AS 2008 5475
Ordinanza sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione
Ordinanza sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OCoe)
del 12 novembre 2008
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 16, 17 capoverso 1, 26 e 29 della legge del 20 marzo 20081 sulla coercizione, ordina:
Capitolo 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina la coercizione di polizia e le misure di polizia secondo la legge del 20 marzo 2008 sulla coercizione.
2 Se una persona è estradata a un’autorità estera di perseguimento penale o è da
quest’ultima consegnata alla Svizzera a titolo di estradizione, il trasporto via terra negli ambiti di competenza delle autorità federali è retto dalla presente ordinanza. Ai trasporti per via aerea si applicano per analogia gli articoli 25–29 e 30 capoverso 1 se le persone estradate o da estradare sono accompagnate da organi di polizia svizzeri.
Capitolo 2: Mezzi coercitivi Sezione 1: Impiego dei mezzi coercitivi in funzione dei compiti
Art. 2 Principio 1 Per la coercizione di polizia, le autorità e le persone che svolgono compiti di poli- zia negli ambiti di competenza della Confederazione (organi di polizia) possono impiegare unicamente mezzi coercitivi che l’organo speciale di cui all’articolo 13 ha dichiarato idonei e di cui ha raccomandato l’impiego per compiti di polizia. 2 Per mezzi coercitivi ai sensi del capoverso 1 si intendono armi, mezzi ausiliari e munizioni.
RS 364.3 1 RS 364
2008-2337 5475
Ordinanza sulla coercizione RU 2008
Art. 3 Compiti generali di polizia Per l’adempimento di compiti generali di polizia, in particolare missioni di pro- tezione e fermi, possono essere impiegati tutti i mezzi coercitivi di cui agli arti- coli 6–10.
Art. 4 Protezione a bordo di aeromobili Per la protezione a bordo di aeromobili sono ammessi i mezzi coercitivi seguenti: a. mezzi d’immobilizzazione; b. manganelli e bastoni di difesa; c. armi da fuoco portatili caricate con proiettili a espansione controllata; d. dispositivi inabilitanti non letali (dispositivi inabilitanti).
Art. 5 Trasporti per via aerea Nei trasporti per via aerea di persone sottoposte a restrizioni della libertà sono ammessi i mezzi coercitivi seguenti: a. mezzi d’immobilizzazione, ad eccezione di quelli in metallo; b. manganelli e bastoni di difesa.
Sezione 2: Mezzi ausiliari
Art. 6 Per la coercizione di polizia, possono essere impiegati direttamente contro persone i mezzi ausiliari seguenti: a. mezzi d’immobilizzazione; b. idranti; c. preparati naturali o sintetici a base di pepe; d. cani di servizio.
Sezione 3: Armi e munizioni
Art. 7 Manganelli e bastoni di difesa Per la coercizione di polizia è ammesso l’uso di manganelli e bastoni di difesa a prova di rottura e privi di spigoli o punte.
5476
Ordinanza sulla coercizione RU 2008
Art. 8 Sostanze irritanti Le sostanze irritanti elencate nell’allegato 2 dell’ordinanza del 2 luglio 20082 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni possono essere impiegate in caso di disor- dini o di missioni speciali.
Art. 9 Dispositivi inabilitanti Per la coercizione di polizia, i dispositivi inabilitanti possono essere impiegati alle condizioni di cui all’articolo 11.
Art. 10 Armi da fuoco Per la coercizione di polizia è ammesso l’uso delle seguenti armi da fuoco: a. armi portatili; b. armi per il tiro a raffica; c. armi e fucili polivalenti.
Art. 11 Impiego di dispositivi inabilitanti e di armi da fuoco 1 I dispositivi inabilitanti e le armi da fuoco possono essere impiegati contro persone che hanno commesso o sono seriamente sospettate di aver commesso un reato grave.
