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AS 2008 5499

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)

Modifica del 22 giugno 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 gennaio 20061, decreta:

I La legge del 20 giugno 19972 sulle armi, inclusa la modifica del 17 dicembre 20043, è modificata come segue:

Ingresso, primo comma visti gli articoli 107 capoverso 14 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale5;

Art. 16 Scopo e oggetto 1 La presente legge ha lo scopo di prevenire l’impiego abusivo di armi, parti essen- ziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni. 2 Essa disciplina l’acquisto, l’introduzione sul territorio svizzero, l’esportazione, la custodia, il possesso, il porto, il trasporto, la mediazione, la fabbricazione e il com- mercio di: a. Concerne soltanto i testi tedesco e francese. b. Concerne soltanto i testi tedesco e francese. 3 La presente legge ha inoltre lo scopo di impedire il porto abusivo di oggetti perico- losi.

3 RU 2008 447

4 Questa disposizione corrisponde all’art. 40bis della Costituzione federale del

29 mag. 1874 (RU 1993 3040).

5 RS 101 6 Vedi anche la versione stabilita il 17 dic. 2004 nell’ambito del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (in seguito DF Schengen/Dublino) (RU 2008 447).

2002-2420 5499

Legge sulle armi RU 2008

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente legge non si applica all’esercito, alle amministrazioni militari, nonché alle autorità di dogana e di polizia. 2 Alle armi antiche si applicano unicamente gli articoli 27 e 28, nonché le relative disposizioni penali della presente legge. Per armi antiche s’intendono le armi da fuoco fabbricate prima del 1870, nonché le armi da taglio e da punta e altre armi fabbricate prima del 1900. 3 Sono salve le disposizioni della legislazione federale sulla caccia e quelle della legislazione federale militare.

Art. 47 Definizioni

1 Per armi s’intendono:

a. dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propul- siva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco); b. dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone; c. coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica; d. dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manga- nelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde; e. dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resi- stenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute; f. armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un’energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; g. imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.

2 Per accessori di armi s’intendono:

a. silenziatori e loro parti costruite appositamente; b. laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appo- sitamente; c. lanciagranate costruiti come parte supplementare di un’arma da fuoco. 3 Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi.

7 Vedi anche DF Schengen/Dublino

5500

Legge sulle armi RU 2008

4 Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi. 5 Per munizione s’intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un’arma da fuoco è trasferita a un proiettile. 6 Per oggetti pericolosi s’intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell’esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono con- siderati oggetti pericolosi.

Art. 58 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi 1 Sono vietati l’alienazione, l’acquisto, la mediazione a destinatari in Svizzera e l’introduzione sul territorio svizzero di: a. armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modi- ficate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; b. ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente e loro parti essenziali; c. coltelli e pugnali secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c; d. dispositivi contundenti e da lancio secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; e. dispositivi che producono un elettrochoc secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera e; f. armi che simulano oggetti d’uso corrente, nonché loro parti essenziali; g. accessori di armi.

2 È vietato il possesso di:

a. armi da fuoco per il tiro a raffica e dispositivi di lancio secondo il capo- verso 1 lettera b, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; b. armi da fuoco che simulano oggetti d’uso corrente, nonché loro parti essen- ziali; c. lanciagranate secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera c.

3 È vietato sparare con:

a. armi da fuoco per il tiro a raffica; b. dispositivi di lancio secondo il capoverso 1 lettera b e lanciagranate secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera c;

8 Vedi anche DF Schengen/Dublino

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Legge sulle armi RU 2008

c. armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori degli impianti di tiro autorizzati o al di fuori di piazze di tiro; rimane consentito il tiro in luoghi non accessibili al pubblico e il tiro venatorio.

4 I Cantoni possono autorizzare eccezioni.

5 L’Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d’introduzione sul territorio svizzero. 6 L’arma da fuoco di ordinanza svizzera per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica non è considerata arma ai sensi del capoverso 1 lettera a.

Art. 69 Divieti e restrizioni relativi a munizioni 1 Il Consiglio federale può vietare o assoggettare a condizioni specifiche l’acquisto, il possesso, la fabbricazione e l’introduzione sul territorio svizzero di munizioni ed elementi di munizioni che presentano un comprovato alto potenziale di ferimento. 2 Sono fatte salve le munizioni e gli elementi di munizioni utilizzati in occasione delle consuete manifestazioni di tiro o per la caccia.

Art. 6a10 Successione ereditaria 1 Le persone che mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o accessori di armi per cui sussiste un divieto secondo l’articolo 5 capoverso 1 devono chiedere, entro sei mesi, un’autorizzazione eccezionale. 2 I cittadini stranieri che non hanno un permesso di domicilio ma risiedono in Sviz- zera possono ottenere l’autorizzazione eccezionale per l’acquisto di un’arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un’arma secondo l’articolo 5 capoverso 1 soltanto se esibiscono un’attestazione ufficiale del loro Stato d’origine in base alla quale sono legittimati a un tale acquisto.

