AS 2008 5463
Legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione
Legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Legge sulla coercizione, LCoe)
del 20 marzo 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2, 121 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20062, decreta:
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina i principi della coercizione di polizia e delle misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione.
Art. 2 Autorità e persone soggette alla presente legge
1 La presente legge si applica:
a. a tutte le autorità federali che nell’adempimento dei loro compiti devono far ricorso alla coercizione di polizia o a misure di polizia; b. a tutte le autorità cantonali che nell’ambito della legislazione sugli stranieri e sull’asilo devono far ricorso alla coercizione di polizia o a misure di polizia; c. a tutte le autorità cantonali che, in collaborazione con gli organi di polizia della Confederazione, adempiono compiti della polizia giudiziaria della Confederazione; d. a tutte le autorità cantonali che su mandato di un’autorità federale effettuano trasporti di persone sottoposte a restrizioni della libertà; e. ai privati di cui queste autorità si avvalgono per l’adempimento dei loro compiti. 2 La presente legge si applica all’esercito solo per quanto presti servizio d’appoggio in Svizzera a favore delle autorità civili della Confederazione.
RS 364
2004-2005 5463
Legge sulla coercizione RU 2008
Art. 3 Rapporto con il diritto procedurale federale La presente legge si applica alla coercizione di polizia e alle misure di polizia nel- l’ambito delle leggi di procedura federali, per quanto queste non contengano disci- plinamenti speciali in proposito.
Art. 4 Legittima difesa e stato di necessità La presente legge non si applica in caso di legittima difesa o stato di necessità.
Sezione 2: Disposizioni generali
Art. 5 Coercizione di polizia Per coercizione di polizia s’intende l’uso nei confronti di persone: a. della forza fisica; b. di mezzi ausiliari; c. di armi.
Art. 6 Misure di polizia Per misure di polizia s’intendono: a. il fermo di breve durata di persone; b. la perquisizione di persone e dei loro effetti personali; c. la perquisizione di locali e veicoli; d. il sequestro di oggetti.
Art. 7 Autorità abilitate a far ricorso alla coercizione di polizia e alle misure di polizia Le leggi speciali designano le autorità abilitate a far ricorso alla coercizione di poli- zia e alle misure di polizia.
Art. 8 Formazione specifica Le persone incaricate di applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia devono essere istruite in modo specifico a tal fine.
Art. 9 Principi 1 Ci si può avvalere della coercizione di polizia e delle misure di polizia soltanto per mantenere o ripristinare una situazione legale, segnatamente per: a. far fronte a un pericolo; b. proteggere le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione;
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c. eseguire il trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà; d. impedire la fuga di persone sottoposte a restrizioni della libertà; e. identificare persone; f. sequestrare oggetti, se una legge lo prevede. 2 La coercizione e le misure devono essere adeguate alle circostanze; in particolare si devono prendere in considerazione età, sesso e stato di salute delle persone inte- ressate. 3 La coercizione e le misure non devono comportare interventi o pregiudizi spropor- zionati rispetto all’obiettivo perseguito.
4 Trattamenti crudeli, degradanti o umilianti sono vietati.
Art. 10 Avvertimento 1 Se le circostanze e lo scopo dell’intervento lo permettono, il ricorso alla coerci- zione di polizia e alle misure di polizia dev’essere preceduto da un avvertimento. 2 Per quanto possibile, l’avvertimento dev’essere dato in una lingua comprensibile per l’interessato.
Art. 11 Uso di armi
1 L’uso di armi deve costituire il provvedimento estremo.
2 Le armi da fuoco possono essere usate soltanto per fermare persone o impedirne la fuga se: a. queste persone hanno commesso un reato grave; b. vi è il forte sospetto ch’esse abbiano commesso un reato grave. 3 Un colpo d’avvertimento può essere sparato soltanto se un’intimazione non ha o, secondo le circostanze, non può avere seguito alcuno. 4 L’uso di armi deve sempre essere oggetto di un rapporto all’autorità competente.
Art. 12 Identificabilità Le persone incaricate di applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia devono poter essere identificate.
Sezione 3: Disposizioni speciali relative alla coercizione di polizia
Art. 13 Forza fisica Sono vietate le tecniche d’uso della forza fisica che possono pregiudicare notevol- mente la salute delle persone interessate, in particolare ostruendone le vie respirato- rie.