2 I dispositivi inabilitanti sono ammessi anche per impedire un reato grave.
3 Sono considerati gravi i reati contro la vita, l’integrità della persona, la libertà, l’in- tegrità sessuale o la sicurezza pubblica. 4 L’impiego di armi da fuoco e di dispositivi inabilitanti è escluso in caso di rinvii per via aerea.
Art. 12 Munizioni
1 Per la coercizione di polizia è ammesso l’uso di:
a. proiettili camiciati; b. proiettili a espansione controllata; c. munizioni ausiliarie. 2 Possono essere usati unicamente proiettili che al momento dell’impatto si defor- mano ma non si frammentano.
2 RS 514.541; RU 2008 5525
5477
Ordinanza sulla coercizione RU 2008
Sezione 4: Esame dell’idoneità e acquisto di mezzi coercitivi
Art. 13 Organi speciali preposti all’esame dell’idoneità 1 Gli organi speciali seguenti valutano l’idoneità dei mezzi coercitivi per l’impiego di polizia e formulano raccomandazioni: a. un gruppo di lavoro interdipartimentale istituito dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), dal Dipartimento federale della difesa, della pro- tezione della popolazione e dello sport (DPPS) e dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) e composto di un rappresentante di ogni dipartimento interessato, di due rappresentanti dei Cantoni e al massimo di tre ulteriori esperti; b. per la valutazione dell’idoneità dei cani di servizio, gli esperti riconosciuti dalla Federazione svizzera dei conducenti di cani di polizia nonché gli esper- ti in materia del Corpo delle guardie di confine e dell’esercito. 2 Il gruppo di lavoro interdipartimentale di cui al capoverso 1 lettera a tiene conto delle raccomandazioni della Commissione tecnica delle polizie svizzere (CTPS); può anche delegarle i propri compiti oppure rinviare alle raccomandazioni da essa emanate.
Art. 14 Acquisto 1 I dipartimenti sono competenti per l’acquisto dei mezzi coercitivi destinati agli organi di polizia a loro sottoposti; sono applicabili le disposizioni federali sugli acquisti pubblici. 2 I dipartimenti coordinano gli acquisti tra loro e, se necessario, con i Cantoni.
Capitolo 3: Trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 15 Ordine di trasporto 1 L’autorità che dispone il trasporto trasmette un ordine all’organo d’esecuzione incaricato del trasporto.
2 L’ordine è trasmesso per scritto mediante un apposito modulo.
Art. 16 Modulo di trasporto
1 Il DFGP prepara un modello di modulo contenente le rubriche seguenti:
a. ordine di trasporto; b. indicazioni e condizioni riguardanti il trasporto; c. verbale del trasporto; d. inventario degli effetti personali delle persone da trasportare.
5478
Ordinanza sulla coercizione RU 2008
Art. 17 Verbale del trasporto Se un trasporto dura più di quattro ore o se nel corso del trasporto accadono fatti particolari, l’organo d’esecuzione ne fa menzione nel modulo di trasporto o allesti- sce un verbale separato.
Art. 18 Idoneità al trasporto 1 L’autorità che ha ordinato il trasporto e l’organo d’esecuzione si accertano che la persona da trasferire sia idonea al trasporto. In caso di dubbio ordinano un esame medico. 2 Il medico può subordinare il trasporto a determinate condizioni. Tali condizioni sono menzionate nel modulo di trasporto.
Art. 19 Informazione 1 Prima dell’inizio del trasporto alla persona da trasportare sono comunicati la desti- nazione, il motivo e la probabile durata del trasferimento. 2 L’informazione è fornita in una lingua comprensibile alla persona da trasportare.
Art. 20 Preparazione del trasporto 1 L’autorità che ha ordinato il trasporto e l’organo d’esecuzione si accertano che la persona da trasportare possa scegliere un abbigliamento adeguato alla durata, alla destinazione e alle condizioni del trasporto. 2 Se necessario, la persona da trasportare può portare con sé documenti ed effetti personali. I documenti e gli effetti personali sono indicati nel modulo di trasporto o in allegato a quest’ultimo.