Art. 6b cpv. 111 1 Alle persone domiciliate all’estero, l’autorizzazione eccezionale per l’acquisto di un’arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accesso- rio di un’arma secondo l’articolo 5 capoverso 1 può essere rilasciata soltanto se esse presentano un’attestazione ufficiale dello Stato di domicilio in base alla quale sono legittimate all’acquisto dell’oggetto in questione.

Art. 7 Procedura per i cittadini di determinati Stati 1 Il Consiglio federale può vietare l’acquisto, il possesso, l’offerta, la mediazione e l’alienazione di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché il porto di armi e il tiro ai cittadini di determinati Stati:

9 Vedi anche DF Schengen/Dublino

10 Vedi anche DF Schengen/Dublino

11 Vedi anche DF Schengen/Dublino

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Legge sulle armi RU 2008

a. se sussiste un pericolo rilevante di utilizzazione abusiva; b. allo scopo di tener conto delle decisioni della comunità internazionale o dei principi della politica estera svizzera. 2 I Cantoni possono autorizzare in via eccezionale l’acquisto, il possesso, il porto di armi e il tiro alle persone di cui al capoverso 1 che partecipano a battute di caccia o manifestazioni sportive oppure che assumono compiti di protezione di persone o beni.

Art. 7a Esecuzione 1 Le persone a cui si applica un divieto di cui all’articolo 7 capoverso 1 devono noti- ficare all’autorità competente del loro Cantone di domicilio, entro due mesi dal- l’entrata in vigore del divieto, le armi, le parti di armi, essenziali o costruite apposi- tamente, gli accessori di armi, le munizioni o gli elementi di munizioni di cui sono in possesso.

2 Esse possono inoltrare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del divieto, una

domanda per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale. In caso contrario gli ogget- ti devono essere alienati entro detto termine a una persona legittimata all’acquisto. 3 Se la domanda è respinta, gli oggetti devono essere alienati, entro quattro mesi dalla reiezione della domanda, a una persona legittimata all’acquisto; in caso contrario sono sequestrati.

Art. 7b Forme di offerta vietate 1 Armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, muni- zioni o elementi di munizioni non possono essere offerti se per le autorità competen- ti non è possibile identificare l’offerente. 2 È vietata l’offerta di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni in occasione di esposizioni o mercati accessibili al pubblico. Il divieto non si applica agli offerenti iscritti ai mer- cati pubblici di armi autorizzati dalle autorità competenti.

Art. 912 Competenza 1 Il permesso di acquisto di armi è rilasciato dall’autorità competente del Cantone di domicilio o, per le persone domiciliate all’estero, dall’autorità competente del Can- tone in cui l’arma è acquistata. 2 L’autorità chiede previamente il parere dell’autorità cantonale di cui all’articolo 6 della legge federale del 21 marzo 199713 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

12 Vedi anche DF Schengen/Dublino

13 RS 120

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Legge sulle armi RU 2008

Art. 9a cpv. 1bis14 1bis I cittadini stranieri che non hanno un permesso di domicilio ma risiedono in Svizzera devono presentare alla competente autorità cantonale un’attestazione uffi- ciale del loro Stato d’origine, in base alla quale in detto Stato sono legittimati all’acquisto dell’arma o della parte essenziale dell’arma.

Art. 10 cpv. 115 1 Le seguenti armi e le loro parti essenziali possono essere acquistate senza un per- messo d’acquisto di armi: a. fucili da caccia a colpo singolo o a più canne, nonché repliche di armi ad avancarica a colpo singolo; b. fucili a ripetizione portatili, designati dal Consiglio federale, del tipo utiliz- zato normalmente per il tiro sportivo e fuori servizio organizzato da società di tiro riconosciute secondo la legge militare del 3 febbraio 199516 o per la caccia in Svizzera; c. armi tipo Flobert a colpo singolo; d. armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un’energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere; e. imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.

Art. 10a cpv. 417 4 L’alienante può informarsi presso l’autorità competente del Cantone di domicilio dell’acquirente sull’esistenza di un motivo d’impedimento all’acquisto. È necessario l’accordo scritto dell’acquirente.

Art. 11 cpv. 2 lett. c–e, nonché 3 e 418

2 Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti:

c. tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell’arma, nonché data e luogo dell’alienazione; d. tipo e numero del documento ufficiale di legittimazione dell’acquirente del- l’arma o della parte essenziale di arma; e. un’indicazione sul trattamento di dati in relazione con il contratto (art. 32f cpv. 2), se sono alienate armi da fuoco.

