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AS 2008 5589

Ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente il Sistema d’informazione per il Servizio veterinario pubblico (O-SISVet)

del 29 ottobre 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 54a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie (LFE), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina la gestione del Sistema d’informazione centrale secondo l’articolo 54a LFE per il Servizio veterinario pubblico (SISVet).

2 Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti:

a. le competenze; b. la struttura e il contenuto del SISVet; c. gli obblighi di notifica; d. i diritti di accesso; e. la comunicazione dei dati; f. la protezione dei dati e la sicurezza informatica; g. l’archiviazione; h. i dettagli del finanziamento.

Art. 2 Scopo del SISVet Il SISVet serve al trattamento dei dati di cui la Confederazione e i Cantoni necessi- tano per l’adempimento dei compiti d’esecuzione del Servizio veterinario pubblico nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari.

RS 916.408 1 RS 916.40

2008-1853 5589

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Art. 3 Definizioni S’intendono per: a. terzi incaricati: persone o organizzazioni a cui l’autorità competente affida mediante contratto lo svolgimento di compiti d’esecuzione prescritti per legge nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari; b. gestione: prestazioni ricorrenti e messa a disposizione dell’infrastruttura tecnica che garantiscono il corretto funzionamento del SISVet; c. ulteriore sviluppo: ampliamento del SISVet, in particolare adeguamenti a nuove disposizioni legali; d. UFAL: Unità federale per la filiera alimentare dell’Ufficio federale di vete- rinaria (UFV), dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG); e. postazione d’accesso: installazione che, unita a una licenza, consente l’accesso al SISVet.

Sezione 2: Competenze

Art. 4 Responsabilità del sistema 1 L’UFV provvede alla gestione del SISVet e garantisce la disponibilità del sistema.

2 In particolare:

a. conclude accordi con i fornitori di prestazioni che mettono a disposizione l’infrastruttura e i servizi necessari alla gestione del SISVet; b. conclude accordi di utilizzazione con i Cantoni; c. emana prescrizioni tecniche per l’utilizzo del sistema; d. redige il budget annuo e il conto annuale. 3 L’UFV è responsabile del SISVet. Nello specifico, adotta le misure necessarie a garantire la gestione economica del sistema e la protezione e sicurezza dei dati. 4 Le autorità d’esecuzione che utilizzano il SISVet sono responsabili, per il loro settore, delle misure necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati. I Cantoni garantiscono l’accesso sicuro al SISVet, in particolare, attraverso misure tecniche e organizzative.

Art. 5 Servizio specializzato Al servizio specializzato dell’UFV addetto al SISVet (servizio specializzato) compe- tono: a. il supporto agli utenti nonché la loro informazione in merito agli aspetti tec- nici, alle innovazioni e a eventuali modifiche;

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b. gli adeguamenti tecnici e specialistici, le migliorie e le correzioni del SISVet; c. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai diversi fornitori di prestazioni; d. l’eliminazione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni; e. la concessione dei diritti di accesso agli utenti e la loro amministrazione; f. lo svolgimento di corsi di formazione.

Art. 6 Comitato misto

1 Il comitato misto è composto da quattro rappresentanti dell’UFV e da quattro

rappresentanti dei Cantoni. Esso provvede autonomamente alla propria organizza- zione.

2 Il comitato misto:

a. interviene nella redazione del budget annuo relativo alla gestione del SISVet; b. fornisce consulenza all’UFV in merito ad aspetti tecnici e finanziari legati alla gestione; c. formula proposte e definisce le priorità per l’ulteriore sviluppo del SISVet e approva le organizzazioni di progetto.

3 Può assegnare incarichi al servizio specializzato.

4 Può ricorrere a esperti esterni per la risoluzione di questioni specifiche.

Sezione 3: Struttura e contenuto del SISVet

Art. 7 Struttura del SISVet

1 Il SISVet consta:

a. di una banca dati che si interfaccia alle banche dati di cui al numero 1.2 dell’allegato; b. dei moduli necessari all’adempimento dei compiti d’esecuzione.

