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AS 2008 5569

AS 2008 5569

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 22 ottobre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Nella licenza di condurre devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni: e. il certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci con indicazione della durata di validità e della categoria o della sottocategoria di veicoli abilitati al trasporto, purché non sia stata rilasciata una carta separata (art. 9 cpv. 3 dell’ordinanza del 15 giugno 20072 sull’ammissione degli autisti).

Art. 34 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2009.

22 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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