14 Vedi anche DF Schengen/Dublino

15 Vedi anche DF Schengen/Dublino

16 RS 510.10

17 Vedi anche DF Schengen/Dublino

18 Vedi anche DF Schengen/Dublino

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Legge sulle armi RU 2008

3 Chiunque aliena un’arma da fuoco ai sensi dell’articolo 10 capoversi 1 e 3 deve inviare, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, una copia del contratto al servizio di comunicazione (art. 31b). I Cantoni possono prevedere altre forme appropriate di comunicazione. 4 Chiunque entra in possesso di un’arma da fuoco o di una parte essenziale di arma ai sensi dell’articolo 10 mediante acquisto per successione ereditaria deve trasmet- tere, entro sei mesi, le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a–d al servizio di comunicazione, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a una persona legittimata all’acquisto.

Art. 11a Consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni 1 Un minorenne può ottenere in prestito dalla sua società di tiro o dal suo rappresen- tante legale un’arma da sport se è in grado di dimostrare che con tale arma esercita con regolarità il tiro sportivo e non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’ar- ticolo 8 capoverso 2 lettere b o c. 2 Il rappresentante legale deve comunicare, entro 30 giorni, al servizio di comu- nicazione del Cantone di domicilio del minorenne la consegna a titolo di prestito dell’arma da sport. Previa informazione del rappresentante legale, la comunicazione può essere effettuata anche dalla società che mette a disposizione l’arma.

3 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 1219 Condizioni È legittimato al possesso di un’arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un’arma chi ha acquistato legalmente l’oggetto.

Art. 17 1 Chiunque, a titolo professionale, acquista, offre, rimette ad altri o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di una patente di commercio di armi.

2 Ottengono una patente di commercio di armi le persone:

a. per le quali non sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2; b. che sono iscritte nel registro di commercio; c. che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di possedere cono- scenze sufficienti sui tipi di armi e di munizioni, come pure sulle disposi- zioni legali in materia; d. che dispongono di locali commerciali particolari nei quali possono essere custoditi in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite apposita- mente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni; e. che offrono garanzia per una gestione regolare degli affari.

19 Vedi anche DF Schengen/Dublino

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Legge sulle armi RU 2008

3 Le persone giuridiche designano un membro della direzione che, in seno all’impre- sa, sia responsabile per tutte le questioni previste dalla presente legge.

4 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana il regolamento d’esame e

stabilisce le esigenze minime relative ai locali commerciali. 5 La patente di commercio di armi è rilasciata dall’autorità competente del Cantone in cui il richiedente ha il domicilio d’affari. Le succursali fuori Cantone necessitano di una patente propria di commercio di armi. 6 Il Consiglio federale definisce le condizioni per la partecipazione di titolari di patenti estere di commercio di armi a mercati pubblici di armi. 7 Se un’alienazione ha luogo tra persone in possesso di una patente di commercio di armi, l’alienante deve notificare l’alienazione all’autorità competente del proprio Cantone di domicilio entro 30 giorni dalla conclusione del contratto di alienazione, comunicando in particolare il tipo e la quantità degli oggetti alienati.

Art. 18 cpv. 120 1 Chiunque, a titolo professionale, fabbrica armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure modifi- ca parti di armi rilevanti per il loro funzionamento o per gli effetti che producono necessita di una patente di commercio di armi.

Art. 18a21 Contrassegno di armi da fuoco 1 I fabbricanti di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori devono contrassegnare singolarmente e distintamente tali oggetti, affinché sia gli stessi sia i proprietari siano sempre identificabili. 2 Le armi da fuoco, le loro parti essenziali e i loro accessori introdotti sul territorio svizzero devono essere muniti ciascuno di un proprio contrassegno. 3 Il contrassegno deve essere apposto in modo tale da non poter essere né rimosso né modificato senza mezzi meccanici. 4 Il Consiglio federale può disporre che armi da fuoco non contrassegnate possano essere introdotte sul territorio svizzero al massimo per un anno.

Art. 19 Fabbricazione e modifica a titolo non professionale 1 È vietato fabbricare a titolo non professionale armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, non- ché modificare armi in armi soggette a divieto secondo l’articolo 5 capoverso 1. 2 I Cantoni possono autorizzare eccezioni. Il Consiglio federale fissa dettagliata- mente le condizioni.

3 È permessa la ricarica di munizioni per uso proprio.

20 Vedi anche DF Schengen/Dublino

21 Vedi anche DF Schengen/Dublino

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Legge sulle armi RU 2008

Art. 2022 Trasformazioni vietate 1 È vietato trasformare armi da fuoco semiautomatiche in armi da fuoco per il tiro a raffica, modificare o rimuovere i numeri di controllo delle armi, nonché accorciare armi da fuoco portatili. 2 I Cantoni possono autorizzare eccezioni. Il Consiglio federale fissa dettagliata- mente le condizioni.

Art. 21 cpv. 123 1 I titolari di una patente di commercio di armi tengono la contabilità relativa a fab- bricazione, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti di armi, essen- ziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni e polvere da sparo.