2 Si tratta in particolare di moduli per:

a. la gestione delle crisi in caso di focolai di epizoozie; b. l’amministrazione di progetti, casi, autorizzazioni, rapporti e documenti; c. le impostazioni di sistema e la gestione utenti. 3 I dati salvati nel SISVet sono ripresi da altre banche dati oppure inseriti diretta- mente nel SISVet.

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Art. 8 Contenuto del SISVet

1 Il SISVet contiene quattro tipologie di dati:

a. dati di base relativi a persone e aziende: dati che servono a identificare le persone e le aziende; b. dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione: dati rilevati nel quadro dei compiti d’esecuzione nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari, inclusi i dati provenienti dalle notifiche secondo l’arti- colo 9; c. dati di sistema: dati che servono all’amministrazione e all’adeguamento del sistema alle esigenze esecutive: liste di riferimento, configurazioni di siste- ma per i processi d’esecuzione, formulari per l’inserimento dei dati; d. dati utenti: dati di autenticazione, ruoli utenti assegnati, impostazioni di base per l’utilizzo del sistema.

2 Sono considerati dati di base:

a. i nomi e gli indirizzi delle persone nonché le informazioni riguardanti l’ubi- cazione delle aziende; b. l’informazione che indica se la persona o l’azienda è attiva o non attiva nel sistema e il numero assegnato automaticamente dal sistema; c. i numeri che servono a identificare l’azienda e il numero dell’autorità canto- nale d’esecuzione competente; d. le cartine geografiche. 3 I dati contenuti nel SISVet sono riportati in un elenco esaustivo nell’allegato.

Sezione 4: Notifiche

Art. 9 1 Le autorità cantonali d’esecuzione adempiono ai loro obblighi di notifica attraverso il SISVet nella misura in cui sia previsto dal diritto federale. 2 In casi d’urgenza secondo l’articolo 57 capoverso 2 LFE, l’UFV può disporre che gli vengano notificati ulteriori dati attraverso il SISVet.

Sezione 5: Accesso al SISVet

Art. 10 Diritti di accesso

1 I diritti di accesso sono disciplinati nell’allegato.

2 La concessione e la modifica dei diritti di accesso avvengono dietro apposita

domanda scritta inoltrata al servizio specializzato.

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3 Per gli utenti cantonali la domanda deve essere inoltrata dall’autorità d’esecuzione competente. 4 I diritti e gli obblighi degli utenti cantonali nonché le rispettive responsabilità devono essere definiti negli accordi di utilizzazione.

Art. 11 Accesso mediante procedura di richiamo ai dati di base Possono accedere ai dati di base mediante procedura di richiamo: a. i collaboratori delle autorità cantonali d’esecuzione nel settore di competen- za dell’autorità; b. i collaboratori dell’UFV, dell’UFSP, dell’UFAG e dell’UFAL che inserisco- no o trattano i dati nell’ambito dei compiti d’esecuzione e di rapporto; c. i collaboratori del servizio specializzato.

Art. 12 Accesso mediante procedura di richiamo ai dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione 1I collaboratori delle autorità cantonali d’esecuzione come pure i collaboratori dell’UFV, dell’UFSP, dell’UFAG e dell’UFAL di cui all’articolo 11 lettera b hanno accesso mediante procedura di richiamo ai seguenti dati raccolti nell’ambito dell’e- secuzione: a. dati che hanno inserito personalmente nel sistema; b. dati risultanti dalle notifiche delle autorità cantonali d’esecuzione (art. 9); c. dati provenienti da un’unità amministrativa diversa dalla propria, qualora siano necessari all’adempimento dei compiti d’esecuzione.

2 Gli amministratori del sistema all’UFV hanno accesso mediante procedura di

richiamo a tutti i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione necessari all’adempimento dei rispettivi compiti, in particolare ai dati di cui necessitano per fornire supporto agli utenti.

Art. 13 Accesso mediante procedura di richiamo ai dati di sistema Possono accedere ai dati di sistema mediante procedura di richiamo: a. gli amministratori del sistema all’UFV; b. i collaboratori delle autorità cantonali d’esecuzione nel settore di competen- za della rispettiva autorità.

Art. 14 Diritti di accesso di terzi incaricati 1 I diritti di accesso di terzi incaricati e le misure necessarie a garantire la protezione dei dati devono essere definiti nell’ambito dell’incarico.

