamità naturali o a disastri provocati dall’uomo e sono riconosciute dalla comunità internazionale.
Art. 4 Obblighi 4.1 Per agevolare l’attuazione dei progetti condotti nell’ambito del presente Accor- do, il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania si impegna a: a) esentare da ogni imposta, dazio doganale e qualsivoglia onere, fiscale o di altra natura, l’insieme degli equipaggiamenti, servizi, veicoli e materiale forniti donati dal Governo svizzero, nonché l’equipaggiamento importato a titolo temporaneo per l’attuazione dei progetti condotti nell’ambito del pre- sente Accordo; b) concedere le autorizzazioni necessarie all’importazione e all’esportazione degli equipaggiamenti necessari all’attuazione dei progetti; c) concedere gratuitamente ai periti stranieri coinvolti nei progetti secondo il presente Accordo, nonché alle loro famiglie, i permessi di lavoro e di resi- denza necessari, e a esentare da ogni imposta e da qualsivoglia altro onere fiscale e dazio doganale l’importazione temporanea e la riesportazione dei loro effetti personali; d) accordare all’Ufficio svizzero della cooperazione, nonché ai suoi rappresen- tanti qualora non siano cittadini della Repubblica d’Albania, i privilegi e le immunità stabiliti dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19613 sulle re- lazioni diplomatiche e consolari. 4.2 Il Ministero delle finanze albanese apre conti speciali, in conformità con la legislazione albanese, per i pagamenti nei fondi di controparte in valuta locale (LEK). L’utilizzazione dei fondi summenzionati è oggetto di una decisione congiun- ta dei due Governi, che definiscono pure le strutture necessarie per garantirne la buona gestione e l’utilizzazione a buon fine.
3 RS 0.191.01
Cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria. Acc. con l’Albania RU 2008
Art. 5 Clausola anticorruzione I due Governi condividono un interesse comune nella lotta contro la corruzione, che nuoce alla buona gestione degli affari pubblici e ad un impiego appropriato delle risorse destinate allo sviluppo, e compromette la trasparenza e l’avvio di una concor- renza basata sui prezzi e sulla qualità. I due Governi si impegnano pertanto ad unire i propri sforzi per lottare contro la corruzione e attestano in particolare quanto segue: nessuna offerta, nessun dono o pagamento, remunerazione o vantaggio di qualsiasi natura considerato come un atto illecito o una pratica di corruzione è stato o sarà accordato a chiunque, direttamente o indirettamente, come contropartita della con- cessione di mandati o dell’esecuzione del presente Accordo. Qualsiasi atto di tale natura costituisce un motivo sufficiente per giustificare l’annullamento del presente Accordo o della concessione di un mandato che ne risulta, o per adottare qualsiasi altra misura correttiva necessaria prevista dalla legislazione applicabile.
Art. 6 Portata e applicazione
6.1 Le disposizioni del presente Accordo si applicano a:
a) i progetti decisi dai due Governi; b) i progetti che coinvolgono associazioni o istituzioni di diritto pubblico o pri- vato di uno dei due Paesi, ai quali i due Governi o i loro rappresentanti auto- rizzati hanno congiuntamente deciso di applicare mutatis mutandis le dispo- sizioni dell’articolo 4; c) alle attività nazionali indotte dai progetti regionali di cooperazione allo svi- luppo cofinanziate dal Governo svizzero o ai progetti cofinanziati dal Governo svizzero per il tramite di istituzioni multilaterali, per quanto sia fatto esplicito riferimento al presente Accordo. 6.2 Il presente Accordo può essere ugualmente applicato ai progetti che sono già in corso di realizzazione oppure ai progetti in preparazione prima della sua entrata in vigore.
6.3 Le disposizioni del presente Accordo si applicano ugualmente alle operazioni
svizzere di assistenza umanitaria, di soccorso e di aiuto di urgenza da effettuare in Albania in caso di gravi sofferenze della popolazione.
Art. 7 Autorità competenti, procedura e coordinazione 7.1 Le autorità svizzere competenti per l’attuazione della cooperazione tecnica e finanziaria sono: 1) la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri della Svizzera; e 2) la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) del Dipartimento federale dell’economia della Svizzera. Queste due istituzioni – vale a dire la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) – sono rappresentate in Alba- nia dall’Ufficio svizzero di cooperazione presso l’Ambasciata svizzera a Tirana.
Cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria. Acc. con l’Albania RU 2008
7.2 Le autorità albanesi competenti per l’attuazione della cooperazione tecnica e finanziaria sono: 1) il Dipartimento di coordinamento delle strategie e dei donatori (DSDC) del Consiglio dei Ministri; 2) il Ministero delle finanze. Da parte albanese il coordinamento generale per l’esecuzione del presente Accordo è assicurato dal Dipartimento di coordinamento delle strategie e dei donatori (DSDC) del Consiglio dei Ministri.
7.3 L’Ufficio svizzero di cooperazione presso l’Ambasciata svizzera a Tirana
trasmette le richieste di cooperazione del Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania alle autorità competenti in Svizzera; assicura inoltre il collegamento tra le autorità albanesi e le autorità svizzere per l’attuazione e il controllo dei progetti.
7.4 I soccorsi d’urgenza e l’aiuto umanitario sono forniti dalla Direzione dello
sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri della Svizzera.
7.5 Ogni progetto avviato in base al presente Accordo è oggetto di un accordo
particolare concluso tra i partner interessati che stipula e definisce i loro rispettivi diritti e obblighi. 7.6 Per evitare doppioni o sovrapposizioni con i progetti attuati da altri donatori e per far sì che i progetti abbiano il massimo impatto possibile, i due Governi forni- scono tutti i mezzi e mettono a disposizione tutte le informazioni necessarie a garan- tire l’efficacia del coordinamento della cooperazione internazionale.
7.7 I due Governi si informano vicendevolmente ed esaustivamente sui progetti
intrapresi nell’ambito del presente Accordo. Scambiano i pareri e si accordano su incontri periodici per discutere e valutare i programmi di cooperazione tecnica e finanziaria, nonché per prendere le misure di miglioramento necessarie. Tenuto conto dei risultati della valutazione, possono profittare di queste occasioni per sug- gerire modifiche da apportare nei summenzionati settori di cooperazione e nelle corrispondenti procedure.
Art. 8 Modifiche e composizione delle controversie
8.1 I due Governi al presente Accordo accettano di comporre per via diplomatica
qualsivoglia controversia che possa risultare dall’applicazione dell’Accordo.
8.2 Qualsiasi modifica o emendamento del presente Accordo richiede la forma
scritta e l’accordo dei due Governi e sarà formulato in un Protocollo separato che entra in vigore secondo la procedura di cui all’articolo 9, Disposizioni finali.
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Art. 9 Disposizioni finali Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell’ultima notificazione che conferma che i due Governi hanno concluso le procedure nazionali necessarie a tal fine. L’Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuno dei due Governi tramite notificazione scritta con preavviso di sei mesi. In caso di denuncia del presente Accordo, le disposizioni dell’Accordo continuano ad applicarsi a tutti i progetti convenuti prima della succitata denuncia.
Fatto a Tirana, l’11 maggio 2007, in tre esemplari originali, in lingua inglese, fran- cese e albanese, ciascuna versione facente parimenti fede. In caso di divergenze di interpretazione tra i testi in lingua inglese, francese e albanese, la versione in lingua inglese prevale.
Per il Per il Consiglio dei Ministri Consiglio federale svizzero: della Repubblica d’Albania: Erich Pircher Ridvan Bode