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AS 2008 5621

Protocollo tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera (con all.)

Testo originale

Protocollo tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera

Concluso il 28 febbraio 2008 Strumento di ratifica svizzero depositato il 28 ottobre 2008 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 2008

La Confederazione Svizzera (in seguito denominata: la «Svizzera») e il Principato del Liechtenstein (in seguito denominato: il «Liechtenstein») da una parte e la Communià europea (in seguito denominata: la «Comunità»), dall'altra in seguito denominate «le Parti contraenti», rammentando che, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, nessuna delle misure del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea è vincolante o applicabile in Danimarca, riferendosi al disposto dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera1 (in seguito denominato «accordo tra la Comunità europea e la Svizze- ra»), in merito alle possibilità per il Regno di Danimarca (in seguito denominato: la «Danimarca») di chiedere l'adesione a tale accordo, considerando il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sull’adesione del Principato del Liechtenstein a quell’accordo, a norma del suo articolo 15, prendendo atto che, con lettera dell’8 novembre 2004, il Regno di Danimarca ha chiesto di partecipare all’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera, rammentando che, a norma dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera al quale il Principato del Liechtenstein ha aderito, le condizioni di tale partecipazione del Regno di Danimarca sono determinate dalle Parti contraenti, con il consenso della Danimarca, in un protocollo dell’accordo,

RS 0.142.393.141 1 RS 0.142.392.68

2007-0195 5621

Criteri e meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente RU 2008

considerando che era opportuno anzitutto che la Danimarca e la Comunità conclu- dessero un accordo per disciplinare, in particolare, le questioni relative alla compe- tenza della Corte di giustizia e al coordinamento tra la Comunità e la Danimarca in relazione agli accordi internazionali, considerando l’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea e in merito a Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino2, considerando che è quindi necessario determinare le condizioni alle quali la Danimarca partecipa all’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera, al quale il Liechtenstein ha aderito, e che, in particolare, è necessario instaurare diritti e obbli- ghi reciproci tra la Svizzera, il Liechtenstein e la Danimarca, osservando che l’entrata in vigore del presente protocollo è fondata sul consenso della Danimarca, nel rispetto dei suoi requisiti costituzionali, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Il Regno di Danimarca partecipa all’accordo tra la Comunità europea e la Confede- razione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (in seguito denominato «accordo tra la Comunità europea e la Svizzera»), al quale il Principato del Liechtenstein ha aderito con un protocollo di tale accordo (in seguito denominato «protocollo del Liechtenstein») a norma dell’articolo 15 dell’accordo, alle condizioni stabilite dall’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determina- zione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea e in merito a Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (in seguito denominato «accordo tra la Comunità europea e la Danimarca») e dal presente protocollo.

Art. 2 1. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo3 («regolamento Dublino»), allegato al presente protocollo di cui forma parte integrante, insieme con le modalità di applicazione adottate a norma dell’articolo 27 paragrafo 2 del regolamento Dublino, si applicano,

2 GU L 66 dell’8.3.2006, pag. 38

3 GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1

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nel rispetto del diritto internazionale, alle relazioni tra la Danimarca, da un lato, e la Svizzera e il Liechtenstein, dall’altro. 2. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicem- bre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino4 («regolamento Eurodac»), allegato al presente protocollo di cui forma parte integrante, insieme con le modalità di applicazione adottate a norma dell’articolo 22 o 23 paragrafo 2 del regolamento Eurodac, si applicano, nel rispetto del diritto internazionale, alle relazioni tra la Danimarca, da un lato, e la Svizzera e il Liechtenstein, dall’altro. 3. Le modifiche agli atti di cui ai paragrafi 1 e 2 che la Danimarca notifica alla Commissione a norma dell’articolo 3 dell’accordo tra la Comunità europea e la Danimarca, e che la Svizzera e il Liechtenstein notificano alla Commissione a nor- ma, rispettivamente, dell’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Sviz- zera e dell’articolo 5 del protocollo del Liechtenstein, si applicano, nel rispetto del diritto internazionale, alle relazioni tra la Danimarca, da un lato, e la Svizzera e il Liechtenstein, dall’altro.