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2 L’accesso mediante procedura di richiamo può essere concesso a terzi incaricati purché non riguardi dati degni di particolare protezione. L’accesso ai dati di aziende può essere concesso a terzi incaricati solo se i dati in questione non consentono di risalire a profili della personalità.

Sezione 6: Comunicazione di dati

Art. 15 Comunicazione di dati alle autorità per l’adempimento dei compiti prescritti per legge

1 L’UFV, l’UFAG, l’UFAL e le autorità cantonali d’esecuzione possono comunicare

ad altre autorità dati degni di particolare protezione contenuti nel SISVet nella misura in cui una legge in senso formale lo preveda. La comunicazione dei dati avviene sotto forma di liste, rapporti o serie di dati in formato elettronico. 2 Dati non degni di particolare protezione possono essere comunicati ad altre autori- tà, in forma elettronica o in un’altra modalità appropriata, nel quadro di compiti d’esecuzione coordinati nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari.

Art. 16 Comunicazione di dati per scopi scientifici e statistici 1 Qualora l’UFV sia tenuto, in conformità al diritto svizzero o internazionale, a redigere rapporti, esso divulga in forma anonima i dati contenuti nel SISVet. 2 L’UFV tiene conto dei requisiti definiti nella legge del 9 ottobre 19922 sulla stati- stica federale.

Art. 17 Comunicazione di dati a privati L’UFV, l’UFAG, l’UFAL e le autorità cantonali d’esecuzione possono comunicare a privati i dati relativi a persone e aziende contenuti nel SISVet, se abilitati da una base legale oppure se le persone o le aziende coinvolte forniscono il proprio con- senso.

Sezione 7: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione

Art. 18 Protezione dei dati L’UFV, l’UFSP, l’UFAG, l’UFAL e le autorità cantonali d’esecuzione provvedono affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. In un rego- lamento per il trattamento dei dati, l’UFV definisce le misure organizzative e tecni- che necessarie a tal fine.

2 RS 431.01

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Art. 19 Diritti delle persone interessate 1 I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel SISVet, segnatamente i diritti in materia di comunicazione, rettifica e cancellazione di dati, si fondano sulla legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati. 2 La persona che intende far valere i propri diritti, deve comprovare la propria identi- tà e presentare istanza scritta all’autorità d’esecuzione del Cantone di domicilio o all’UFV.

Art. 20 Rettifica di dati L’autorità che ha inserito i dati nel SISVet provvede d’ufficio alla rettifica dei dati inesatti.

Art. 21 Sicurezza informatica 1 Le misure atte a garantire la sicurezza informatica sono rette dall’ordinanza del 26 settembre 20034 sull’informatica nell’Amministrazione federale.

2 L’UFV provvede affinché le disposizioni concernenti la sicurezza dei sistemi

costituiscano parte integrante degli accordi di utilizzazione conclusi con i Cantoni nonché degli accordi di prestazione conclusi con terzi e volti a garantire la manuten- zione tecnica del sistema.

3 I Cantoni provvedono alla sicurezza informatica per il proprio settore.

Art. 22 Archiviazione e cancellazione dei dati 1 L’archiviazione dei dati è retta dalla legge del 26 giugno 19985 sull’archiviazione.

2 La cancellazione dei dati avviene al massimo dopo 30 anni.

Sezione 8: Finanziamento del SISVet

Art. 23 1 I costi di gestione relativi al SISVet sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I costi per il servizio specializzato rien- trano solo in parte nei costi d’esercizio. I Cantoni partecipano a tali costi con un importo annuo pari a 100 000 franchi. 2 Gli importi a carico dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di posta- zioni d’accesso di cui dispongono. I Cantoni con oltre due postazioni d’accesso beneficiano della riduzione dell’importo a loro carico per le postazioni d’accessso supplementari.

3 RS 235.1 4 RS 172.010.58 5 RS 152.1

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3 Il pagamento degli importi a carico dei Cantoni per le postazioni d’accesso è

disciplinato negli accordi di utilizzazione. 4 I costi di gestione del sistema, al netto degli importi corrisposti dai Cantoni per le postazioni d’accesso, sono suddivisi fra tutti i Cantoni in funzione delle postazioni d’accesso di cui dispongono.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione Il DFE può emanare disposizioni esecutive.