Art. 22b24 Bolletta di scorta 1 Chiunque intende esportare armi da fuoco o loro parti essenziali in uno Stato vin- colato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen25 (Stato Schengen) ne informa l’Ufficio centrale prima della prevista esportazione. 2 L’Ufficio centrale rilascia una bolletta di scorta che deve accompagnare le armi da fuoco o le parti essenziali di armi fino al luogo di destinazione. 3 La bolletta di scorta contiene tutte le indicazioni necessarie sul trasporto delle armi da fuoco o delle parti essenziali di armi di cui è prevista l’esportazione, nonché i dati necessari all’identificazione delle persone coinvolte. 4 La bolletta di scorta non è rilasciata se il destinatario finale non è legittimato, secondo il diritto del Paese di destinazione, al possesso delle armi da fuoco o delle parti essenziali di armi in questione.

22 Vedi anche DF Schengen/Dublino

23 Vedi anche DF Schengen/Dublino

24 Vedi anche DF Schengen/Dublino

25 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.360.268.1); Acc. del 26 ott. 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS 0.360.268.10); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1); Acc. del 28 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS 0.360.314.1); Prot. del 28 feb. 2008 tra l’Unione europea, la Comunità euro- pea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Princi- pato del Liechtenstein all’Accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.360.514.1; RU...).

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Legge sulle armi RU 2008

5 L’Ufficio centrale trasmette le informazioni di cui dispone alle competenti autorità degli Stati coinvolti nell’esportazione delle armi da fuoco o delle parti essenziali di armi.

Art. 23 cpv. 1 1 Armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, muni- zioni ed elementi di munizioni sono denunziati in occasione dell’introduzione sul territorio svizzero conformemente alle disposizioni della legge federale del 18 marzo

200526 sulle dogane.

Art. 24 Introduzione a titolo professionale sul territorio svizzero 1 Chiunque, a titolo professionale, intende introdurre sul territorio svizzero armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita, oltre alla patente di commercio di armi, di un’autorizzazione ai sensi degli articoli 24a, 24b o 24c.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’autorizzazione per

l’introduzione a titolo professionale di coltelli sul territorio svizzero.

3 L’Ufficio centrale rilascia l’autorizzazione e ne stabilisce la durata.

4 L’Ufficio centrale informa l’autorità competente del Cantone in cui si trova la sede commerciale del titolare dell’autorizzazione in merito alle armi, alle parti di armi, essenziali o costruite appositamente, alle munizioni e agli elementi di munizioni introdotti a titolo professionale sul territorio svizzero.

Art. 24a Autorizzazione specifica 1 Chiunque a titolo professionale intende introdurre sul territorio svizzero un’unica fornitura specificatamente definita di armi, parti essenziali di armi, munizioni o ele- menti di munizioni, necessita di un’autorizzazione specifica. 2 I titolari di un’autorizzazione specifica ai sensi del presente articolo che nell’arco di un anno non hanno dato adito ad alcuna contestazione in relazione all’introdu- zione sul territorio svizzero, possono chiederne la commutazione in un’autorizza- zione generale ai sensi degli articoli 24b o 24c.

Art. 24b Autorizzazione generale per armi bianche Chiunque intende introdurre regolarmente e a titolo professionale sul territorio sviz- zero armi bianche o munizioni ed elementi di munizioni necessita di un’autorizza- zione generale per armi bianche.

26 RS 631.0

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Legge sulle armi RU 2008

Art. 24c Autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni Chiunque intende introdurre regolarmente e a titolo professionale sul territorio sviz- zero armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di un’autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni.

Art. 2527 Introduzione sul territorio svizzero a titolo non professionale 1 Chiunque, a titolo non professionale, intende introdurre sul territorio svizzero armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di un’autoriz- zazione. L’autorizzazione è rilasciata ove il richiedente sia autorizzato all’acquisto del relativo oggetto.

2 L’Ufficio centrale rilascia l’autorizzazione e ne stabilisce la durata.

3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per l’introduzione temporanea sul territorio svizzero di armi bianche. 4 L’Ufficio centrale informa l’autorità competente del Cantone di domicilio del titolare dell’autorizzazione in merito alle armi, le parti di armi, essenziali o costruite appositamente, le munizioni e gli elementi di munizioni introdotti a titolo non pro- fessionale sul territorio svizzero.

Art. 25a, rubrica, nonché cpv. 1 e 328 Introduzione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri 1 Chiunque, nel traffico passeggeri, intende introdurre temporaneamente sul territo- rio svizzero armi da fuoco e le relative munizioni necessita di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 25. L’autorizzazione può essere rilasciata per un anno al massimo e per uno o più viaggi. È rinnovabile, ma di volta in volta per una durata massima di un anno. 3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo di autorizzazione per:

a. cacciatori e tiratori sportivi; b. membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanen- ti presso organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali; c. membri di forze armate estere nell’ambito di impieghi o corsi d’istruzione internazionali; d. agenti di sicurezza con mandato statale, nell’ambito di visite ufficiali annun- ciate.