4. Le modalità di applicazione adottate a norma dell’articolo 27 paragrafo 2 del

regolamento Dublino e le modalità di applicazione adottate a norma dell’articolo 22 o 23 paragrafo 2 del regolamento Eurodac che la Danimarca notifica alla Commis- sione a norma dell’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Danimarca, e che la Svizzera e il Liechtenstein notificano alla Commissione a norma dell’arti- colo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera e dell’articolo 5 del proto- collo del Liechtenstein rispettivamente, si applicano, nel rispetto del diritto interna- zionale, alle relazioni tra la Danimarca, da un lato, e la Svizzera e il Liechtenstein, dall’altro.

Art. 3 La Svizzera e il Liechtenstein hanno la facoltà di presentare alla Corte di giustizia memorie o osservazioni scritte ove un organo giurisdizionale danese presenti alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale a norma dell’articolo 6 paragrafo 1 dell’accordo tra la Comunità europea e la Danimarca.

Art. 4 1. Ove contestino l’applicazione o l’interpretazione del presente protocollo da parte della Danimarca, la Svizzera e il Liechtenstein possono chiedere di iscrivere la questione ufficialmente come punto controverso all’ordine del giorno del comitato misto.

4 GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1

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2. Ove contesti l’applicazione o l’interpretazione del presente protocollo da parte della Svizzera o del Liechtenstein, la Danimarca ha la facoltà di chiedere alla Com- missione di iscrivere la questione ufficialmente come punto controverso all’ordine del giorno del comitato misto. La questione è iscritta all’ordine del giorno dalla Commissione. 3. Il comitato misto dispone di un termine di novanta giorni per dirimere la contro- versia dalla data di adozione dell’ordine del giorno in cui è stata iscritta. A tale fine, la Danimarca ha la facoltà di presentare osservazioni al comitato misto. 4. Se il comitato misto dirime la controversia secondo modalità che devono essere attuate in Danimarca, la Danimarca notifica alle Parti, entro il termine di cui al paragrafo 3, se intende o meno procedere a tale attuazione. Se la Danimarca notifica che non intende dare attuazione a quanto deciso nella composizione della controversia, si applica il paragrafo 5. 5. Se il comitato misto non riesce a dirimere la controversia entro il termine di cui al paragrafo 3, è concesso un ulteriore termine di novanta giorni per la ricerca di una composizione definitiva. Se al termine di tale periodo il comitato misto non ha assunto una decisione, il presente protocollo cessa di essere applicabile alla fine dell’ultimo giorno del suddetto periodo.

Art. 5 Il presente protocollo è soggetto alla ratifica o approvazione delle Parti contraenti. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio, che funge da depositario. In relazione al Liechtenstein, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la Comunità e il Liechtenstein notifi- cano il completamento delle rispettive procedure. In relazione alla Svizzera, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la Comunità e la Svizzera notificano il completamento delle rispettive procedure. L ’entrata in vigore del presente protocollo per la Comunità e il Liechtenstein, da un lato, e per la Comunità e la Confederazione Svizzera, dall’altro, è altresì soggetta alla ricezione, da parte del depositario, di una nota della Danimarca nella quale la Danimarca acconsente alle disposizioni del presente protocollo e dichiara che inten- de applicare, nelle sue relazioni reciproche con la Svizzera e il Liechtenstein, le disposizioni di cui all’articolo 2.

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Art. 6 Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente protocollo con notifica scritta al depositario. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la notifica. Il presente protocollo cessa di produrre effetti ove sia denunciato l’accordo tra la Comunità europea e la Danimarca. Il presente protocollo cessa di produrre effetti se la Comunità europea, oppure la Svizzera e il Liechtenstein insieme lo denunciano.

Fatto a Bruxelles, il ventotto febbraio duemilaotto.

Per la Per la Confederazione Svizzera: Communità europea: Jacques de Watteville Maté Dragutin Franco Frattini

Per il Principato del Liechtenstein: Otmar Hasler

Criteri e meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente RU 2008

Allegato

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1). Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

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