Art. 25 Abrogazione del diritto previgente L’articolo 65b dell’ordinanza del 27 giugno 19956 sulle epizoozie è abrogato.

Art. 26 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 23 aprile 20087 sulla protezione degli animali è modificata come segue: Art. 212a Inserimento nel sistema informatico dei divieti di tenere animali Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i divieti di tenere animali di cui all’articolo 23 LPAn vengano inseriti nel sistema informatico centrale secondo l’articolo 54a LFE8.

Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

29 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 RS 916.401; RU 2006 5217 7 RS 455.1 8 RS 916.40

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Allegato (art. 8 cpv. 3 e 10)

Contenuto del SISVet e diritti di accesso

1 Abbreviazioni

1.1 Ruoli utente

UFV-Ammin. Collaboratore dell’UFV con ruolo di amministratore per il SISVet UFV-Coll. Collaboratore dell’UFV e dell’Istituto di virologia e di immunologia (IVI) nell’eventualità che l’UFV sia competente per l’unità AVC-Ammin. Collaboratore dell’autorità veterinaria cantonale competente per l’unità, con ruolo di amministratore AVC-Coll. Collaboratore dell’autorità veterinaria cantonale competente per l’unità Altri coll. Collaboratore dell’UFV, dell’IVI, o di un’autorità veterinaria cantonale non competente per l’unità UFAL-Coll. Collaboratore dell’UFAL UFSP-Coll. Collaboratore dell’UFSP che si occupa di compiti concernenti le autorizzazioni per aziende secondo l’articolo 13 dell’ordinanza del 23 novembre 20059 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) UFAG-Coll. Collaboratore dell’UFAG che si occupa di compiti concernenti la protezione degli animali per quanto riguarda la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

1.2 Fonti di dati

1 Dati secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera f dell’ordinanza del

7 dicembre 199810 sui dati agricoli;

2 Banca dati sul traffico di animali (BDTA) secondo gli articoli 3 e 4

dell’ordinanza del 23 novembre 200511 BDTA;

3 Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) secondo l’allegato

dell’ordinanza del 30 giugno 199312 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti;

9 RS 817.02 10 RS 919.117.71 11 RS 916.404 12 RS 431.903

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4 Inserimento da parte dell’unità organizzativa competente (UFV,

autorità veterinaria cantonale);

5 Banca dati di laboratorio dell’UFV secondo l’articolo 312

capoverso 4 dell’ordinanza del 27 giugno 199513 sulle epizoozie;

6 Carte nazionali e carte geotecniche secondo l’allegato 1,

identificatori 42 e 48 dell’ordinanza del 21 maggio 200814 sulla geoinformazione;

7 Dati generati automaticamente dal sistema;

8 Ufficio federale di statistica (informazioni sui distretti);

9 Applicazione web Bluetongue (web BT)

1.3 Livelli di accesso

A Accesso diretto, diritto di consultazione e di modifica (inclusa la cancellazione) B Accesso mediante procedura di richiamo, diritto di consultazione, nessun diritto di modifica o di cancellazione C Accesso mediante procedura di richiamo, nessun diritto di consulta- zione per gli inserimenti effettuati da altre unità amministrative, possibilità di registrare e cancellare un proprio inserimento D Accesso mediante procedura di richiamo, diritto di consultazione, ma nessun diritto di modifica o di cancellazione per gli inserimenti effettuati da altre unità amministrative, possibilità di registrare e cancellare un proprio inserimento E Dati visibili solo alle persone interessate nell’ambito della risposta a un focolaio di epizoozia (Outbreak response) F Nessun diritto di accesso

2 Definizioni

Caso Somma degli interventi riguardanti una determinata unità; il SISVet contempla diverse tipologie di casi, ad esempio inadempimenti, casi di epizoozie, domande di autorizzazione ecc. Categoria Peculiarità che caratterizza un’unità; le categorie riportate nel SISVet si basano sulle definizioni contenute nella legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari.