Art. 21 Misure di sicurezza 1 L’autorità che ha ordinato il trasporto e l’organo d’esecuzione menzionano even- tuali rischi particolari nel modulo di trasporto. 2 Si accertano che la persona da trasportare non porti con sé armi od oggetti perico- losi per se stessa o per terzi.
Art. 22 Bisogni personali
1 Se l’ora o la durata del trasporto o altre circostanze lo esigono, l’organo
d’esecuzione mette bevande e cibo a disposizione della persona da trasportare. 2 La persona da trasportare deve avere la possibilità di accedere ai servizi igienici prima dell’inizio del trasporto e a intervalli regolari durante il trasporto.
5479
Ordinanza sulla coercizione RU 2008
Art. 23 Immobilizzazione
1 L’immobilizzazione durante il trasporto è ammessa unicamente per:
a. impedire la fuga; b. impedire atti violenti; c. impedire atti di autolesionismo. 2 L’impiego e la durata dell’immobilizzazione dipendono dalle circostanze del caso, in particolare dal pericolo concreto rappresentato dalla persona in questione. Se necessario, la persona da trasportare può essere immobilizzata su una sedia a rotelle o su una barella.
3 L’organo d’esecuzione verifica regolarmente che la persona immobilizzata non
subisca lesioni, congestioni sanguigne o danni alle vie respiratorie.
4 In linea di massima, le persone immobilizzate sono trasportate al riparo dagli
sguardi di terzi.
Art. 24 Disposizioni particolari applicabili al trasporto di donne e bambini 1 I bambini sono trasportati in modo adeguato alla loro età, ai loro bisogni e all’in- sieme delle circostanze. 2 Per quanto possibile, le donne sono scortate da una persona dello stesso sesso. Nei veicoli muniti di celle, donne e uomini non possono essere trasportati nella stessa cella. È fatto salvo il trasporto di membri della stessa famiglia.
Sezione 2: Disposizioni particolari applicabili ai trasporti in Svizzera
Art. 25 Trasporti senza ordine formale Una persona può essere trasportata senza ordine formale e, se necessario, in deroga agli articoli 18 e 22: a. in caso di fermi di breve durata da parte di organi di polizia con successivo trasporto immediato verso il luogo in cui si trova l’autorità competente; b. in caso di trasporti di breve durata, segnatamente a fini giudiziari.
Art. 26 Veicoli adibiti al trasporto 1 I veicoli utilizzati per il trasporto di persone devono disporre di un’aerazione sufficiente e di un’adeguata protezione dalle intemperie. 2 Nei veicoli muniti di celle, le persone trasportate devono avere la possibilità di contattare l’organo d’esecuzione.
5480
Ordinanza sulla coercizione RU 2008
Sezione 3: Disposizioni particolari applicabili ai rinvii per via aerea
Art. 27 Preparazione del trasporto 1 Il rinvio sotto scorta per via aerea viene in linea di principio eseguito dagli organi di polizia del Cantone incaricato del rinvio o che ha ordinato il rinvio. 2 Il rinvio è eseguito sotto la direzione del caposquadra in collaborazione con gli organi della polizia aeroportuale.
3 La polizia aeroportuale prepara il trasporto sull’area dell’aeroporto.
4 Il Cantone comunica all’Ufficio federale della migrazione (UFM) il numero di
persone da rimpatriare e il numero di agenti di scorta che può mettere a disposizione. 5 L’aiuto all’esecuzione fornito dall’UFM, in particolare l’organizzazione del rinvio per via aerea, si fonda sull’ordinanza dell’11 agosto 19993 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri.