27 Vedi anche DF Schengen/Dublino

28 Vedi anche DF Schengen/Dublino

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Legge sulle armi RU 2008

Titolo prima dell’art. 26 Capitolo 6: Custodia, porto e trasporto di armi e munizioni, porto abusivo di oggetti pericolosi

Art. 27 Porto di armi 1 Chiunque intende portare un’arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev’essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l’articolo 28 capoverso 1.

2 Ottengono un permesso di porto di armi le persone:

a. per le quali non sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2; b. che rendono verosimile di aver bisogno di un’arma per proteggersi o proteg- gere altre persone o cose da un pericolo reale; c. che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggia- re le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l’uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d’esame. 3 Il permesso è rilasciato dall’autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all’estero ottengono il permesso dall’autorità competente del Cantone d’entrata.

4 Sono dispensati dal permesso:

a. i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell’esercizio delle loro attività; b. i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi; c. i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi; d. gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l’autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un’autorizzazione quadro secondo l’articolo 27a. 5 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali.

Art. 27a Autorizzazione quadro nelle aree degli aeroporti svizzeri 1 Per svolgere funzioni di sicurezza nelle aree degli aeroporti svizzeri può essere rilasciata un’autorizzazione quadro a compagnie aeree estere.

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2 Per sventare reati e proteggere i passeggeri a bordo di velivoli può essere rilasciata un’autorizzazione quadro all’autorità estera competente per la sicurezza aerea. 3 L’autorizzazione quadro può essere rilasciata soltanto se la competente autorità estera o la compagnia aerea estera garantisce, per ogni persona incaricata di svolgere una funzione secondo i capoversi 1 e 2, che questa persona: a. è legittimata a portare un’arma secondo il diritto dello Stato estero interes- sato; e b. è istruita adeguatamente. 4 L’autorizzazione quadro disciplina i luoghi d’impiego, il genere di armi, la colla- borazione con le autorità locali e l’entità delle funzioni di sicurezza.

Art. 28 Trasporto di armi 1 Non è necessario il permesso di porto di armi per trasportare armi, segnatamente:

a. a corsi, esercitazioni e manifestazioni di società di tiro, di caccia o di tiro con armi soft air, nonché di associazioni o federazioni militari, o in prove- nienza dagli stessi; b. all’arsenale o in provenienza dallo stesso; c. a un titolare di una patente di commercio di armi o in provenienza dallo stesso; d. a una manifestazione specializzata o in provenienza dalla stessa; e. in relazione a un cambiamento di domicilio.

2 Durante il trasporto di armi da fuoco, armi e munizioni sono tenute separate.

Art. 28a Porto abusivo di oggetti pericolosi È vietato il porto di oggetti pericolosi in luoghi accessibili al pubblico e portarli seco in un veicolo se: a. non si può rendere verosimile che il porto di tali oggetti è giustificato da un impiego o da una manutenzione conformi allo scopo degli oggetti; e b. gli oggetti suscitano l’impressione che possano essere usati abusivamente, in particolare per intimidire, minacciare o ferire persone.

Titolo prima dell’art. 28b Capitolo 7: Autorizzazioni eccezionali, controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti

Art. 28b Autorizzazioni eccezionali Le autorizzazioni eccezionali ai sensi della presente legge possono essere rilasciate soltanto se:

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a. vi sono motivi rispettabili, segnatamente:

1. esigenze professionali,

2. l’utilizzo per scopi industriali,

3. la compensazione di menomazioni fisiche,

4. il collezionismo;

b. non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2; e c. le condizioni specifiche previste dalla legge sono adempite.

Art. 29 Controllo 1 Gli organi d’esecuzione cantonali sono autorizzati, in presenza del titolare di un’autorizzazione ai sensi della presente legge o del suo rappresentante, a: a. verificare il rispetto delle condizioni e degli oneri connessi alla patente di commercio di armi; b. ispezionare durante le ore normali di lavoro e senza preavviso i locali com- merciali del titolare di una patente di commercio di armi e prendere visione dei documenti pertinenti.

2 Gli organi d’esecuzione procedono al sequestro del materiale probatorio.

3 Il controllo e l’esame ai sensi del capoverso 1 presso i titolari di una patente di commercio di armi devono essere ripetuti periodicamente.

Art. 30 cpv. 2 Abrogato

Art. 30a Comunicazione di autorizzazioni revocate e rifiutate 1 L’autorità che rifiuta un’autorizzazione comunica la decisione di rifiuto all’Ufficio centrale indicandone i motivi. 2 L’autorità che revoca un’autorizzazione comunica la decisione di revoca all’auto- rità che ha rilasciato l’autorizzazione e all’Ufficio centrale.