13 RS 916.401 14 RS 510.620

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Filtro Funzione che permette di formulare un’interrogazione alla banca dati e di filtrare i risultati nella forma desiderata. Formulario Formulario standard per la registrazione di dati. per l’inseri- mento dei dati Liste di riferi- – liste dei termini (ad es. qualifiche, epizoozie, professioni mento veterinarie, tipi di aziende) tratti dalla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari, che servono a caratterizzare le unità e i processi d’esecuzione nel settore veterinario (ad es. tipo di autorizzazione, lista delle possibili misure esecutive); – lista per la caratterizzazione dei diversi ruoli utente nel sistema. Profilo Somma di interventi, misure o documenti specifici che possono essere utilizzati nell’ambito di processi standardizzati, ad esempio in caso di un’epizoozia o di un’autorizzazione. Progetto Interventi pianificati per un gruppo definito di unità. Relazione Collegamento definito tra due unità, ad es. tra un detentore di animali e la rispettiva azienda, basato sulle definizioni contenute nella legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari. Restrizione Ordine di un’autorità a intraprendere o a non intraprendere un inter- vento soltanto a partire da un determinato momento. Risposta a un «Outbreak response»; funzione del sistema che consente di ammini- focolaio di strare le misure disposte dalle autorità in caso di focolaio di epizoozia un’epizoozia. Stato Stato di un’unità in relazione a una determinata epizoozia. epizootico Unità Persona fisica o giuridica di riferimento per gli utenti ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti d’esecuzione, ad es. un’azienda con animali da reddito, un macello o un detentore di animali.

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3 Diritti di accesso

Tipologia d’accesso e contenuto Provenienza Utente dei dati UFV- UFV- AVC- AVC- Altri coll. UFAL- UFSP- UFAG- Ammin. Coll. Ammin. Coll. Coll. Coll. Coll.

1. Dati di base

1.1 Informazioni generiche concernenti l’unità (azienda o

persona): Denominazione dell’unità1 1, 2, 3, 4 A A A A B B B B – Indirizzo di domicilio (persona) 4 A A A A B B B B – Informazioni sull’ubicazione (azienda)1 1, 3, 4 – Indirizzo postale (persona e azienda)1 1,4 – Comune1 1 – Distretto1 8 – Cantone, Paese1 1 Lingua1 1, 4 A A A A B B B B Autorità veterinaria1 7 B B B B B B B B Coordinate dello stabile1 1, 4 A A A A A B B B Indirizzo per la corrispondenza (persona o azienda)1 1, 4 A A A A B B B B – Numero di telefono (privato e professionale)1 1, 4 A A A A B B B B – Numero di fax1 – E-mail1 Stato dell’unità nel sistema A A A A B B B B – attivo 1, 2, 4 – non attivo 2, 4

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Tipologia d’accesso e contenuto Provenienza Utente dei dati UFV- UFV- AVC- AVC- Altri coll. UFAL- UFSP- UFAG- Ammin. Coll. Ammin. Coll. Coll. Coll. Coll.

1.2 Numero di identificazione

Numero ID SISVet (generato automaticamente) 7 B B B B B B B B Numero BDTA1 2 B B B B B B B B Numero d’identificazione cantonale1 della persona o dell’azienda 1 A B A A B B B B Numero attribuito dall’autorità veterinaria 4 A A A A B B B B Numero RIS1 3 B B B B B B B B Numero AGIS/SIPA1 della persona o del tipo di azienda 1 B B B B B B B B

1.3 Denominazione dell’unità: persona (categoria)

Categoria: persona BDTA/persona AGIS/SIPA 1, 2 B B B B B B B B Tipo di funzione ufficiale secondo la legislazione sulle epizoozie, 4 A A A A D B B B la protezione degli animali o le derrate alimentari (ad es. veterinario ufficiale, farmacista cantonale) Tipo di funzione non ufficiale secondo la legislazione sulle 1, 4 A A A A D B B B epizoozie, la protezione degli animali, le derrate alimentari o l’agricoltura (ad es. responsabile dell’alpeggio, consulente in agricoltura) Altre denominazioni (unità amministrativa, risorsa del progetto) 4 A A A A D B B B

1.4 Denominazione dell’unità: azienda (categoria)

Categoria: azienda BDTA/azienda AGIS/SIPA 1, 2 B B B B B B B B Categoria d’azienda secondo la legislazione sulle epizoozie, la 1, 4 A A A A D B B B protezione degli animali, le derrate alimentari o l’agricoltura (ad es. macello, allevamento animali da compagnia, locale preparazione alimenti per animali)

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Tipologia d’accesso e contenuto Provenienza Utente dei dati UFV- UFV- AVC- AVC- Altri coll. UFAL- UFSP- UFAG- Ammin. Coll. Ammin. Coll. Coll. Coll. Coll.