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Art. 14 Mezzi ausiliari
1 Il Consiglio federale emana un elenco dei mezzi ausiliari ammessi.
2 Ammette in particolare quali mezzi ausiliari:
a. manette e altri mezzi d’immobilizzazione; b. cani di servizio. 3 Non può ammettere l’uso di mezzi ausiliari che potrebbero ostruire le vie respirato- rie; vi rientrano in particolare caschi integrali e bavagli.
Art. 15 Armi È ammesso l’uso delle seguenti armi: a. manganelli e bastoni di difesa; b. sostanze irritanti; c. armi da fuoco; d. dispositivi inabilitanti non letali.
Art. 16 Uso di mezzi ausiliari e di armi in funzione dei compiti Il Consiglio federale emana un elenco dei mezzi ausiliari e delle armi ammessi per i singoli compiti.
Art. 17 Equipaggiamento 1 Il Consiglio federale può disciplinare le esigenze tecniche per i mezzi ausiliari e le armi (equipaggiamento) degli organi di polizia della Confederazione. 2 L’equipaggiamento degli organi di polizia cantonali è retto dal diritto cantonale.
Art. 18 Consultazione dei Cantoni Il Consiglio federale consulta i Cantoni prima di emanare: a. l’elenco dei mezzi ausiliari secondo l’articolo 14 capoverso 1; b. l’elenco dei mezzi ausiliari e delle armi secondo l’articolo 16.
Sezione 4: Disposizioni speciali relative alle misure di polizia
Art. 19 Fermo di breve durata
1 Una persona fermata per un breve periodo deve:
a. essere informata sui motivi del fermo; b. avere la possibilità di entrare in contatto con le persone incaricate della sua sorveglianza nel caso in cui necessitasse di aiuto.
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2 Il fermo può durare solo fintanto che le circostanze lo esigono, ma al massimo
24 ore.
Art. 20 Perquisizione e tastamento di persone, visita delle zone intime 1 Una perquisizione che implica un contatto fisico può essere effettuata soltanto da persone del medesimo sesso della persona perquisita.
2 Siffatte perquisizioni non possono essere effettuate in pubblico.
3 I capoversi 1 e 2 non si applicano al tastamento di persone sospettate di portare seco armi od oggetti pericolosi. 4 La visita delle zone intime personali può essere effettuata soltanto da un medico.
Art. 21 Sequestro di oggetti Qualora il sequestro di oggetti non sia retto da disposizioni di una legge speciale, si applica l’articolo 47 della legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo.
Sezione 5: Assistenza medica e impiego di medicamenti
Art. 22 Primi soccorsi Se la coercizione di polizia provoca un pregiudizio alla salute delle persone, chi l’ha applicata presta i primi soccorsi e, se necessario, ricorre a un’assistenza medica.
Art. 23 Esame medico La persona nei cui confronti è stata applicata la coercizione di polizia o che è tenuta in stato di fermo deve essere sottoposta a esame medico se non può essere escluso un grave pregiudizio alla sua salute.
Art. 24 Sorveglianza medica Una persona tenuta in stato di fermo o trasportata dev’essere sorvegliata da una per- sona con una formazione medica se: a. per motivi medici è stata sedata mediante medicamenti; o b. un parere medico giudica che siano verosimili complicazioni per la salute.
3 RS 313.0
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Art. 25 Impiego di medicamenti
1 I medicamenti non possono essere impiegati in luogo e vece di mezzi ausiliari.
2 Medicamenti possono essere prescritti, dispensati o somministrati soltanto su indi- cazione medica e da persone autorizzate ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici.
Sezione 6: Trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà
Art. 26 Prescrizioni del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie relative al trasporto di per- sone sottoposte a restrizioni della libertà.
2 Il Consiglio federale disciplina in particolare:
a. come preparare ed effettuare il trasporto; b. le circostanze nelle quali la persona trasportata va immobilizzata; c. le esigenze relative ai mezzi di trasporto; d. quali bisogni delle persone trasportate sono da tenere in considerazione nei trasporti di lunga durata.
Art. 27 Preparazione del rinvio per via aerea 1 Il rinvio coatto di una persona per via aerea deve essere preparato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze concrete. 2 Sempre che non si comprometta l’esecuzione medesima del rinvio, l’interessato va informato e sentito in anticipo; dev’essergli in particolare data la possibilità di sbri- gare o far sbrigare affari personali urgenti prima del rinvio.