Art. 30b Diritto di segnalazione Le persone tenute al segreto d’ufficio o professionale hanno il diritto di segnalare alle competenti autorità cantonali e federali di giustizia e polizia chiunque: a. mediante l’uso di armi mette in pericolo se stesso o terzi; b. facendo uso di armi minaccia sé stesso o terzi.

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Legge sulle armi RU 2008

Art. 31 Sequestro e confisca

1 L’autorità competente procede al sequestro di:

a. armi portate da persone non legittimate; b. armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni in possesso di persone per le quali sussi- ste un motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 o di per- sone non legittimate all’acquisto o al possesso; c. oggetti pericolosi portati abusivamente. 2 Se sequestra armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, nonché oggetti pericolosi a una persona che non ne è il legittimo proprietario, l’autorità competente li restituisce al legittimo proprietario qualora non sia dato un motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2. 3 L’autorità competente confisca definitivamente gli oggetti in caso di rischio di utilizzazione abusiva, in particolare se persone sono state minacciate, esposte a pericolo o ferite con tali oggetti. 4 L’autorità competente comunica all’Ufficio centrale la confisca definitiva di armi, unitamente alla designazione esatta delle armi. 5 Il Consiglio federale disciplina la procedura per i casi in cui la restituzione non è possibile.

Art. 31a Presa in consegna di armi da parte dei Cantoni I Cantoni sono tenuti a prendere in consegna gratuitamente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni. Dai titolari di una patente di commercio di armi possono esigere un emolumento per la presa in consegna.

Art. 31b Servizio di comunicazione 1 I Cantoni designano un servizio di comunicazione. Ne possono affidare i compiti a organizzazioni d’importanza nazionale attive nel settore delle armi. 2 Il servizio di comunicazione assume i compiti conferitigli secondo gli articoli 11 capoversi 3 e 4, 32k e 42a. Su richiesta, fornisce alle autorità di perseguimento penale cantonali e federali le necessarie informazioni.

Art. 31c Ufficio centrale 1 Il Consiglio federale designa l’Ufficio centrale che assiste le autorità d’esecuzione.

2 Oltre ai compiti inerenti al suo mandato secondo gli articoli 9a capoverso 2, 22b, 24 capoversi 3 e 4, 25 capoversi 3 e 5, 31d, 32a, 32c e 32j capoverso 1, l’Ufficio centrale ha segnatamente i seguenti compiti:

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Legge sulle armi RU 2008

a. fornire consulenza alle autorità d’esecuzione; b. coordinare le loro attività; c. fungere da servizio centrale di ricezione e comunicazione per lo scambio di informazioni con gli altri Stati Schengen; d. inoltrare ai Cantoni di domicilio le comunicazioni su persone domiciliate in Svizzera che hanno acquistato un’arma da fuoco in uno Stato-Schengen; e. elaborare raccomandazioni sull’applicazione uniforme della legislazione sul- le armi e sul rilascio di autorizzazioni eccezionali; f. all’occorrenza, rilasciare a compagnie aeree estere un’autorizzazione quadro per svolgere funzioni di sicurezza secondo l’articolo 27a. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’attività dell’Ufficio centrale.

Art. 31d Servizio nazionale di coordinamento per la valutazione delle tracce di armi da fuoco 1 La Confederazione e i Cantoni possono gestire un servizio nazionale di coordina- mento per la valutazione centrale delle tracce di armi da fuoco secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a e f.

2 Esso è diretto dall’Ufficio centrale.

Art. 32 Emolumenti Il Consiglio federale fissa gli emolumenti per: a. le pratiche relative a autorizzazioni, esami e omologazioni ai sensi della pre- sente legge; b. la custodia delle armi sequestrate.

Titolo prima dell’art. 32a Capitolo 7a: Trattamento e protezione dei dati Sezione 1:29 Trattamento dei dati

Art. 32a Banche dati L’Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati: a. banca dati sull’acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (DEWA); b. banca dati sull’acquisto di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato Schengen (DEWS); c. banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi (DEBBWA);

29 Vedi anche DF Schengen/Dublino

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Legge sulle armi RU 2008

d. banca dati sulla consegna e il ritiro di armi dell’esercito (DAWA); e. banche dati sulle caratteristiche principali di armi (WANDA) e munizioni (MUNDA); f. banche dati sulla valutazione di tracce di armi da fuoco relative ad armi, munizioni, in particolare munizioni impiegate per un reato, e persone coin- volte nella commissione di reati o vittime di reati (ASWA);

Art. 32b Contenuti delle banche dati

1 La DEWA e la DEWS contengono i dati seguenti:

a. generalità e numero di registro dell’acquirente; b. tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell’arma, nonché data del- l’alienazione; c. data della registrazione nella banca dati.