Art. 28 Livelli d’esecuzione dei rinvii 1 L’autorità dispone le modalità del rinvio in funzione del probabile comportamento della persona da trasportare e delle circostanze del caso; sono previsti i seguenti livelli d’esecuzione: a. livello 1: la persona da rimpatriare accetta il ritorno volontario; la polizia la scorta fin sull’aereo; il viaggio prosegue senza scorta; b. livello 2: la persona da rimpatriare rifiuta il ritorno volontario; di regola la persona è scortata da due agenti di polizia in civile; se necessario, la persona da rimpatriare può essere ammanettata; c. livello 3: la persona da rimpatriare potrebbe opporre resistenza fisica, ma il viaggio su un aereo di linea resta possibile. Di regola la persona è scortata da due agenti di polizia in civile; all’occorrenza è ammesso l’uso di manette o di altri mezzi d’immobilizzazione nonché della forza fisica; d. livello 4: la persona da rimpatriare potrebbe opporre grande resistenza fisica e va rimpatriata con un volo speciale. La persona è scortata da almeno due agenti di polizia. È ammesso l’impiego dei mezzi coercitivi previsti per il livello 3. 2 Per ogni rinvio di livello 4 l’UFM designa, su proposta dei Cantoni, un caposqua- dra appositamente istruito.
Art. 29 Colloquio di preparazione
1 Qualche giorno prima del rinvio, l’organo d’esecuzione svolge un colloquio di
preparazione con la persona da rimpatriare. Se si tratta di un rinvio di livello 4, il caposquadra o un altro membro della squadra di scorta partecipa al colloquio.
3 RS 142.281
5481
Ordinanza sulla coercizione RU 2008
2 Se vi sono indizi che la persona da rimpatriare opporrà resistenza fisica, la si informa delle conseguenze di un simile comportamento, in particolare per quel che concerne l’uso di mezzi coercitivi. 3 Eccezionalmente si può rinunciare al colloquio di preparazione, in particolare se un tale colloquio ha già avuto luogo, ma il tentativo di rinvio ha dovuto essere inter- rotto.
4 Sul colloquio di preparazione viene redatto un breve verbale.
Art. 30 Bisogni personali 1 Eccezionalmente, l’accesso ai servizi igienici può essere sostituito da altri mezzi appropriati. L’impiego di pannoloni è ammesso soltanto con il consenso della per- sona in questione. 2 L’organo d’esecuzione si accerta che la persona da rimpatriare abbia a disposizione abiti di ricambio.
Art. 31 Effetti personali
1 Gli effetti personali sono trasportati nel bagaglio.
2 L’organo d’esecuzione si accerta che tra gli effetti personali non vi siano docu- menti concernenti la procedura d’asilo o eventuali procedure penali.
Capitolo 4: Formazione
Art. 32 Competenza e coordinamento 1 I dipartimenti provvedono affinché gli organi di polizia a loro sottoposti seguano una formazione conformemente alle esigenze legali. Elaborano il programma di for- mazione tenendo conto dei regolamenti concernenti le professioni di polizia appro- vati dal Dipartimento federale dell’interno, dei corsi di istruzione dell’Istituto sviz- zero di polizia (ISP) e delle raccomandazioni degli organi di coordinamento can- tonali. 2 Per il coordinamento della formazione di organi di polizia della Confederazione, il DFGP, il DDPS e il DFF istituiscono un gruppo di lavoro interdipartimentale com- posto di due rappresentanti per ogni dipartimento interessato, di due rappresentanti dei Cantoni e di un rappresentante dell’ISP. 3 Il gruppo di lavoro interdipartimentale di cui al capoverso 2 disciplina la propria organizzazione. Formula all’indirizzo dei dipartimenti raccomandazioni sul conte- nuto e l’organizzazione della formazione.
5482
Ordinanza sulla coercizione RU 2008
Art. 33 Formazione speciale per i rinvii per via aerea 1 Il DFGP disciplina la formazione delle persone incaricate dei rinvii per via aerea. Per la formazione può far capo all’ISP.