1.5 Peculiarità della categoria (persona)

Informazioni utili per l’esecuzione afferenti a una determinata 4 A A A A F F F F categoria (ad es. corsi frequentati, data di conseguimento del diploma, professione)

1.6 Cartine geografiche

Cartine geografiche con le aziende rappresentate secondo le loro 6, 4 A A A A E B B B coordinate

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Tipologia d’accesso e contenuto Provenienza Utente dei dati UFV- UFV- AVC- AVC- Altri coll. UFAL- UFSP- UFAG- Ammin. Coll. Ammin. Coll. Coll. Coll. Coll.

2. Dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione

2.1 Dettagli complementari riguardanti l’unità

2.1.1 Osservazioni 4 A A A A F F F F

Soltanto osservazioni riguardanti l’esecuzione Progetti ai quali partecipa l’unità 4 B B B B F B F F (visualizzazione automatica): – Nome del progetto – Tipo di progetto – Data di elaborazione del progetto – Data d’inizio del progetto – Data di chiusura del progetto 2.1.2 Informazioni riguardanti gli animali affetti da diarrea 2, 5, 9 A, B A, B A, B A, B B F F F virale bovina (BVD) – Identificazione dell’animale (numero BDTA) – Stato sanitario dell’animale riguardo alla BVD – Informazioni sull’unità che ha modificato lo stato BVD – Esito del test (negativo o positivo) – Data dell’inseminazione – Data di nascita – Data di macellazione – Nome dell’animale – Femmina sì/no – Numero BDTA della madre – Stato BDTA (se l’animale è vivo o morto seil luogo in cui si trova è sconosciuto) – Osservazioni in merito all’animale – Informazioni sui risultati degli esami di laboratorio per ogni animale (data di prelievo del campione, esito del test, n. ID del laboratorio, numero di riferimento attribuito dal laboratorio, metodo, materiale, specie animale)

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Tipologia d’accesso e contenuto Provenienza Utente dei dati UFV- UFV- AVC- AVC- Altri coll. UFAL- UFSP- UFAG- Ammin. Coll. Ammin. Coll. Coll. Coll. Coll.

2.1.3 Compito riguardante l’unità (panoramica) 7 B B B B F B F F

– Data – Denominazione degli interventi riguardanti l’unità (ad es. vaccinazione) – Motivo dell’intervento (caso o progetto) – Denominazione dell’unità responsabile dell’adempimento dell’intervento – Data entro cui va concluso l’adempimento

2.2 Dettagli riguardanti il compito

2.2.1 Animali 1, 2, 4 A A A A F B F B

– Denominazione della banca dati da cui provengono le indicazioni relative all’animale1 – Tipo di animale1 – Numero di animali1 – Data (di rilevamento del numero di animali)1

2.2.2 Stato epizootico 4 A A A, B A, B B B F F

– Epizoozia (nome) – Codice dell’epizoozia attribuito dall’Organizzazione mondiale della salute degli animali (OIE) – Stato: sospetto, contaminato, indenne, ignoto – Stato stabilito da – Data della comparsa del focolaio – Numero d’identificazione del caso

2.2.3 Relazioni 1, 2, 4 A C C C B2 B2 B2 B2

– Tipo di relazione – Unità di destinazione – Dal (data) – Al (data) – Informazione se la relazione può essere visualizzata da altre autorità veterinarie cantonali

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Tipologia d’accesso e contenuto Provenienza Utente dei dati UFV- UFV- AVC- AVC- Altri coll. UFAL- UFSP- UFAG- Ammin. Coll. Ammin. Coll. Coll. Coll. Coll. – Numero di controllo delle carni (soltanto per controllori delle carni o macelli)