3 L’interessato deve essere esaminato da un medico prima della partenza se:
a. lo chiede; b. vi sono indizi di problemi alla salute.
Art. 28 Scorta 1 Le persone oggetto di un rinvio coatto per via aerea devono essere accompagnate da persone che dispongono di una formazione specifica. Durante il rinvio dev’essere data loro la possibilità di rivolgersi a una persona del loro stesso sesso. 2 Durante il volo, le persone rinviate e la scorta soggiacciono all’autorità del coman- dante dell’aeromobile.
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Sezione 7: Formazione e perfezionamento
Art. 29 Programmi e coordinamento 1 Il Consiglio federale disciplina i programmi di formazione e di perfezionamento delle persone alle quali sono conferiti compiti che possono includere la coercizione di polizia e misure di polizia nel campo d’applicazione della presente legge. Consul- ta in merito i Cantoni e provvede al coordinamento necessario tra i servizi federali interessati e le autorità cantonali. 2 Il Consiglio federale tiene conto dell’evoluzione della scienza e della tecnica.
3 La Confederazione sostiene i programmi specifici di formazione e di perfeziona- mento delle persone incaricate del rinvio coatto per via aerea.
Art. 30 Contenuto La formazione e il perfezionamento devono in particolare trattare i temi seguenti: a. comportamento con le persone che oppongono resistenza e tendono a far uso della violenza; b. uso della forza fisica; c. uso dei mezzi ausiliari e delle armi; d. valutazione dei rischi per la salute insiti nell’uso della forza; e. primi soccorsi; f. diritti fondamentali, protezione della personalità e diritto procedurale; g. comportamento con persone di diversa provenienza culturale.
Sezione 8: Responsabilità per danni
Art. 31
1 La Confederazione risponde conformemente alla legge del 14 marzo 19584 sulla
responsabilità per i danni causati illecitamente da: a. organi federali nell’esecuzione della presente legge; b. organi cantonali o persone private che hanno agito direttamente su mandato o sotto la direzione delle autorità federali. 2 Ove abbia risarcito il danno, la Confederazione ha diritto di regresso contro il Can- tone al cui servizio si trova la persona che ha causato il danno. La procedura è retta dall’articolo 10 capoverso 1 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità.
4 RS 170.32
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Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 32 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 33 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008 Consiglio nazionale, 20 marzo 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 10 luglio 2008.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.
12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 FF 2008 1995
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Allegato (art. 32)
Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 21 marzo 19976 sulle misure per la salvaguardia
della sicurezza interna
Art. 22 cpv. 4 4 Il personale incaricato della protezione delle persone, delle autorità e degli edifici secondo la presente legge può applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il suo mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifi- chino. La legge del 20 marzo 20087 sulla coercizione è applicabile.
2. Legge federale del 16 dicembre 20058 sugli stranieri
Art. 98a Coercizione di polizia e misure di polizia da parte delle autorità d’esecuzione Le persone incaricate dell’esecuzione della presente legge possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il loro mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 20089 sulla coercizione è applicabile.
3. Legge federale del 15 giugno 193410 sulla procedura penale
Art. 103 cpv. 3 3 La polizia giudiziaria può applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il suo mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. Sempreché la presente legge non contenga norme speciali, è applicabile la legge del 20 marzo 200811 sulla coercizione.
6 RS 120 7 RS 364 8 RS 142.20 9 RS 364 10 RS 312.0 11 RS 364
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4. Legge militare del 3 febbraio 199512
3bis Qualora la truppa presti servizio d’appoggio in Svizzera a favore di autorità civili della Confederazione, è applicabile la legge del 20 marzo 200813 sulla coercizione.
5. Legge del 18 marzo 200514 sulle dogane
1bis Sempreché la presente legge non contenga norme speciali, è applicabile la legge del 20 marzo 200815 sulla coercizione. 2 L’Amministrazione delle dogane designa le persone che possono applicare la coer- cizione di polizia e misure di polizia e a cui sono conferite le facoltà di cui agli articoli 101–105.
6. Legge federale del 21 dicembre 194816 sulla navigazione aerea
1bis Il personale che a bordo degli aeromobili si occupa della salva- guardia della sicurezza può applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il suo mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 200817 sulla coer- cizione è applicabile.
12 RS 510.10 13 RS 364 14 RS 631.0 15 RS 364 16 RS 748 17 RS 364
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