AS 2008 5587
Ordinanza concernente la seconda entrata in vigore parziale della modifica del 15 novembre 2006 dell'ordinanza sulle epizoozie
Ordinanza concernente la seconda entrata in vigore parziale della modifica del 15 novembre 2006 dell’ordinanza sulle epizoozie
del 29 ottobre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
Articolo unico
1 Il 1° gennaio 2009 entrano in vigore:
a. conformemente al numero III capoverso 3 lettera a della modifica del 15 novembre 20061: gli articoli 65a, 84 capoverso 1 e 312 capoverso 4 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie; b. conformemente al numero III capoverso 3 lettera b numeri 2–4 della men- zionata modifica: l’articolo 33 capoverso 3 dell’ordinanza 18 agosto 20043 sui medicamenti veterinari, l’articolo 62 capoverso 4 dell’ordinanza del 23 novembre 20054 concernente la macellazione e il controllo delle carni e l’articolo 12 capoverso 4 dell’ordinanza del 23 novembre 20055 concernente la qualità del latte.
2 L’entrata in vigore degli articoli 255 capoverso 1 lettera d e 257 capoverso 5
dell’ordinanza 27 giugno 1995 sulle epizoozie conformemente al numero III capo- verso 3 lettera a della menzionata modifica verrà determinata in un secondo momen- to mediante decisione presidenziale.
3 Sono già entrati in vigore:
a. il 1° gennaio 2008: gli articoli 255 capoverso 1 lettera c e 257 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza 27 giugno 1995 sulle epizoozie conformemente al numero III capoverso 2 della menzionata modifica; b. il 1° gennaio 2007: le altre disposizioni conformemente al numero III capo- verso 1 della menzionata modifica.
29 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RU 2006 5217 2 RS 916.401 3 RS 812.217.27 4 RS 817.190 5 RS 916.351.0
2008-2547 5587
Seconda entrata in vigore parziale della modifica del 15 novembre 2006 RU 2008 dell’ordinanza sulle epizoozie