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AS 2008 5567

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del 22 ottobre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Allegato 6 n. 111.4 lett. c 111.4 Tutti gli altri veicoli devono adempiere le esigenze dei numeri 3, 42 e 44. Fanno eccezione: c. i veicoli di lavoro che rientrano nel campo d’applicazione del- l’allegato 1 numero 11 dell’ordinanza del DATEC del 22 maggio

20072 sul rumore delle macchine all’aperto (ORMAp), se i loro

motori figurano nell’ORMAp.

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2009.

22 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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