2 La DEBBWA contiene i dati seguenti:

a. generalità e numero di registro delle persone cui è stata rifiutata o revocata un’autorizzazione oppure sequestrata un’arma; b. circostanze che hanno portato alla revoca dell’autorizzazione; c. tipo, genere e numero dell’arma, nonché data dell’alienazione; d. circostanze che hanno portato al sequestro; e. altre decisioni relative ad armi sequestrate; f. data della registrazione nella banca dati.

3 LA DAWA contiene i dati seguenti:

a. generalità e numero di registro delle persone che al proscioglimento dall’ob- bligo militare hanno ricevuto in proprietà un’arma; b. generalità e numero di registro delle persone cui in base alla legislazione militare è stata ritirata l’arma personale o l’arma personale in prestito; c. tipo, genere e numero dell’arma, nonché data dell’alienazione o del ritiro; d. circostanze che hanno portato al ritiro dell’arma; e. altre decisioni relative ad armi sequestrate; f. data della registrazione nella banca dati.

4 La ASWA contiene i dati seguenti:

a. tipo, genere e numero delle armi; b. genere di munizioni; c. generalità di vittime, autori di reati o possessori di armi, in relazione con reati; d. circostanze che hanno portato al ritiro dell’arma.

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Legge sulle armi RU 2008

Art 32c Comunicazione di dati

1 Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA e della ASWA possono essere comuni-

cati alle seguenti autorità per l’adempimento dei loro compiti legali: a. autorità competenti dello Stato di domicilio o d’origine; b. altre autorità di giustizia e polizia della Confederazione e dei Cantoni, non- ché le autorità competenti per l’esecuzione della presente legge; c. autorità straniere di polizia, di perseguimento penale e di sicurezza, nonché gli uffici di Europol e Interpol.

2 Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA e della DAWA possono essere resi

accessibili alle autorità di polizia cantonali e alle autorità doganali per mezzo di una procedura di richiamo. 3 I dati della DEWS sono comunicati alle autorità competenti dello Stato di domici- lio della persona interessata. 4 Il Consiglio federale disciplina in quale misura devono essere comunicati i dati alle autorità federali e cantonali, nonché il controllo, la conservazione, la rettifica e la cancellazione dei dati.

Titolo prima dell’art. 32d Sezione 2:30 Trattamento e protezione dei dati nell’ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen

Titolo prima dell’art. 32j Sezione 3:31 Obblighi di comunicazione

Art. 32j Comunicazioni nell’ambito dell’amministrazione militare 1 L’Ufficio centrale comunica ai competenti servizi dell’amministrazione militare le persone che, in seguito all’impiego abusivo di armi da fuoco, sono registrate nella banca dati DEBBWA e sono o potrebbero essere soggette all’obbligo militare. 2 I competenti servizi dell’amministrazione militare comunicano all’Ufficio centrale:

a. l’identità delle persone che, al proscioglimento dall’obbligo militare o alla cessazione dell’attività in seno al Corpo delle guardie di confine, ricevono in proprietà un’arma, indicando il genere e il numero dell’arma; b. l’identità delle persone alle quali, in base alla legislazione militare, è stata ritirata l’arma personale o l’arma personale in prestito.

30 Vedi anche DF Schengen/Dublino

31 Vedi anche DF Schengen/Dublino

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Legge sulle armi RU 2008

Art. 32k Obbligo di comunicazione delle autorità cantonali e dei servizi di comunicazione Le competenti autorità cantonali e i servizi di comunicazione trasmettono all’Ufficio centrale le informazioni di cui dispongono circa: a. l’identità delle persone senza permesso di domicilio in Svizzera che hanno acquistato in Svizzera un’arma o una parte di arma, essenziale o costruita appositamente; b. l’identità delle persone con domicilio in un altro Stato Schengen che hanno acquistato in Svizzera un’arma da fuoco o una parte di arma, essenziale o costruita appositamente; c. l’acquisto di armi o parti di armi, essenziali o costruite appositamente.

Art. 3332 Delitti 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: a. senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fab- brica, ripara a titolo professionale, modifica, porta o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; b. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell’introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni; c. ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo infor- mazioni false o incomplete; d. viola gli obblighi di cui all’articolo 21; e. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, acces- sori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d). f. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi fabbrica o introdu- ce sul territorio svizzero armi da fuoco o loro parti essenziali o costruite appositamente senza munirle di un contrassegno ai sensi dell’articolo 18a; g. offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizio- ni a persone ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un’autorizzazione eccezionale ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2. 2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa. Nei casi di poca gravità si può prescindere da ogni pena.

32 Vedi anche DF Schengen/Dublino

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Legge sulle armi RU 2008

3 È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi- unque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: a. aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; b. modifica parti essenziali di armi.