2 La formazione comprende segnatamente gli ambiti seguenti:
a. preparazione del volo e operazioni all’aeroporto; b. comunicazione e gestione dei conflitti; c. protezione dei dati in materia d’asilo; d. differenze culturali; e. etica professionale; f. impiego di mezzi coercitivi; g. relazioni tra l’equipaggio e la scorta; h. identificazione delle situazioni di grave pericolo e primi soccorsi.
3 Prima di definire il programma di formazione, il DFGP consulta il gruppo di
lavoro interdipartimentale di cui all’articolo 32 capoverso 2.
Art. 34 Promovimento della formazione Per la formazione di agenti di scorta e capisquadra nell’ambito dei rinvii per via aerea, la Confederazione versa ai Cantoni un importo forfettario giornaliero di
180 franchi per partecipante.
Art. 35 Formazione del personale delle società di sicurezza private 1 Se la legislazione prevede la possibilità di affidare compiti di polizia a società di sicurezza private, la formazione dei loro agenti di sicurezza deve rispettare le dispo- sizioni dell’ordinanza del 31 ottobre 20074 sull’impiego di società di sicurezza pri- vate da parte della Confederazione. 2 Sono fatte salve le disposizioni applicabili al personale addetto alla sicurezza delle imprese di trasporto.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 36 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
4 RS 124
5483
Ordinanza sulla coercizione RU 2008
Art. 37 Disposizioni transitorie 1 I gruppi di lavoro interdipartimentali di cui agli articoli 13 capoverso 1 lettera a e 32 capoverso 2 entrano in funzione al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
2 Durante un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza, l’idoneità
dell’impiego dei mezzi coercitivi va valutata alla luce delle raccomandazioni della CTPS. 3 I dipartimenti interessati adeguano al nuovo diritto i loro regolamenti e le direttive sulla formazione entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 38 Rapporto di valutazione sull’impiego dei dispositivi inabilitanti 1 Due anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, il DFGP sottopone al Consiglio federale un rapporto sull’impiego dei dispositivi inabilitanti.
2 Il rapporto è trasmesso alle commissioni competenti dell’Assemblea federale.
Art. 39 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5484
Ordinanza sulla coercizione RU 2008
Allegato (art. 36)
Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 26 ottobre 19945 concernente i poteri di polizia
dell’esercito
Art. 4 Misure coercitive di polizia
1 Sono misure coercitive di polizia:
a. l’allontanamento e la tenuta a distanza; b. il fermo e l’accertamento dell’identità; c. l’interrogatorio; d. la perquisizione di persone; e. il controllo di cose; f. il sequestro; g. l’arresto provvisorio; h. l’uso della costrizione fisica; i. l’uso delle armi.
2 È ammesso l’uso delle armi seguenti:
a. armi da fuoco; b. sostanze irritanti; c. dispositivi inabilitanti non letali (dispositivi inabilitanti).
3 In caso di uso di armi è ammesso l’impiego delle munizioni seguenti:
a. proiettili camiciati; b. munizioni ausiliarie; c. proiettili a espansione controllata. 4 I dispositivi inabilitanti e i proiettili a espansione controllata possono essere utiliz- zati soltanto dal personale militare, dai membri della sicurezza militare e dai membri dell’esercito specialmente istruiti.
5 RS 510.32
5485
Ordinanza sulla coercizione RU 2008
2. Ordinanza del 1° novembre 20066 sulle dogane
Art. 227 cpv. 1 lett. d 1 Nell’uso dell’arma secondo l’articolo 106 LD o nell’impiego della coercizione di polizia, possono essere impiegate quali armi: d. dispositivi inabilitanti non letali.
3. Ordinanza del 14 novembre 19737 sulla navigazione aerea
Art. 122c cpv. 2bis 2bis Le guardie di sicurezza adottano i provvedimenti necessari quando è minacciata la sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio o dell’aeromobile. Possono ricorrere alla coercizione e a misure di polizia conformemente alla legge federale del 20 marzo
20088 sulla coercizione e alle sue disposizioni esecutive.
6 RS 631.01 7 RS 748.01 8 RS 364
5486