2.2.4 Casi (maschera principale e maschera panoramica) 4 A A A A C, E B B3 B4

– Numero d’identificazione del caso – Tipo di caso: richiesta d’autorizzazione, richiesta di spostamento degli animali, inadempimenti, epizoozia, altro – Data della notifica – Data di apertura del caso – Data di chiusura del caso – Casi connessi (nome dell’unità, relazione, n. ID del caso, tipo – di caso, data della notifica, data di apertura, data di chiusura) 2.2.4.1 Casi – Informazioni dettagliate (livello 2): richiesta 4 A A A A C B B3 F d’autorizzazione – Tipo di autorizzazione – Informazione sullo stato dell’autorizzazione: nuova, rinnovata – Nome e cognome della persona/azienda richiedente – Numero d’identificazione dell’autorizzazione – Data di apertura della pratica – Pratica aperta da (persona responsabile) – Nome e cognome del richiedente – Esito della richiesta – Osservazioni – Data di chiusura – Nome e cognome della persona che ha chiuso la pratica – Indicazione del tipo di inadempimento e degli interventi 2.2.4.2 Casi – Informazioni dettagliate (livello 2): richiesta di 4 A A A A C B F F autorizzazione di spostare gli animali – Tipo di autorizzazione – Informazione sullo stato dell’autorizzazione: nuova, rinnovata – Nome e cognome della persona /azienda richiedente – Numero di identificazione dell’autorizzazione

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Tipologia d’accesso e contenuto Provenienza Utente dei dati UFV- UFV- AVC- AVC- Altri coll. UFAL- UFSP- UFAG- Ammin. Coll. Ammin. Coll. Coll. Coll. Coll.

– Data di apertura della pratica – Pratica aperta da (persona responsabile) – Nome e cognome del richiedente – Esito della richiesta – Unità di origine (nome e indirizzo) – Unità di destinazione (nome e indirizzo) – Spostamento di animali: accettato /rifiutato – Tipo di merce o di animali trasportati – Osservazioni – Data di chiusura della pratica – Nome e cognome della persona che ha chiuso la pratica – Indicazione del tipo di inadempimento e degli interventi

2.2.4.3 Casi – Informazioni dettagliate (livello 2): 4 A A A A C C F F

inadempimenti – Nome e cognome della persona /azienda – Numero d’identificazione (numero pratica) – Data di apertura della pratica – Pratica aperta da (persona responsabile) – Nome e cognome della persona che ha annunciato il caso/l’evento scatenante – Osservazioni – Indicazione del tipo di inadempimento e degli interventi – Inadempimenti: – Dettagli concernenti l’inadempimento – Inadempimento rilevato il (data) – Livello di gravità – Da rimediare entro il (data) – Rimediato il (data)

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Tipologia d’accesso e contenuto Provenienza Utente dei dati UFV- UFV- AVC- AVC- Altri coll. UFAL- UFSP- UFAG- Ammin. Coll. Ammin. Coll. Coll. Coll. Coll.

2.2.4.4 Casi – Informazioni dettagliate (livello 2): epizoozia 4 A A A A C B F F

– Nome e cognome della persona/azienda – Numero di identificazione (numero pratica) – Data di apertura della pratica – Pratica aperta da (persona responsabile) – Nome e cognome della persona che ha annunciato il caso/l’evento scatenante – Osservazioni – Nome dell’epizoozia – Profilo epizootico scelto – Stato: sospetto, contaminato, indenne, ignoto – Risposta scelta per fronteggiare il focolaio d’epizoozia – Caso convalidato: sì/no 2.2.4.5 Casi – Informazioni dettagliate (livello 2): altro caso 4 A A A A C C F F – Nome e cognome della persona che ha annunciato il caso/l’evento scatenante – Interventi (categoria, tipo) – Data di chiusura della pratica – Nome e cognome della persona che ha chiuso il caso

2.2.5 Autorizzazioni (maschera panoramica) 4 A A A A C B B4 F

– Numero d’identificazione dell’autorizzazione – Tipo di autorizzazione – Data di rilascio – Stato: attivo/non attivo – Nome e cognome della persona che ha rilasciato l’autorizzazione – Autorizzazione valida fino al – Autorizzazioni connesse

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2.2.6 Restrizioni 4 A A A A F, E F, E F F

– Numero d’identificazione – Tipo di restrizione – Restrizione decisa il (data) – Inizio e fine della restrizione (date) – Data d’abrogazione della restrizione – Stato della restrizione/delle restrizioni connesse