Art. 3433 Contravvenzioni

1 È punito con la multa chiunque:

a. ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d’acquisto di armi o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete oppure si rende complice del reato, senza che sia adempiuta una fattispecie dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a; b. spara senza autorizzazione con un’arma da fuoco (art. 5 cpv. 3 e 4); c. viola il dovere di diligenza nell’alienare armi, parti di armi, essenziali o co- struite appositamente, munizioni o elementi di munizioni (art. 10a e 15 cpv. 2); d. non adempie gli obblighi secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 2 o iscrive indicazioni false o incomplete nel contratto; e. in qualità di privato non custodisce diligentemente armi, parti di armi, essen- ziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1); f. in qualità di privato non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell’introduzione sul territorio sviz- zero o del transito nel traffico passeggeri; g. non segnala immediatamente alla polizia la perdita di armi (art. 26 cpv. 2); h. non reca con sé il permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1); i. non adempie gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 7a capoverso 1, 9c, 11 capoversi 3 e 4, 11a capoverso 2, 17 capoverso 7 o 42 capoverso 5; j. in quanto erede non adempie gli obblighi ai sensi degli articoli 6a, 8 capo- verso 2bis o 11 capoverso 4; k. ricorre a forme di offerta vietate (art. 7b); l. non adempie gli obblighi ai sensi dell’articolo 22b oppure ottiene la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete; m. in occasione dell’entrata in provenienza da uno Stato Schengen porta con sé armi da fuoco, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, oppure munizioni senza la carta europea d’armi da fuoco (art. 25a cpv. 4);

33 Vedi anche DF Schengen/Dublino

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Legge sulle armi RU 2008

n. trasporta un’arma da fuoco senza tenere separate arma e munizioni (art. 28 cpv. 2); o. in altro modo contravviene intenzionalmente a una disposizione della presente legge la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale nelle disposizioni esecutive.

2 Nei casi di poca gravità si può prescindere da ogni pena.

Art. 37, 38a34 e 39 Abrogati

Art. 40 cpv. 335

3 Designa le autorità che immettono direttamente dati nelle banche dati.

Art. 41 Abrogato

Art. 42 cpv. 4–7 4 Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un’autorizzazione d’im- portazione, d’esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territo- rio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione. 5 Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite apposita- mente secondo l’articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l’arti- colo 5 capoverso 1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione. 6 Entro sei mesi dall’entrata in vigore del divieto ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un’autorizzazione eccezionale per l’acquisto di un’arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall’entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata. 7 Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.

34 Vedi anche DF Schengen/Dublino

35 Vedi anche DF Schengen/Dublino

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Legge sulle armi RU 2008

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore, che non può però precedere quella dell’articolo 3 numero 6 del decreto federale del 17 dicembre 200436 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associa- zione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino.37

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007 Consiglio nazionale, 22 giugno 2007 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato l’11 ottobre 2007.38

36 RU 2008 447 37 RU 2008 5405 38 FF 2007 4189

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Legge sulle armi RU 2008

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 13 dicembre 199639 sul materiale bellico

Art. 9 cpv. 2 lett. c

2 Non necessita di un’autorizzazione di principio chi:

c. fabbrica, commercia o procura a titolo di mediatore professionale a destina- tari all’estero armi da fuoco secondo la legislazione sulle armi, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni e, a tale scopo, dispone di una patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi;

Art. 15 cpv. 3 3 Chiunque, a titolo di mediatore professionale, procura a destinatari all’estero armi da fuoco secondo la legislazione sulle armi, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni ottiene un’autorizzazione specifica solo se fornisce la prova che dispone di una corrispondente patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi.

Art. 16a cpv. 3 3 Chi dal territorio svizzero commercia all’estero in armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo la legislazione sulle armi ottiene l’autorizzazione specifica solo se fornisce la prova che dispone di una paten- te di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi.

Art. 17 cpv. 4 lett. b 4 Non è richiesta l’autorizzazione d’importazione conformemente alla presente legge per: b. l’introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco, relative parti, accesso- ri, munizioni o elementi di munizioni secondo la legislazione sulle armi;

39 RS 514.51

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Legge sulle armi RU 2008

2. Legge del 20 giugno 198640 sulla caccia

Art. 17 cpv. 1, frase introduttiva e lett. i 1 È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente e senza autorizzazione: i. usa mezzi ausiliari proibiti per l’esercizio della caccia.

3. Legge federale del 25 marzo 197741 sugli esplosivi

Art. 1 cpv. 3–5

3 La polvere da sparo utilizzata come carica propulsiva per munizioni di armi da

fuoco sottostà alle disposizioni della legislazione sulle armi. 4 È fatta salva la legislazione federale sul materiale bellico e sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, sempreché la presente legge o un’ordinanza d’esecuzione non contengano prescrizioni particolari. 5 Sono parimenti fatte salve le prescrizioni del diritto cantonale in materia di edilizia e di polizia del fuoco.

40 RS 922.0 41 RS 941.41

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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