2.2.7 Risultati degli esami di laboratorio 4 A A A A F B F F

– Motivo dell’analisi di laboratorio – Elemento specifico (precisazione del motivo dell’analisi) – Data di prelievo del campione – Numero d’identificazione dell’animale – Esito del test – Osservazioni

2.2.8 Unità d’origine dell’epizoozia 4 A A A A F, E F, E F F

– Tipo di risposta alla comparsa del focolaio – Numero d’identificazione dell’epizoozia – Tipo di evento epizootico – Livello di rischio – Inizio dell’evento epizootico (data) – Fine dell’evento epizootico (data) – Caso d’origine – Unità di destinazione – Data d’inizio della sorveglianza – Data di fine della sorveglianza – Attivo (sì/no)

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2.2.9 Unità di destinazione della malattia 4 A A A A F, E F, E F F

– Tipo di risposta alla comparsa del focolaio – Numero d’identificazione dell’epizoozia – Tipo di evento epizootico – Livello di rischio – Inizio dell’evento epizootico (data) – Fine dell’evento epizootico (data) – Caso d’origine – Unità di destinazione – Data d’inizio della sorveglianza – Data di fine della sorveglianza – Attivo (sì/no)

2.2.10 Documenti (maschera panoramica) 7 B B B B F F F F

– Nome del documento – Tipo di documento (lettera tipo, istruzione, direttiva ecc.) – Data di creazione

2.2.11 Documenti d’esecuzione specifici per ogni unità 4 A, C C C C F F F F

Documenti riguardanti un’unità elaborati nell’ambito di casi d’esecuzione

2.3 Animali (BDTA)

2.3.1 Elenco dei singoli animali presenti nell’azienda 2, 4 B B B B F B F B

– Numero BDTA dell’animale – Nome dell’animale – Data di nascita – Sesso: femmina: sì/no – Razza – Stato BDTA (se l’animale è vivo o morto e se, il luogo in cui si trova è sconosciuto)

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2.3.2 Spostamenti di animali 2 B B B B F B F B

– Data dello spostamento – Nome dell’unità d’origine o dell’unità di destinazione – Numero BDTA dell’unità d’origine o dell’unità di destinazione – Direzione dello spostamento – Identificazione degli animali

2.4 Progetto d’esecuzione relativo alla campagna di

vaccinazione Bluetongue – Numero di ovini e caprini nonché data di vaccinazione e 4, 9 A C A A F F F F vaccino impiegato – Identificazione (n. BDTA) dei bovini – Nome – Data di nascita – Stato vaccinale dell’animale – Informazioni sulle date di vaccinazione e sui vaccini impiegati – Osservazioni in merito all’animale

3. Dati di sistema

– Liste di riferimento A B B B B B B B – Configurazione del sistema per processi d’esecuzione (profili) – Formulari per l’inserimento di dati

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4. Dati utenti

4.1 Gestione utenti

– Impostazioni del login: nome utente, campo, attività, 4 A F A F F F F F – Dettagli personali: cognome, nome, lingua, autorità veterinaria responsabile dell’utente – Impostazioni di base per utilizzare i filtri del sistema (funzioni di ricerca) – Impostazioni di base per utilizzare le opzioni di visualizzazione dei risultati della ricerca – Impostazione di sicurezza (attribuzione dei ruoli utente nel sistema)

4.2 Propria configurazione utente

Impostazione della configurazione utente da parte dell’utente 4 A A A A F A A A stesso

4.3 Configurazione utente da parte dell’amministratore

Impostazione della configurazione utente per i collaboratori da 4 A F A F F F F F parte dell’amministratore

1 Nessun diritto di modifica dei dati importati dalla banca dati dell’UFAG (AGIS/SIPA), dalla BDTA o dal RIS o che provengono dall’Ufficio federale di statistica. 2 Sono visualizzabili esclusivamente le relazioni che provengono dall’AGIS/SIPA o dalla BDTA. 3 Accesso solo ai dati concernenti le autorizzazioni secondo l’articolo 13 ODerr. 4 Accesso solo ai dati concernenti i casi di inadempimento nell’ambito della protezione degli animali.

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